NCC AUTOBUS – ADEMPIMENTI ANNUALI: le novità introdotte nel 2021

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Nel corso di quest’anno sono state introdotte due importanti modifiche in materia di noleggio autobus con conducente:

  • l’art. 19 della LRV n. 39/2020 prevede una rideterminazione a 19 anni del limite di 15 anni per l’impiego degli autobus nei servizi NCC previsto dall’art 5, comma 3, LRV n. 11/2009; tale rideterminazione si riferisce ai soli autobus già iscritti all’entrata in vigore della legge (29/12/2020) e può essere fatta valere sino al 31/12/2024. Per le aziende che usufruiscono di tale possibilità è prevista una maggiorazione del contributo annuo per la tenuta del registro previsto dall’art. 10, comma 1, LRV n. 11/2009;
  • gli articoli da 13 a 17 della LRV n. 27/2021 modificano la LRV n. 11/2009 sul noleggio autobus e la LRV n. 46/1994 sugli autoservizi atipici; le modifiche apportate si riferiscono ai requisiti per il rilascio delle autorizzazioni e alla verifica annuale in ordine alla permanenza degli stessi.
SOMMARIO
    1. Gli adempimenti annuali
    2. Impiego autobus immatricolati da più di 15 anni
    3. La verifica annuale sulla permanenza dei requisiti
    4. La verifica annuale sul servizio atipico

 

GLI ADEMPIMENTI ANNUALI

Le novità introdotte rilevano per quanto riguarda gli adempimenti annuali di nostro interesse:

  • Dichiarazione di impiego esclusivo in autoservizio atipico
    • diversamente è dovuto il pagamento di 250 € per ciascun autobus con più 15 anni* e fino a 30 anni (già inserito nell’istanza di conversione autorizzazione ante LR 11/2009);
    • la dichiarazione deve essere presentata entro il 31 DICEMBRE dell’anno precedente a quello di riferimento;
    • i riferimenti normativi sono: la DGR 598/2014, l’art. 5, co 3, LR 11/09, l’art. 1, co 4bis, LR 46/96.
  • Pagamento contributo annuo pari a 250 € per ciascun autobus utilizzato in NCC con più di 15 anni* e fino a 3o anni
    • il contributo deve essere versato entro il 31 DICEMBRE  metà alla Regione e metà al Comune;
    • i riferimenti normativi sono: DGR 598/2014, l’art. 5, co 3, LR 11/09, l’art. 1, co 4bis, LR 46/96
  • Pagamento contributo annuo per la tenuta del Registro e per l’attività amministrativa
    • la cifra è costituita da quota fissa di 55 €* maggiorata di 20 € per ciascun autobus immatricolato,  fino a massimo 600 €
    • il contributo deve essere versato entro il 31 DICEMBRE (31 gennaio da DGR) metà alla Regione e metà al Comune;
    • i riferimenti normativi sono: DGR 1449/2011, l’art. 10 LR 11/09
  • Verifica annuale in ordine alla permanenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla LR 11/2009 e dalla LR 46/1994
    • la verifica deve essere svolta con cadenza annuale 
    • i riferimenti normativi sono: art. 15, co 1, LR 11/09 e la DGR 2401/2009 per il NCC, l’art. 5, co1, LR 46/94 – atipico

* ATTENZIONE alla rideterminazione da 15 a 19 anni dalla prima immatricolazione quale tempo massimo di utilizzo degli autobus (solo se già inseriti nell’elenco all’entrata in vigore della legge il 29/12/2020), la deroga potrà esser fatta valere fino al 2024 (art. 19 LR 39/20). Per le ditte che si avvalgono di tale possibilità la quota fissa del contributo annuo per la tenuta del registro è aumentata da 55 € a 60 € (art. 19 LR 39/20)


IMPIEGO AUTOBUS PER CUI SONO TRASCORSI 15 ANNI DALLA PRIMA IMMATRICOLAZIONE

Sarà pertanto opportuno verificare la data di immatricolazione degli autobus inseriti negli elenchi delle ditte autorizzate dal proprio comune e, qualora siano trascorsi 15 anni valutare se:

L’autobus era inserito nell’elenco regionale alla data di entrata in vigore della LR 39/2020 (29/12/2020)?

  • NO: non è possibile applicare la rideterminazione da 15 a 19 anni
  • SI: applico fino al 2024 la rideterminazione da 15 a 19 anni ai sensi della LR 39/2020:
    1. è possibile l’utilizzo del mezzo per l’attività di NCC fino al decorrere di 19 anni dalla prima immatricolazione con un aumento della quota fissa del contributo annuale per la tenuta del registro a 60 € anziché 55€;
    2. dai 20 ai 30 anni successivi all’immatricolazione, devo valutare se l’autobus era inserito nell’istanza di autorizzazione presentata ai sensi dell’art. 19 della LR 11/2009 (cioè ditte già autorizzate all’esercizio dell’attività che dovevano adeguarsi alla nuova LR 11/2009):
      • NON INSERITO: non sarà possibile utilizzare l’autobus per attività di noleggio in Veneto (art.5, co3, LR 11/2009) ma solo per il servizio atipico
      • INSERITO, avvalendosi della deroga art. 36 LR 3/2013 e possibile utilizzare l’autobus:
        • per NCC fino a 30 anni pagando un contributo annuale di 250 € ogni autobus;
        • per autoservizi atipici in maniera esclusiva presentando una dichiarazione al comune e senza il pagamento di alcun contributo.

Modelli:


VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI AUTORIZZAZIONI NCC

L’art. 4 della LR 11/2009 definisce le funzioni spettanti ai comuni, tra queste l’accertamento della permanenza dei requisiti di cui all’articolo 6 della medesima legge:

  1. requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto viaggiatori su strada;
  2. disponibilità di un piazzale o di una rimessa;
  3. dotazione di personale;
  4. adozione di un regime di contabilità separata.

1. Il possesso dei requisiti per l’esercizio dell’attività di trasporto di viaggiatori su strada di cui al decreto legislativo 22 dicembre 2000, n. 395 e successive modificazioni;

Il Ministero dei trasporti con nota prot. 26267/U del 25/12/2011 chiarisce che “a decorrere dal 4 dicembre 2011 gli Enti (Regioni, Province e Comuni) competenti al rilascio dei titoli legali per lo svolgimento dei servizi di trasporto su strada di persone – quali i servizi di linea (affidati tramite autorizzazione o contratto di servizio), o i servizi di noleggio con conducente (affidati con autorizzazione o licenza) – devono tener presente che esso non è più subordinato alla verifica dei requisiti per l’accesso alla professione da parte di questi stessi Enti, precedentemente disciplinato in applicazione del Decreto Legislativo 22 dicembre 2000, n. 395, ma all’autorizzazione all’esercizio alla professione di trasportatore su strada di persone dell’UMC competente per la Provincia in cui ha la sede principale l’impresa”.

Il Ministero dei trasporti con nota prot. 17947/U del 01/08/2012 comunica che i dati delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore su strada di persone sono disponibili nel sito www.ilportaledellautomobilista.it

2. Disponibilità, a qualsiasi titolo, di un piazzale o deposito o rimessa per lo stazionamento degli autobus, nel territorio della Regione del Veneto, idoneo all’uso sotto il profilo edilizio ed urbanistico ed avente una superficie adeguata al parco mezzi posseduto in relazione ai servizi di cui la presente legge; le imprese non aventi sede legale nel territorio della Regione del Veneto dovranno costituire una unità locale, ai sensi del DM 11 maggio 2001, n. 359 “Regolamento per l’attuazione dell’articolo 17 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale versato dalle imprese in favore delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.”;

La DGR 2401 del 04/08/2009 elenca la documentazione che l’impresa deve produrre in merito al piazzale o rimessa:

  • copia dell’atto in cui venga attestato il godimento a qualsiasi titolo dell’area di ricovero degli autobus;
  • planimetria dei locali e dei piazzali.

3. Dotazione di personale con la qualifica di conducente di autobus, ai sensi dell’articolo 6 della legge n. 218 del 2003, in numero non inferiore ad un conducente ogni due autobus immatricolati per noleggio;

La DGR 2401 del 04/08/2009 fornisce alcuni chiarimenti in merito alla dotazione di personale in particolare per i contratti a termine o prestazione temporanea (1 autobus = 180 giorni) e alla verifica di tale requisito di anno in anno.

4. Adozione di un regime di contabilità separata per le imprese che svolgono attività di noleggio e servizi di trasporto pubblico locale.

 

Modelli:


VERIFICA ANNUALE DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI AUTORIZZAZIONI AUTOSERVIZI ATIPICI

Considerato che le ditte che svolgono tali servizi sono già autorizzate NCC, si pone la questione di quali requisiti siano da verificare. Escludendo quelli già verificati dal comune che ha rilasciato il titolo per l’attività di NCC, si ipotizza: la permanenza del contratto, i mezzi utilizzati, i percorsi.

Bisogna comunque considerare che eventuali modifiche dovrebbero essere state oggetto di tempestiva comunicazione da parte della ditta.

 

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