SFILATA CARRI MASCHERATI: spunti per la gestione amministrativa

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Nell’incontro autogestito del 01 febbraio 2023 è stato trattato il tema delle sfilate dei carri mascherati che si svolgono in occasione dei festeggiamenti del carnevale. In questo articolo riportiamo alcuni spunti per la gestione amministrativa di questo tipo di manifestazioni da parte degli uffici Attività produttive.

SOMMARIO
    1. Riferimenti normativi
      • Il regolamento comunale
      • La circolare ministeriale n. 17082/114 del 01.12.09
    2. Alcune riflessioni per un corretto inquadramento
      • Art. 68 e 69 del T.U.L.P.S.
      • Verifiche art. 80 del T.U.L.P.S.
      • Comunicazione art. 18 del T.U.L.P.S.
    3. Tematiche correlate
      • Il commercio su area pubblica
      • La modulistica front e back office
      • Ulteriori spunti

 

1 RIFERIMENTI NORMATIVI

1.1 IL REGOLAMENTO COMUNALE 

Il “Regolamento comunale per lo svolgimento delle funzioni amministrative concernenti l’attività di vigilanza delle condizioni di solidità e sicurezza dei locali di pubblico spettacolo o trattenimento e delle manifestazioni temporanee” proposto dal Centro Studi (articolo del 01/02/2020) stabilisce una serie di prescrizioni/indicazioni nel caso di festeggiamenti per il carnevale – sfilata carri.

L’art. 12 del Regolamento – Manifestazioni temporanee all’aperto – nella premessa chiarisce che per l’effettuazione di spettacoli o trattenimenti all’aperto, dovranno essere assicurate a cura degli organizzatori le misure di safety di cui al titolo II del regolamento (direttiva Piantedosi).

La lettera b) Festeggiamenti per carnevale – sfilata carri riporta testualmente:

  • b1. la sfilata deve svolgersi su strade chiuse al traffico;
  • b2. devono essere rispettate tutte le norme di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumità pubblica;
  • b3. nelle intersezioni interessate al passaggio della sfilata l’organizzazione deve disporre di personale proprio munito di bandiera rossa; 
  • b4. devono essere adottate le misure e cautele atte ad evitare pericolo per l’incolumità delle persone che prenderanno posto sui carri o che siano impiegate per la manifestazione;
  • b5. i carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141-bis del regolamento T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza per ciascun carro;
  • b6. le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005);
  • b7. sia acquisita idonea dichiarazione di corretto montaggio di palchi e/o pedane per artisti e/o coperture e/o tralicci per impianti audio/luci (carichi sospesi) appositamente redatta dall’installatore con riferimento agli specifici progetti e ai collaudi annuali in corso di validità. In assenza di questi documenti ovvero in caso di installazione difforme rispetto al progetto, dovrà essere prodotto il collaudo in opera della struttura a firma di tecnico abilitato;
  • b8. i gruppi elettrogeni, la cui previsione è contenuta nella relazione tecnica, siano conformi alle norme di sicurezza vigenti (D.M. 13 luglio 2011), e sia acquisita la documentazione tecnica certificativa e la dichiarazione di corrispondenza tra il modello installato e la documentazione prodotta. Gli stessi siano condotti da personale all’uopo preposto ed identificato;
  • b9. sia prevista la costituzione della squadra di emergenza secondo le modalità di cui all’articolo 14;
  • b10. sia previsto il servizio di assistenza sanitaria secondo le modalità di cui all’articolo 14;
  • b11.sia assicurata una dotazione minima di servizi igienici per il pubblico, nei termini di cui all’articolo 15. In alternativa a detta dotazione, potrà essere prodotta idonea documentazione attestante la disponibilità da parte di almeno quattro gestori di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati nell’area della manifestazione, per l’utilizzo dei rispettivi servizi igienici, opportunamente segnalati all’esterno con apposito cartello.
  • b12. ciascun carro allegorico sia provvisto di almeno tre estintori portatili aventi capacità estinguente non inferiore a 55A-233BC;

L’art. 17 del Regolamento – Raccomandazioni generali in materia di acustica, al punto 2 – Attività temporanee, lett. c) riporta: “Sono ammesse al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/1997, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, gli spettacoli e manifestazioni caratterizzati dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici….) che si svolgono tra le ore 9:00 e le ore 22:00.”

1.2 LA CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO n. 17082/114 del 01/12/2009 

La circolare fornisce chiarimenti e indirizzi applicativi relativi al D.M. 18 maggio 2007 recante “Norme di sicurezza per le attività di spettacolo viaggiante”; in materia di carri allegorici precisa quanto segue:

“Con la presente circolare si coglie l’occasione per fornire alcuni chiarimenti, ritenuti necessari a seguito delle numerose richieste pervenute sia dagli Enti locali sia dalle Prefetture interessate riguardo le sfilate dei carri allegorici, in occasione soprattutto del periodo carnevalesco. 

  •  I carri allegorici, installati sui veicoli, tramite apparecchiature meccaniche, oleodinamiche, elettriche, ecc., i pupazzi, le maschere e le varie rappresentazioni, devono essere conformi alle vigenti normative in materia di sicurezza, in particolare sotto il profilo della sicurezza statica, elettrica ed antinfortunistica o, in assenza, a standard di buona tecnica di riconosciuta validità. In analogia a quanto previsto dall’articolo 141 bis del Regolamento del T.U.L.P.S. dovrà essere presentata una relazione tecnica a firma di 17 un tecnico esperto, attestante la rispondenza dell’impianto alle regole tecniche di sicurezza; 
  • le attrezzature sopraelevate, di tipo meccanico o elettromeccanico, di supporto alle allegorie carnevalesche, ove capaci di movimento autonomo rispetto al moto del carro, devono essere progettate, realizzate e collaudate seguendo, per quanto applicabile, l’attuale norma europea sulle attrazioni (UNI EN 13814:2005); 
  • non si ritiene invece che i carri allegorici siano classificabili fra le “attrazioni” dello spettacolo viaggiante ovvero riconducibili, per tipologia, nell’apposito elenco ministeriale di cui all’articolo 4, legge 18 marzo 1968, n. 337 e assoggettati quindi alle norme di cui al D.M. 18 maggio 2007; 
  • si ricorda che, ove le sfilate di carri assumano il carattere di manifestazioni temporanee soggette al controllo della Commissione di vigilanza per i locali di pubblico spettacolo, “i luoghi all’aperto, ovvero i luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”, così come definiti all’articolo 1, comma 1, lettera l), del D.M. 19 agosto 1996, devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso. Per stabilire la capienza di tali aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi. Al riguardo, si ricorda che nel caso in cui la capienza sia superiore a 5.000 spettatori la Commissione competente in materia è quella provinciale (si veda D.P.R. 28 maggio 2001, n. 311). Qualora poi sia possibile un afflusso di oltre 10.000 persone, deve essere previsto, ai sensi del D.M. 22 febbraio 1996, n. 261, il servizio di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco.”

 

2. ALCUNE RIFLESSIONI PER UN CORRETTO INQUADRAMENTO

Abbiamo riscontrato diversi orientamenti nei Comuni con cui ci siamo confrontati. In alcuni la manifestazione è completamente gestita dalla Polizia Locale che rilascia l’ordinanza di chiusura strade, in altri si provvede invece al rilascio dell’autorizzazione di pubblico spettacolo ai sensi dell’articolo 68  del TULPS.

Quali le valutazioni per definire se si tratta di pubblico spettacolo, e in tal caso quali sono gli adempimenti?

Un’approfondita analisi delle modalità di svolgimento dell’evento permetterà di definire se lo stesso è da considerare una mera sfilata itinerante lungo le vie cittadine  oppure, qualora siano previste riunioni di persone in piazze o aree delimitate con specifiche attività di intrattenimento, se si configura come pubblico spettacolo.

2.1. ART. 68 E 69 TULPS – LICENZA PUBBLICO SPETTACOLO O TRATTENIMENTO

Gli articoli 68 e 69 del T.U.L.P.S. prevedono il rilascio di una licenza o la presentazione della SCIA in specifici casi :

“Art. 68 – Senza licenza del questore non si possono dare in luogo pubblico  o aperto o esposto al pubblico, accademie, feste  da  ballo,  corse  di cavalli, ne’ altri  simili  spettacoli  o  trattenimenti,  e  non  si possono aprire o esercitare circoli, scuole di ballo e sale pubbliche di audizione. Per eventi fino ad un massimo di 200  partecipanti  e che si’ svolgono entro le ore 24 del giorno di inizio, la licenza  e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di  cui all’articolo 19 della legge 7  agosto  1990,  n.  241,  e  successive modificazioni, presentata  allo  sportello  unico  per  le  attivita’ produttive o ufficio analogo

Per le gare di velocita’ di autoveicoli e per le gare  aeronautiche si applicano le disposizioni delle leggi speciali. 

Art. 69 – Senza  licenza  dell’autorita’  locale  di  pubblica  sicurezza  e’ vietato  dare,  anche   temporaneamente,   per   mestiere,   pubblici trattenimenti, esporre alla pubblica vista rarita’, persone, animali, gabinetti ottici o altri oggetti di curiosita’, ovvero dare audizioni all’aperto. Per eventi fino ad un massimo di 200 partecipanti e che si svolgono entro le ore 24 del  giorno  di  inizio,  la  licenza  e’ sostituita dalla segnalazione certificata di inizio attivita’ di  cui all’articolo  19  della  legge  n.  241  del  1990,  presentata  allo sportello unico per le  attivita’  produttive  o  ufficio  analogo. “

Si ricorda inoltre che nel Regolamento comunale proposto si prevede il rilascio della licenza anche qualora l’organizzatore dell’evento sia il Comune.

Relativamente al calcolo dell’affollamento:

  • Riportiamo la risposta ad un quesito tratto dal forum di Omniavis.it del 2019: “Il limite di persone vale quale affollamento massimo in ambiente circoscritto. Nel caso di sfilate ed eventi su strada non ha rilievo a meno che l’evento poi non si concluda in un punto di raccolta (ed allora per quello va considerato l’afflusso massimo). Quel che rileva in questi casi è il numero complessivo di presenze per valutare insieme alle forze di sicurezza le misure di sicurezza da adottare.” 
  • Inoltre la circolare ministero dell’interno n. 17082/114 del 01/12/2009 ci fornisce alcuni spunti nel caso siano presenti strutture per lo stazionamento del pubblico:
    • richiama l’articolo 1, comma 1, lettera l) del D.M. 19 agosto 1996 che nell’elencare i locali oggetto di applicazione del decreto individua “luoghi all’aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all’aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico”.
    • tali luoghi devono osservare le disposizioni di cui al titolo IX dell’allegato al decreto stesso;
    • per stabilire la capienza di dette aree pubbliche in occasione delle suddette manifestazioni temporanee (sfilate) si possono prendere a riferimento i criteri stabiliti nel decreto del Ministro dell’interno del 6 marzo 2001, recante modifiche al D.M. 19 agosto 1996, relativamente agli spettacoli e trattenimenti a carattere occasionale svolti all’interno di impianti sportivi.

2.2. VERIFICHE DI SOLIDITÀ E SICUREZZA ART. 80 TULPS

Articolo 80 del T.U.L.P.S. “L’autorita’ di pubblica sicurezza non puo’ concedere la licenza per l’apertura di un teatro o di un luogo di pubblico  spettacolo,  prima di aver fatto verificare da una commissione tecnica la solidita’ e la sicurezza dell’edificio e l’esistenza di uscite pienamente  adatte  a sgombrarlo prontamente nel caso di incendio.”

Per il rilascio della licenza ai sensi dell’art. 68 del T.U.L.P.S. pertanto:

  1. se si prevede una capienza pari o inferiore alle 200 persone potrà essere acquisita, in sostituzione del parere, delle verifiche e degli accertamenti effettuati dalla Commissione, una relazione tecnica di un professionista iscritto all’albo degli ingegneri, architetti, periti industriali o geometri che attesta la rispondenza del locale o dell’impianto alla regola tecnica stabilita con decreto del Ministero (art. 141 RD 635/1940);

  2. se la capienza è superiore alle 200 persone sarà necessario acquisire il parere della Commissione Pubblici Spettacoli, Comunale o Provinciale se la capienza è superiore alle 5.000;

  3. non sarà necessario acquisire il parere ed effettuare i suddetti accertamenti nei casi di cui all’art. 1, comma 2, punto a) del D.M. 19 agosto 1996 che prevede l’esclusione dal campo di applicazione del decreto per “i luoghi all’aperto, quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti, e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico, fermo restando quanto stabilito nel titolo IX della regola tecnica allegata al presente decreto”; in questo caso il titolo IX prevede che “Per i luoghi e spazi all’aperto, utilizzati occasionalmente ed esclusi dal campo di applicazione del presente decreto in quanto prive di specifiche attrezzature per lo stazionamento del pubblico, è fatto obbligo di produrre, alle autorità competenti al rilascio della licenza di esercizio, la idoneità statica delle strutture allestite e la dichiarazione d’esecuzione a regola d’arte degli impianti elettrici installati, a firma di tecnici abilitati, nonché l’approntamento e l’idoneità dei mezzi antincendio

2.3. COMUNICAZIONE ART 18 TULPS

Articolo 18 del T.U.L.P.S.: “I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore. E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.”

Pertanto gli organizzatori dovranno provvedere al suddetto adempimento.

 

3. TEMATICHE CORRELATE

3.1 IL COMMERCIO SU AREA PUBBLICA DA PARTE DEGLI AMBULANTI

Anche in questo caso i Comuni dovranno effettuare una valutazione delle diverse opzioni considerando anche le richieste degli operatori commerciali:

  1. ITINERANTE – le ditte esercitano la loro attività in virtù della loro autorizzazione (tipo A o B) come itineranti, ossia stazionando al massimo due ore nell’area. Bisogna tenere in considerazione la possibile collocazione nel caso di più ditte interessate e l’eventuale inibizione di specifiche aree (nel regolamento comunale per il commercio su area pubblica o in ordinanze predisposte per questa specifica occasione).

  2. CON POSTEGGIO – se i Comuni non hanno previsto i posteggi nel piano per il commercio su area pubblica, si potrebbero delineare due possibilità:

    • se il Comune ha concesso l’area pubblica agli organizzatori della manifestazione prevedendo espressamente la presenza di operatori commerciali in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche, l’assegnazione dei posteggi può avvenire a cura degli organizzatori della manifestazione, purché siano garantite condizioni di partecipazione aperte ed eque (capo V della bozza di regolamento per il commercio su area pubblica proposta nel 2019 dall’Associazione Comuni Marca Trevigiana);

    • il Comune prevede la presenza di posteggi dedicati al commercio e stabilisce le modalità di assegnazione; alle ditte verrà rilasciata la concessione all’occupazione temporanea di suolo pubblico e l’autorizzazione temporanea al commercio su area pubblica se non già in possesso di autorizzazione al commercio su area pubblica tipo A o B. (Art 3, comma 4, LR 10/01 e DGR 2113/05 – art. 10 co 4) (modelli)

Si raccomanda di porre particolare attenzione alle attività che utilizzano GPL,  sarebbe opportuno acquisire specifiche dichiarazioni dalle ditte sulla conformità dell’impianto. A tal proposito può essere un utile spunto il modello predisposto da un comune (collegamento all’articolo)

3.2. LA MODULISTICA FRONT E BACK OFFICE

La presentazione delle domande:

  • Infocamere: sono presenti due percorsi:
    • SCIA ex art. 68 TULPS per mascherate e sfilate carri allegorici (in luoghi all’aperto quali piazze ed aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, senza uso di palchi o pedane, attrezzature elettriche e di amplificazione sonora, anche se installate in aree non accessibili al pubblico);
    • DOMANDA per il rilascio della licenza temporanea ex art. 68 TULPS per mascherate e sfilate carri allegorici (in luoghi all’aperto ovvero luoghi ubicati in determinati spazi all’aperto, attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico, con capienza complessiva superiore a 200 persone);
    • Contestualmente ai suddetti procedimenti va presentata domanda di concessione temporanea di suolo pubblico e domanda di autorizzazione in deroga ai limiti del rumore.
  • Unipass: non abbiamo individuato un percorso specifico per le sfilate dei carri mascherati che possono rientrare nella scia/domanda per pubblico spettacolo.
  • Nel caso in cui l’evento della sfilata dei carri non sia organizzato da un’impresa ma da associazioni senza fine di lucro, parrocchie, onlus ecc, può essere utilizzata la modulistica predisposta dal gruppo di lavoro attività produttive per i pubblici spettacoli (domanda cumulativa – mod. temp1)

La licenza per pubblico spettacolo:

Abbiamo proposto un modello di licenza pubblico spettacolo (link al modello). In merito si evidenzia che la bozza prevede la casistica in cui non sono necessarie le valutazioni di cui all’art.80 per manifestazioni rientranti tra i casi di esclusione della regola tecnica (da verificare ed eventualmente modificare)

3.3. ULTERIORI SPUNTI

Deroga ai limiti del rumore

Potrebbe essere necessaria l’autorizzazione in deroga ai valori limite di emissione sonore per lo svolgimento della manifestazione.

Ricordiamo che, per i Comuni che hanno adottato il regolamento comunale proposto nel 2019 dal Centro Studi,  l’art. 17  – Raccomandazioni generali in materia di acustica, al punto 2 Attività temporanee, lett. c) riporta: “Sono ammesse al superamento dei valori limite fissati dal DPCM 14/11/1997, senza presentazione di istanza di autorizzazione in deroga, gli spettacoli e manifestazioni caratterizzati dall’impiego di sorgenti sonore mobili (quali sfilate di carri allegorici….) che si svolgono tra le ore 9:00 e le ore 22:00.”

Eventuali ordinanze e divieti

Valutare se necessario prevedere:

  • chiusura delle strade comunali interessate dalla manifestazione;
  • divieto di vendita, somministrazione e detenzione di bevande contenute in bottiglie/recipienti di vetro e lattine;
  • divieto di utilizzo di bombolette schiumogene o contenenti sostanze urticanti;
  • divieto di esplosione di botti o petardi ed accensione di fuochi pirotecnici.

Certificati di collaudo dei singoli carri

CARRI ALLEGORICI facsimile relazione tecnica e collaudo del singolo carro predisposto in conformità alle norme richiamate nella bozza di regolamento comunale e nella circolare ministeriale 17082/114 del 01/12/2009.

Considerato che in molti Comuni si svolgono manifestazioni organizzate dall’Associazione Carnevali di Marca può essere utile consultare il disciplinare contenente gli accorgimenti suggeriti per la costruzione del carro allegorico e la messa in opera dei dispositivi per la sicurezza (link al sito).

Codice della strada

In riferimento alla normativa prevista dal C.d.S. (D.lgs 285/1992) in merito alla circolazione dei carri allegorici su strada, si rimanda alle disposizioni del Comando di Polizia locale competente al rilascio dell’ordinanza di chiusura delle strade interessate dalla sfilata dei carri mascherati. In molti Comuni lo stesso Comando si occupa anche dell’eventuale rilascio della relativa autorizzazione ai sensi art. 68 TULPS.

“….. Se il carro allegorico circola liberamente per le strade per raggiungere il luogo del carnevale dovrà utilizzare un veicolo atto a circolare su strada e quindi non radiato; se invece viene utilizzato solo nell’ambito della manifestazione non è da considerarsi veicolo ai fini della circolazione ma dovrà rispondere ai requisiti dettati dalla circolare del Ministero. Sarà quindi importante che si verifichi in  primo luogo che il carro allegorico che si intende utilizzare rientri nelle caratteristiche strutturali indicate dalla circolare 114 del 01/12/2009.” (quesito Ufficio commercio del 10/02/2016)

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