IMPIANTI DISTRIBUZIONE CARBURANTI: il Tar Veneto si esprime sul termine quindicennale del collaudo

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Con sentenza n. 1767 del 05.10.2022, pubblicata il 22.11.2022, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di un titolare di impianto stradale distribuzione carburanti che chiedeva l’annullamento del provvedimento comunale con il quale era stata revocata l’autorizzazione all’esercizio della distribuzione di carburanti.

Il COMUNE ha revocato l’autorizzazione perché:

  • il titolare dell’autorizzazione avrebbe dovuto entro la scadenza dei quindici anni provvedere alla richiesta del collaudo mentre erano già trascorsi quasi tre anni dalla scadenza dei 15 anni dall’ultimo collaudo;
  • mancava un titolo di concessione demaniale per l’occupazione dello spazio a terra di pertinenza dell’impianto di carburanti.

Il ricorrente ha contestato il provvedimento di revoca per varie ragioni ed in particolare perché:

  • non era a conoscenza dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 32 del 1998 che ha trasformato la concessione della durata di diciotto anni, di cui era titolare, in un’autorizzazione da sottoporre a verifica dell’idoneità tecnica ai fini della sicurezza sanitaria ed ambientale non oltre quindici anni dal momento della precedente verifica;
  • il termine di quindici anni non può essere considerato perentorio, perché la ratio della riforma consiste nel liberalizzare il settore, non nell’inibire l’attività degli impianti,
  • non è stato considerato che sono sempre stati pagati i canoni per l’occupazione di fatto dell’area demaniale.

Il TAR ha respinto il ricorso per varie ragioni ed in particolare perché:

  • con il D.lgs. n. 32 del 1998, il legislatore statale ha inteso perseguire l’obiettivo di liberalizzare la materia della distribuzione di carburanti, sostituendo il regime concessorio con quello autorizzatorio, senza tuttavia prevedere una “deregolamentazione” del settore ma sottoponendo l’autorizzazione a dei rigorosi controlli circa il possesso dei requisiti necessari allo svolgimento in sicurezza dell’attività;
  • il termine di quindici anni ha carattere perentorio, come si evince dalla norma statale (art. 1,comma 5, del D.gs. n. 32 del 1998) e regionale (l’art. 10, comma 8, della L.R. 23/2003), in quanto è posto a tutela della sicurezza e dell’ambiente;
  • l’Amministrazione comunale era tenuta a disporre la revoca in quanto la domanda di collaudo era stata presentata dopo tre anni dalla scadenza del termine quindicennale.

Allegati:

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