Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 20 in data 05.09.2021

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Commercio aree pubbliche

Varie

Risoluzione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla corretta applicazione della tariffa del Canone patrimoniale di occupazione aree pubbliche

Ministero

I commi 842 e 843 dell’art. 1 della legge 160 in data 27 dicembre 2019 disciplinano alcuni aspetti del canone di concessione per l'occupazione delle   aree   e   degli   spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati  realizzati  anche in strutture attrezzate, e prevedono in particolare quanto segue:

  • Comma 842: quantifica la tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare distinguendola in cinque importi in base alla classe di appartenenza del Comune secondo il numero di abitanti;
  • Comma 843: prevede che le tariffe di cui al comma 842 si applichino frazionate per ore, fino a un massimo di 9, in relazione all'orario effettivo, in ragione della superficie occupata.

Con Risoluzione n. 6/DF in data 28 luglio 2021, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha risposto ad un quesito in merito alla corretta interpretazione del comma 843 sopracitato, precisando in particolare che:

  • la tariffa giornaliera deve essere frazionata in 24 ore e poi moltiplicata per le ore di effettiva occupazione ma fino a un limite massimo di 9 ore, superato il quale si applica la tariffa intera;
  • la tariffa quindi non deve essere frazionata per un massimo di 9 ore, come sostengono diversi regolamenti applicativi comunali;
  • le nove ore rappresentano una sorta di limite fisso giornaliero, una sorta di forfait, superate le quali si applica la tariffa giornaliera per intero.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura della Risoluzione, allegata alla presente.

Allegati:
RISOLUZIONE

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Varie

Il Garante per la Privacy si è pronunciato in materia di Green Pass

Garante della Privacy

Con i seguenti due provvedimenti il Garante per la protezione dei dati personali si è espresso sulle recenti disposizioni in materia di green pass e certificazioni verdi. 

Con il provvedimento del 10 agosto 2021 il Garante ha risposto ad un quesito della Regione Piemonte precisando in particolare quanto segue:

  • per quanto riguarda l'attività di verifica e di identificazione da parte degli esercenti di ristoranti e bar, le figure autorizzate alla verifica dell'identità personale sono quelle indicate nell'articolo 13, comma 2, del DPCM 17 giugno 2021 (pubblici ufficiali nell'esercizio delle relative funzioni; personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell'elenco di cui all'art. 3, comma 8, della legge 94/2009;  soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l'accesso ai quali e' prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati; i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati; i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l'accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati);
  • si ritiene sia consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti verificatori, dell'identità dell'intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità, ferma restando l’esclusione della raccolta, da parte dei soggetti verificatori, dei dati dell’intestatario della certificazione, in  qualunque forma.

Con il provvedimento del 14 agosto 2021 il Garante ha chiesto delle informazioni alla Regione Sicilia in ordine all’ordinanza regionale n. 84 del 13.8.2021, con la quale viene previsto che “le persone sprovviste della certificazione verde non possono accedere agli uffici pubblici e agli edifici aperti al pubblico e possono usufruire dei servizi, anche di quelli resi da privati preposti all’esercizio di attività amministrative, esclusivamente in via telematica, o comunque da remoto”, ed ha precisato quanto segue:

  • Le misure di sanità pubblica che implichino il trattamento di dati personali ricadono in materia di competenza statale;
  • L’imposizione dell’esibizione delle certificazioni verdi per l’accesso dell’utenza agli uffici pubblici o similari, non è prevista da alcuna norma statale per cui la previsione dell’ordinanza regionale creerebbe una disparità di trattamento a livello territoriale. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dei suddetti provvedimenti.

Allegati:
PROVVEDIMENTO 10 AGOSTO 2021
PROVVEDIMENTO 14 AGOSTO 2021

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Il Ministero dell’Interno fornisce chiarimenti sul coinvolgimento dei volontari della Protezione Civile nelle attività di controllo delle certificazioni verdi

Ministero

Con Circolare prot. 36341 del 18.8.2021, il Ministero dell’Interno – Dipartimento della Protezione Civile – ha fornito alcune indicazioni in merito alle attività di controllo delle certificazioni verdi Covid-19 e alla possibilità di coinvolgimento dei volontari della protezione civile, precisando in particolare quanto segue:

  • Vengono richiamati i compiti che possono essere affidati ai Volontari organizzati della Protezione Civile (VOPC), che – nei casi di rischio igienico-sanitario - sono “.. limitati al supporto agli altri soggetti competenti individuati dalla legge”;
  • Ai sensi dell’art. 13 del DPCM 17.6.2021 e della Circolare ministeriale 10.8.2021, le attività di controllo delle certificazioni verdi NON rientrano tra quelle riferibili all’impiego dei VOPC e quindi non si ritiene ammissibile lo svolgimento di tali attività da parte dei VOPC;
  • L’attivazione del volontariato di protezione civile non è poi nemmeno compatibile con l’istituto della “delega” prevista dal DPCM 17.6.2021 per le verifiche in questione;
  • Viene richiamata la circolare del 6.8.2018 nella quale sono elencate le attività che possono o non possono essere svolte dai volontari.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della Circolare suddetta.

Allegati:
CIRCOLARE

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L’ADM fornisce indicazioni sull’applicazione delle disposizioni in materia di Green Pass in alcuni settori di attività

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con i seguenti quattro provvedimenti adottati in data 18 agosto 2021, l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli  ha fornito indicazioni alle varie Associazioni di categoria sull’applicazione delle disposizioni in materia di Certificazioni Verdi Covid-19 in alcuni settori di attività, precisando in particolare chenel corso delle ordinarie attività di controllo doganale effettuate a vario titolo, i funzionari potranno procedere alle verifiche sul possesso delle certificazioni verdi,  qualora le attività di controllo siano espletate all’interno di luoghi ove insistono anche attività e servizi di cui all’ art. 9 bis, comma 1, del D.L. 52/2021”:

  • Provvedimento n. 304143/RU: riguarda le verifiche nei servizi di ristorazione al chiuso;
  • Provvedimento n. 304702/RU: riguarda le verifiche nelle attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò;
  • Provvedimento n. 304789/RU: viene richiamata la circolare che indica i casi e le modalità di verifica dell’identità del soggetto che presenta la certificazione verde, sia per i servizi di ristorazione che per le attività di sale giochi o simili;
  • Provvedimento n. 307670/RU: riguarda le verifiche nelle rivendite, patentini ed altri esercizi commerciali che effettuano vendita di prodotti liquidi da inalazione.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei provvedimenti sopra indicati.

Allegati:
304143
304702
304789
307670

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Ordinanze Ministero Salute di contrasto al Covid-19: ultimi aggiornamenti

Ministero

Si richiamano di seguito le Ordinanze del Ministro della Salute adottate dal 27 agosto 2021 ad oggi al fine di contenere e gestire l’emergenza sanitaria da Covid-19:

  • Ordinanza del 27 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 206 del 28.08.2021, efficace dal 30 agosto 2021 al 13 settembre 2021, che sposta dalla zona bianca alla zona gialla la Regione SICILIA;
  • Ordinanza del 27 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 207 del 30.08.2021, che proroga fino al 30 ottobre 2021 gli effetti della precedente ordinanza adottata in data 22.6.2021 (già prorogata al 30 agosto 2021 con ordinanza del 29.7.2021), con la quale era stato stabilito che nelle zone bianche cessa l’obbligo della “mascherina” negli spazi aperti a partire dal 28 giugno 2021 e fino al 31 luglio 2021;
  • Ordinanza del 28 agosto 2021, pubblicata in G.U. n. 207 del 30.08.2021, che proroga fino al 25 ottobre 2021 le disposizioni delle seguenti ordinanze:
    • ordinanza 29 aprile 2021, limitatamente all'articolo 1, come integrata dall'ordinanza 6 maggio 2021, relativa a ingressi di persone da determinati Paesi esteri;
    • ordinanza 14 maggio 2021, relativa a ingressi di persone da determinati Paesi esteri;
    • ordinanza 29 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 181 del 30.7.2021, che aveva prorogato al 30 agosto 2021 l’ordinanza del 22 giugno sopracitata e l’ordinanza del 02 luglio 2021, con la quale era stato sospeso fino al 31 luglio 2021 anche nelle zone bianche l’apertura di istituti e luoghi di cultura nella prima domenica del mese;
  • Ordinanza del 30 agosto 2021 adottata di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità, pubblicata in G.U. n. 209 del 01.9.2021, con la quale sono state approvate le nuove “Linee guida per l'informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione delCOVID-19 nel trasporto pubblico”, che sostituiscono quelle di cui all’allegato 15 del DPCM 02 marzo 2021. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze sopracitate, allegate alla presente.

Allegati:
ORDINANZA 27.8.2021 SICILIA
ORDINANZA 27.8.2021 PROROGA
ORDINANZA 28.8.2021 PROROGA
ORDINANZA 30.8.2021LINEE GUIDA TRASPORTO

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Agricoltura

PPL

La REGIONE aggiorna la disciplina del progetto “Piccole Produzioni Locali”

Regione

Con Deliberazione di Giunta Regionale n. 1173 del 24.8.2021, pubblicata nel BUR n. 119 del 03.9.2021, la Regione Veneto ha approvato la nuova disciplina regionale, che sostituisce quella in precedenza adottata, relativa al progetto "Piccole Produzioni Locali" (PPL) a supporto della produzione e della vendita da parte degli imprenditori agricoli e ittici. 

Il Progetto della Regione sulle PPL, iniziato con la DGR n. 2016 nel 2007, riguarda “realtà produttive di piccole dimensioni in cui avviene, ad integrazione del reddito aziendale, la lavorazione "in azienda" e vendita di un quantitativo limitato, in termini assoluti, delle proprie produzioni”. 

La nuova disciplina è riportata nell’Allegato A alla DGR e prevede in particolare quanto segue:

  • viene confermata la necessità di una formazione iniziale e di successivi aggiornamenti a carico degli operatori che intendono aderire al Progetto;
  • l’operatore interessato deve richiedere un “parere preventivo” alla AULSS competente per territorio, utilizzando l’apposito modulo allegato alla DGR;
  • sono indicati i requisiti delle strutture, delle attrezzature, dei prodotti e della gestione, che l’operatore deve garantire;
  • dopo aver ottenuto il parere favorevole dell’AULSS, l’operatore dovrà presentare a quest’ultima la “notifica ai fini della registrazione” utilizzando l’apposito modulo allegato alla DGR;
  • gli operatori che aderiscono al Progetto devono registrarsi in apposito sito; le imprese già aderenti al progetto dovranno iscriversi in questo sito entro il 02 marzo 2022 (ossia entro sei mesi dalla data di pubblicazione della DGR sul BUR);
  • viene approvato il paniere delle PPL, che contiene tutti i prodotti che possono recare in etichetta il logo del progetto e la dicitura che fa riferimento al progetto “PPL venete”. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR e relativo allegato.

Allegati:
DGR
ALLEGATO DGR

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Legge Regionale 22/2002

LR 22/2002 Strutture sociali

La Regione ha aggiornato l’elenco dei NIDI IN FAMIGLIA esistenti in Veneto al 31.7.2021

Regione

Come noto (vedi Newsletter n. 5 del 04.3.2018), il NIDO IN FAMIGLIA è una unità di offerta rivolta alla prima infanzia 0 - 3 anni, previsto dalla Regione Veneto ancora nel 1990 con la legge n. 32 come un servizio innovativo dedicato alla prima infanzia e successivamente ripreso da vari provvedimenti (DGR n. 84/2007, DGR nn. 674 e 4252 del 2008, DGR n. 1502/2011, DGR n. 2202/2016, DGR n. 153/2018, DDR n. 31/2021, ecc.). 

Con il Decreto del DIRETTORE DELLA UNITA' ORGANIZZATIVA FAMIGLIA, MINORI, GIOVANI E SERVIZIO CIVILE n. 46 del 16 agosto 2021, pubblicato nel BUR n.  117 del 27 agosto 2021, è stato approvato l’elenco aggiornato al 31 luglio 2021 dei NIDI IN FAMIGLIA nel Veneto, che risultano ora pari a 209 unità (al 30 aprile 2021 erano 211), di cui 55 nella provincia di Treviso.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura del DDR n. 46/2021 e relativo allegato o alla pagina dedicata nel sito della Regione Veneto.

Allegati:
DDR
ALLEGATO DDR

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Noleggio veicoli

NCC e TAXI

Per il TAR LAZIO una società straniera, con licenza di NCC ottenuta nel Paese estero di origine, può ottenere in Italia l’immatricolazione di un veicolo per NCC in base al principio di “libertà di stabilimento"

TAR

Con sentenza n. 9364 in data 10 febbraio 2021, pubblicata il giorno 11.8.2021, il TAR Lazio ha esaminato il ricorso di una società, titolare di una licenza di NCC in Slovenia, che aveva chiesto l’immatricolazione in Italia di una vettura da utilizzare per NCC, e che chiedeva l'annullamento del provvedimento in data 24.8.2020 della Motorizzazione Civile di Roma con il quale era stata respinta la richiesta in quanto la società “è titolare di un’autorizzazione NCC slovena e non di una autorizzazione rilasciata da un Comune italiano”.  

Il TAR  ha accolto il ricorso, annullando il provvedimento impugnato,  per le seguenti particolari ragioni:

  • il diritto di costituire una società in conformità alla normativa di uno Stato membro e di creare succursali in altri Stati membri è inerente all'esercizio della libertà di stabilimento, garantita dal Trattato;
  • sussiste il diritto di una società, costituita in uno Stato membro, di esercitare la medesima attività mediante una controllata o una succursale stabilita in altro Stato membro;
  • il comma 3 dell’art. 85 del d.lgs. n. 285/1992, il quale prevede che “ La carta di circolazione di tali veicoli è rilasciata sulla base della licenza comunale d'esercizio.”, è una disposizione in netto contrasto con il diritto di stabilimento di cui agli artt. 49 e seguenti del TFUE (Trattato di Funzionamento Unione Europea), nella misura in cui interdice ad una società ovvero ad un operatore economico cha abbia conseguito una licenza all’esercizio dell’attività di noleggio con conducente in uno Stato Membro dell’unione, e che abbia aperto una filiale in Italia dotandosi ivi di un’apposita azienda, di ottenere la carta di circolazione per l’autoveicolo destinato all’esercizio di tale attività;
  • deve essere disapplicata sia dal Giudice che dall’amministrazione, la norma dell’art. 85 del codice della strada nella parte in cui interdice il rilascio della carta di circolazione per veicolo adibito ad attività di noleggio con conducente a imprese che intendano operare in Italia avendo la sede in uno Stato membro alla condizione che esse abbiano ottenuto l’autorizzazione all’esercizio di tale attività da parte dello Stato italiano;
  • le norme del diritto interno vanno disapplicate nella parte e nella misura in cui si trovino in conflitto con le disposizioni e i principi dell'ordinamento comunitario in forza della preminenza del diritto dell'Unione Europea.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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Varie

Sentenza Corte Costituzionale su legge Regione Veneto in materia di POLIZIA LOCALE e POLITICHE DI SICUREZZA

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 176  in data 06 luglio 2021, depositata il 30 luglio 2021, pubblicata nel BUR della Regione Veneto n. 113 del 20 agosto 2021, la Corte Costituzionale ha esaminato  il ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri con il quale veniva sollevata una questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, comma 2, lettera b), 9, comma 3, 18, comma 1, 8, commi 1, 2 e 3, e 13, comma 2, lettere d), e), g) e i), della legge della Regione Veneto 23 giugno 2020, n. 24 (Normativa regionale in materia di polizia locale e politiche di sicurezza), per contrasto con gli artt. 3, 97, 117, secondo comma, lettere h) ed l), e 118, quarto comma, della Costituzione. 

La legge regionale impugnata detta norme in materia di polizia locale e politiche di sicurezza, definendo i principi generali riguardanti l'esercizio delle funzioni di polizia locale e disciplinando lo svolgimento dei relativi servizi, l'organizzazione territoriale nonché la valorizzazione della formazione degli operatori. 

Il ricorrente contesta in particolare alcune norme, ritenute lesive anche delle competenze dello Stato, per varie ragioni:

  • lesione delle competenze in materia di ordinamento civile, per la norma che prevede collaborazioni anche con organismi del terzo settore, in quanto si utilizzano «locuzioni espressamente riferibili agli enti del terzo settore ma impiegate verso soggetti aventi caratteristiche diverse da quelle individuate dal Codice del Terzo Settore”;
  • violazione del Codice del terzo settore quando consente agli enti del Terzo Settore la possibilità di svolgimento in via primaria e non residuale di attività diverse da quelle previste codice stesso;
  • l’attribuzione alla Giunta regionale del compito di promuovere la partecipazione delle associazioni di volontariato a varie iniziative, poiché tale facoltà non è stata prevista per tutti gli enti del terzo settore ed è anche in contrasto con la Costituzione poiché l’iniziativa dei cittadini singoli o associati deve essere autonoma rispetto ai pubblici poteri;
  • lesione delle competenze in materia di ordinamento civile, per le norme che disciplinano la struttura organizzativa della polizia locale prevedendo determinati ruoli funzionali e distintivi di grado per il personale di polizia locale;
  • la norma che attribuisce alla Giunta il potere di definire le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado nonché le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi e di autotutela in dotazione alla polizia locale, viola anche la legge 65/1986, la quale prevede che tale disciplina debba essere approvata con legge regionale;
  • lesione delle competenze in materia di ordine pubblico e sicurezza, per le norme che individuano, nell'ambito del «Sistema regionale di politiche integrate per la sicurezza», gli obiettivi che la Giunta, anche mediante accordi, è chiamata a perseguire realizzando o sostenendo iniziative di interesse regionale. 

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili o non fondate diverse questioni di legittimità costituzionale sollevate dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, per varie ragioni ed in particolare perché:

  • il ricorrente non spiega in cosa consisterebbe la lesione dedotta per la norma che prevede collaborazioni anche con organismi del terzo settore, e non spiega in quale aspetto debba ravvisarsi la lamentata diversità di caratteristiche dei soggetti rispetto alla disciplina del codice del terzo settore;
  • viene formulata una censura - la mancata estensione dell'ambito di operatività della disposizione in esame a tutti gli enti del terzo settore - che «smentisce la premessa da cui muove il ricorrente», vale a dire l'illegittimità del coinvolgimento nelle attività in parola delle associazioni di cittadini;
  • i profili di censura riconducibili alla diversa articolazione strutturale del servizio di polizia locale rispetto a quanto previsto dalla legge n. 65 del 1986 risultano estranei all'ambito dell'ordinamento civile;
  • è una censura logicamente contraddittoria quella relativa alla regolamentazione del servizio, perché “da un lato deduce l'assenza di competenza della Regione a intervenire in una materia riservata alla competenza esclusiva statale, ma dall'altro lato si duole del fatto che la Regione non sia intervenuta proprio con legge, anziché autorizzando l'adozione di un atto della Giunta regionale, a disciplinare le uniformi e i distintivi”. 

La Corte Costituzionale ha invece accolto il ricorso dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 13, comma 2, lettera d), limitatamente alle parole «rafforzare e valorizzare l'azione coordinata della polizia locale secondo i principi della presente legge, con azioni e progetti finalizzati al potenziamento strumentale e operativo e alla condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni;», e lettere e) e g), della L.R. Veneto n. 24 del 2020, per varie ragioni ed in particolare perché:

  • tali disposizioni mostrano l'impiego di formule chiaramente espressive dell'intento del legislatore regionale di intervenire in ambiti riconducibili alla «sicurezza primaria»;
  • il richiamo a espressioni quali la «condivisione degli strumenti e delle procedure necessarie al coordinamento degli apparati di sicurezza per la gestione di specifici servizi e per obiettivi comuni», la promozione e programmazione di «azioni di sistema sul territorio regionale, coinvolgendo gli enti locali, le Polizie locali ma anche le forze dell'ordine per l'ammodernamento delle metodologie di intervento, la lotta ad ogni forma di illegalità e di infiltrazione criminale nel tessuto produttivo e sociale della Regione», nonché l'esigenza di «razionalizzare e potenziare i presidi di sicurezza presenti sul territorio regionale», denota una censurabile tecnica legislativa, consistente nell'alternare formule e stilemi chiaramente riconducibili ad aree di intervento sottratte alla disponibilità della Regione. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Commercio fisso

Particolari categorie merceologiche

L’ADM fornisce indicazioni su alcune modifiche alla disciplina delle rivendite generi di monopolio

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con Circolare n. 28/2021 in data 22.7.2021, prot. 264541/RU, l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli ha fornito indicazioni sulle “modifiche introdotte dal d.m.51/2021 in tema di distribuzione dei generi di monopolio alla luce delle ulteriori prescrizioni di cui alla determina direttoriale prot. n.231333/RU del 2 luglio 2021 in materia di rivendite speciali presso impianti di distribuzione di carburanti e di trasferimenti fuori zona” evidenziando in particolare quanto segue: 

  • Per l’istituzione di rivendite ordinarie, la previsione del rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, in precedenza riguardante esclusivamente i comuni fino a 10.000 abitanti, è stata estesa in via generale;
  • E’ stato modificato il regime regolatorio delle “rivendite speciali”;
  • Presso gli impianti distribuzione carburanti e presso aree di servizio autostradali possono essere istituite solo “rivendite speciali” o “patentini”;
  • Sono stati modificati i criteri di rilascio e di rinnovo dei “patentini”;
  • Viene ulteriormente disciplinato il trasferimento fuori zona di rivendite generi di monopolio;
  • Viene aggiornata la disciplina del trasferimento per cause di forza maggiore. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Circolare sopraindicata.

Allegati:
CIRCOLARE

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

L’ADM fornisce indicazioni sulla regolamentazione degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con Circolare n. 32/2021 in data 30.7.2021, prot. 276686/RU, l’Agenzia delle Accise, Dogane e dei Monopoli ha fornito ulteriori chiarimenti, indicazioni e tempistiche in merito alla nuova regolamentazione tecnica ed amministrativa degli “apparecchi senza vincita in denaro di cui all’art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S.” (gru, pesche d'abilità, videogiochi, ecc.), evidenziando in particolare quanto segue: 

  • Gli apparecchi installati prima del 01.6.2021 e per quelli installati prima del 01 gennaio 2003, il proprietario deve presentare una autocertificazione di conformità alle regole tecniche vigenti per poterli utilizzare fino al 31 dicembre 2023; dopo tale data saranno sottoposti a verifica di conformità oppure dovranno essere dismessi;
  • Per “modico valore” si intende un valore non superiore a 20 euro oltre IVA;
  • Le richieste di verifica conformità o le autocertificazioni vanno presentate telematicamente nell’area riservata del Portale Unico Dogane e Monopoli;
  • Vengono dettagliate le tempistiche per vari adempimenti (richieste verifica conformità, autocertificazioni, istanze per rilascio autorizzazioni alla distribuzione e messa in esercizio degli apparecchi, ecc.). 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Circolare sopraindicata.

Allegati:
CIRCOLARE

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