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Non obbligatorietà del riconoscimento ex Reg CE 853/2004 per la vendita di gelati da parte delle gelaterie artigianali Risposta fornita dalla Regione del Veneto in merito alla applicazione del Reg. CE 853/2004 alla vendita di gelati da parte delle gelaterie artigianali - Unicoperlimpresa.it

Non obbligatorietà del riconoscimento ex Reg CE 853/2004 per la vendita di gelati da parte delle gelaterie artigianali Risposta fornita dalla Regione del Veneto in merito alla applicazione del Reg. CE 853/2004 alla vendita di gelati da parte delle gelaterie artigianali

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La Regione del veneto chiarisce che non si applicano le procedure di riconoscimento previste dal Reg CE 853/2004 (ex bollo CEE) alla vendita di gelati contenenti prodotti di origine animale effettata dalle gelaterie artigianali
Allegati:

pdf [2007/06] Non obbligatorietà di bollo CEE per i gelatai artigiani

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