Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 17 in data 25.07.2021

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Commercio aree pubbliche

Varie

Rinnovo concessioni: ultimi aggiornamenti a seguito legge di conversione del Decreto Sostegni-bis

Legislazione

Come noto, in materia di “rinnovo concessioni” per commercio su aree pubbliche, l’art. 26bis della legge n. 69 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni, ha stabilito che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista”.
 
Poiché con il Decreto Legge n. 105 del 23.7.2021 è stato prorogato al 31 dicembre 2021 il termine dello stato di emergenza, le concessioni si intendono ora prorogate fino al 31 marzo 2022.

Con la legge n. 106 del 23 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 176 del 24.7.2021, di conversione del D.L. 73 del 25 maggio 2021, noto come Decreto Sostegni-bis, è stato introdotto l’art. 56bis che stabilisce quanto segue: In relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, i Comuni possono concludere il procedimento amministrativo di rinnovo delle concessioni di aree pubbliche ai sensi di quanto previsto dalle Linee guida di cui all'allegato A annesso al decreto del Ministro dello sviluppo economico 25 novembre 2020, pubblicato nel sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico il 27 novembre 2020, entro il termine stabilito dall'articolo 26- bis del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69. Entro tale termine possono essere verificati il possesso dei requisiti soggettivi e morali e la regolarità contributiva previsti dalle Linee guida di cui al primo periodo”.

Pertanto, i Comuni che non hanno ancora concluso il procedimento amministrativo di rinnovo hanno ora ufficialmente tempo fino al 31 marzo 2022 ed entro tale termine potranno completare la verifica dei requisiti necessari. 

Si segnala che il Gruppo Lavoro Attività Produttive provvederà ad aggiornare la modulistica integrandola con il richiamo alla nuova disposizione introdotta con la legge 106/2021.

Si confida che la Regione fornisca al riguardo dei chiarimenti, al fine di una uniforme gestione dei procedimenti di rinnovo delle concessioni.

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Pareri e segnalazioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato sulla disciplina per il rilascio delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche e delle concessioni demaniali marittime

AGCOM

Prosegue l'attività di pareri e segnalazioni dell'AGCM in merito alle problematiche concorrenziali connesse all'affidamento in concessione di aree pubbliche o di aree demaniali marittime per finalità turistico-ricreative.

Si riportano di seguito alcuni recenti pareri e segnalazioni espressi dall’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato:

  • PARERE AS1719 del 09.12.2020, pubblicato nel Bollettino 9 del 01.3.2021 – il Comune di Castellabate mediante una delibera di giunta del 16.10.2020 ha disposto l’attivazione del procedimento per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’art. 1, commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018.  L’Autorità  precisa al riguardo che in materia di affidamenti riguardanti l’uso di beni pubblici l’individuazione del privato affidatario deve avvenire mediante l’espletamento, da parte della Pubblica Amministrazione, di procedure ad evidenza pubblica; la concessione di proroghe in favore dei precedenti concessionari, infatti, rinvia ulteriormente il confronto competitivo per il mercato, così impedendo di cogliere i benefici che deriverebbero dalla periodica concorrenza per l'affidamento attraverso procedure ad evidenza pubblica; la delibera di giunta è suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all’art. 12 della c.d. direttiva Servizi; il Comune dovrebbe quindi disapplicare la normativa posta fondamento della delibera della Giunta n. 142/2020 per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina eurounitaria.
  • PARERE AS1720 del 15.02.2021, pubblicato nel Bollettino 9 del 01.3.2021 -  il Comune di ROMA  ha chiesto un parere alla AGCM relativamente alla disciplina del rilascio delle concessioni per il commercio su aree pubbliche.  L’Autorità con tale parere ha precisato che con l’art. 1, comma 686, della legge  n. 145/2018 l’intero settore del commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto dall’applicazione della Direttiva Servizi o Bolkestein; nonostante si tratti di attività economiche per le quali il numero dei titoli autorizzatori risulta limitato, in base alla nuova formulazione degli artt. 7, lett. f-bis, e 16, comma 4-bis, del D.Lgs.  n. 59/2010, non trovano più applicazione le disposizioni normative che imponevano di individuare i prestatori all’esito di una procedura elettiva, secondo criteri trasparenti e non discriminatori, stabilendo una durata dei titoli autorizzatori  limitata e  non  soggetta  a  rinnovo automatico (artt. 7 e 16 del D. Lgs. n. 59/2010); il settore del commercio su aree pubbliche risulta attualmente impenetrabile all'applicazione dei principi della concorrenza, costantemente richiamati dall'Autorità nei numerosi e convergenti interventi in materia, nei quali sono state più volte evidenziate le criticità concorrenziali connesse alla durata eccessivamente lunga delle concessioni e al rinnovo delle stesse senza adeguate procedure di selezione ad evidenza pubblica o secondo criteri di preferenza dei presta tori uscenti, idonei a cristallizzare gli assetti di mercato; le norme sopra richiamate sollevano seri dubbi di compatibilità con il diritto europeo in quanto l'esclusione dell'attività del commercio su aree pubbliche dal campo di applicazione del D. Lgs. n. 59/2010 contrasta con la puntuale individuazione dei settori esclusi prevista dalla Direttiva Servizi, senza lasciare margine di discrezionalità agli Stati membri, ed inoltre la necessità di prevedere una durata limitata alla concessione e di seguire criteri di aggiudicazione trasparenti e non discriminatori costituisce un principio generale dell'ordinamento europeo, volto a evitare preclusioni all'accesso al mercato e indebite restrizioni della concorrenza; l'Autorità suggerisce al Comune di ricorrere allo strumento della disapplicazione delle norme nazionali per contrarietà con la disciplina e i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza, adottando una disciplina delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio coerente con i menzionati principi in materia di durata, criteri di selezione e assenza di rinnovi automatici. 
  • SEGNALAZIONE AS1721 del 15.02.2021, pubblicata nel Bollettino 9 del 01.3.2021 – L’AGCM segnala a Senato, Camera, Presidenza Consiglio dei Ministri e MISE, le proprie perplessità, come già espresse nel parere inoltrato al Comune di Roma (vedi sopra), e la necessità quindi di una modifica alla normativa vigente per allinearla con la disciplina ed i principi di diritto europeo a presidio della concorrenza. 
  • SEGNALAZIONE AS1771 del 25.6.2021, pubblicata nel Bollettino 28 del 12.7.2021 – Con delibera di giunta in data 17.6.2019 il Comune di Trieste ha esteso la durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base in particolare di quanto previsto dall'articolo 1,  commi 682, 683 e 684 della legge n. 145/2018 (che ha disposto un nuovo termine di scadenza delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative alla data del 31 dicembre 2033). L'Autorità evidenzia al Comune le criticità concorrenziali, non giustificate da esigenze di interesse generale, derivanti dagli atti amministrativi del Comune relativi alla proroga della validità temporale delle concessioni demaniali marittime con finalità turistico-ricreative in essere. Secondo l'Autorità, gli atti amministrativi comunali sono suscettibili di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative eurounitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi. L'Autorità auspica, pertanto, che il Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate. 
  • SEGNALAZIONE AS1772 del 25.6.2021, pubblicata nel Bollettino 28 del 12.7.2021 - Con delibera di giunta in data 18 febbraio 2021 il Comune di Camogli ha confermato il procedimento avviato nel 2019 per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018. Anche in questo caso, l’Autorità rileva delle criticità ed auspica, pertanto, che il Comune modifichi le disposizioni indicate eliminando le distorsioni concorrenziali evidenziate. 
  • SEGNALAZIONE AS1774 del 19.3.2021, pubblicata nel Bollettino 29 del 19.7.2021 – Con determina dirigenziale in data 31.12.2020 il Comune di Forio ha disposto l’attivazione del procedimento amministrativo per l’estensione della durata delle concessioni di beni del demanio marittimo con finalità turistico-ricreative in favore dei concessionari esistenti, sulla base di quanto previsto dall’articolo 1, commi 682, 683 e 684, della Legge n. 145/2018. L’Autorità ha evidenziato le violazioni alla concorrenza che la determina comporterebbe (simili a quelle già espresse al Comune di Castellabate) ed ha invitato il Comune ad adottare le iniziative necessarie per rimuovere le violazioni della concorrenza sopra esposte. Non avendo il Comune di FORIO provveduto a quanto richiesto, l’Autorità ha disposto l’impugnazione innanzi al Tar della determina in questione. 
  • SEGNALAZIONE AS1775 del 13.7.2021, pubblicata nel Bollettino 29 del 19.7.2021 – Il Comune di Duino Aurisina ha avviato le procedure per la proroga delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative. L'Autorità invita il Comune a disapplicare la normativa nazionale posta a fondamento della procedura di proroga per contrarietà della stessa ai principi ed alla disciplina euro-unitari. La proroga automatica, senza gara pubblica, delle concessioni demaniali marittime integra specifiche violazioni dei principi concorrenziali, nella misura in cui impediscono il confronto competitivo che dovrebbe essere garantito in sede di affidamento di servizi incidenti su risorse demaniali di carattere scarso, in un contesto di mercato nel quale le dinamiche concorrenziali sono già particolarmente affievolite a causa della lunga durata delle concessioni attualmente in essere. La procedura amministrativa di proroga di cui trattasi si pone in contrasto con gli articoli 49 e 56 del TFUE, in quanto suscettibile di limitare ingiustificatamente la libertà di stabilimento e la libera circolazione dei servizi nel mercato interno, nonché con le disposizioni normative euro-unitarie in materia di affidamenti pubblici, con particolare riferimento all'articolo 12 della cosiddetta Direttiva Servizi. 
  • SEGNALAZIONE AS1776 del 13.7.2021, pubblicata nel Bollettino 29 del 19.7.2021 – Il comune di Staranzano ha avviato le procedure per la proroga delle concessioni demaniali con finalità turistico-ricreative . Anche in questo caso l’Autorità ha formulato le medesime osservazioni e inviti espressi al Comune di Duino Aurisina, sopraindicate. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei pareri e segnalazioni sopra richiamati.

Allegati:
PARERI E SEGNALAZIONI

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Varie

Convertito in legge il Decreto SOSTEGNI-BIS: le principali novità

Legislazione

Con legge n. 106 del 23 luglio 2021, pubblicata in G.U. n. 176 del 24.7.2021, è stato convertito – con modificazioni - il Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, noto come Decreto Sostegni-bis, con il quale erano state approvate varie “misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali di aiuto”, come già riportate nella Newsletter n. 13 del 30 maggio 2021.

Tra le novità del Decreto Legge e di quelle introdotte con la relativa legge di conversione, si segnalano le seguenti:

  1. Articolo 10-ter - PROROGA DELLE CONCESSIONI DI IMPIANTI SPORTIVI PER LE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DILETTANTISTICHE -  All'articolo 100, comma 1, del decreto-legge 14 agosto 2020, n.  104,  convertito,  con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, è  aggiunto,  in fine, il seguente periodo: "Al  fine  di  sostenere  le  associazioni sportive dilettantistiche senza scopo di lucro colpite dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, le concessioni a tali associazioni  degli impianti sportivi ubicati su terreni demaniali o comunali, che  siano in attesa di rinnovo  o  scadute  ovvero  in  scadenza  entro  il  31 dicembre 2021, sono prorogate fino al 31 dicembre 2023, allo scopo di consentire il riequilibrio economico-finanziario  delle  associazioni stesse, in vista delle procedure di affidamento che saranno espletate ai sensi delle vigenti disposizioni legislative";
  2. Articolo 56bis – RINNOVO DELLE CONCESSIONI DI AREE PUBBLICHE (vedi altro articolo della presente Newsletter);
  3. Articolo 63 – CENTRI ESTIVI E ALTRE ATTIVITA’: E’ stata confermata la previsione di un fondo da destinare al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori;
  4. Articolo 65 – comma 6 – GIOSTRE: Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (il DL prevedeva fino al 31 agosto 2021). 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del Decreto Legge, coordinato con la legge di conversione.

Allegati:
D.L. coordinato con LEGGE DI CONVERSIONE

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Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021: le principali novità

Legislazione

Con Decreto Legge n. 105 del 23 luglio 2021, pubblicato in G.U. n. 175 in pari data, sono state approvate varie “misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e per l'esercizio in sicurezza di attività sociali ed economiche”. 

Tra le novità del Decreto Legge si segnalano le seguenti:

  • Articolo 1 – viene prorogato al 31 dicembre 2021 lo stato di emergenza nazionale per il Covid-19;
  • Articolo 2 – viene modificato il DL 33/2020 nella parte che disciplina le caratteristiche delle varie zone bianca, gialla, arancione e rossa, con l’aggiunta – come criteri di collocazione delle Regioni n una determinata zona – del tasso di occupazione posti letto in area medica e posti letto in terapia intensiva, per pazienti affetti da Covid-19;
  • Articolo 3 – viene introdotto l’art. 9bis al DL 52/2021, con il quale si prevede l’obbligo della certificazione verde, cosiddetto GREEN PASS, a decorrere da VENERDI’ 06 AGOSTO 2021 per accedere, salvo specifiche eccezioni, ai seguenti servizi ed attivitàservizi di ristorazione svolti da  qualsiasi  esercizio,  di cui all'articolo 4, per il consumo al tavolo, al chiuso;  spettacoli  aperti  al  pubblico,  eventi  e   competizioni sportivi, di cui all'articolo 5;  musei, altri istituti e luoghi della cultura  e  mostre,  di cui all'articolo 5-bis; piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere,  anche  all'interno  di  strutture   ricettive,   di   cui all'articolo 6, limitatamente alle attività al chiuso;  sagre e fiere, convegni e congressi di cui all'articolo 7;  centri termali, parchi tematici e di divertimento;  centri  culturali,  centri  sociali  e  ricreativi,  di  cui all'articolo 8-bis, comma 1, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l'infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;  attività di  sale  giochi, sale  scommesse,  sale  bingo  e casinò, di cui all'articolo 8-ter;  concorsi pubblici;
  • con il comma 4 dell’art. 9bis viene previsto che  i titolari o i gestori dei servizi ed attività interessate effettuino le necessarie verifiche sulle certificazioni verdi;
  • viene modificato l’art. 13 del DL 52/2021 con l’aggiunta della seguente sanzione: “Dopo due violazioni delle disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 9-bis, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell'esercizio o dell'attività da uno a dieci giorni”. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del Decreto Legge.

Allegati:
DECRETO LEGGE

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Carburanti

Varie

Il Ministero dell’Interno approva la regola tecnica di prevenzione incendi per “impianti di distribuzione carburanti” di gas naturale liquefatto

Ministero

Con Decreto del Ministero dell’Interno in data 30 giugno 2021, pubblicato in G.U. n. 166 del 13 luglio 2021, è stata approvata la regola tecnica applicabile agli impianti fissi di distribuzione carburante per autotrazione alimentati da serbatoi fissi di gas naturale liquefatto di nuova realizzazione oppure esistenti alla data di entrata in vigore del decreto nel caso di interventi di ristrutturazione, anche parziale, o di ampliamento, successivi, limitatamente alle parti interessate dall’intervento. 

Con questo Decreto, che entrerà in vigore il 12 agosto 2021, viene in particolare stabilito quanto segue:

  • gli impianti esistenti alla data di entrata in vigore del decreto e quelli che dispongono di un progetto approvato dal Comando dei vigili del fuoco dovranno adeguarsi alle norme di esercizio riportate al paragrafo 25 dell'Allegato 1 entro il 9 novembre 2021 (novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto;
  • in base a quanto disposto dall’articolo 5, questo tipo di impianti non possono sorgere nelle aree destinate a verde pubblico e a meno di 200 metri da aree nelle quali la densità media dell’edificazione esistente o prevista dagli strumenti urbanistici sia superiore a tre metri cubi per metro quadrato.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale e relativi allegati.

Allegati:
DM e ALLEGATI

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Noleggio veicoli

Varie

Con D.M. sono stati individuati i veicoli adibiti a NCC da sottoporre all’accertamento tecnico previsto dal CDS

Ministero

Come riportato nella Newsletter n. 5 del 07.3.2021, con l’art. 49, comma 5ter, lettera f, del Decreto Legge 76 in data 16 luglio 2020, noto come Decreto Semplificazioni, convertito con legge 120 in data 11.9.2020, è stato modificato l’art. 75, comma 4, del Codice della Strada (d.to legislativo n. 285 del 30.4.1992), che è stato sostituito dal seguente: «Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti individua, con proprio decreto, i veicoli di tipo omologato da adibire a servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone di cui all'articolo 85, o a servizio di piazza di cui all'articolo 86, o a servizio di linea per trasporto di persone di cui all'articolo 87, che sono soggetti all'accertamento di cui al comma 2». 

Le parti aggiunte sono quelle evidenziate in grassetto; mentre prima di tale modifica tutti i veicoli adibiti a NCC o TAXI o a TRASPORTO DI LINEA erano sottoposti all’accertamento dei requisiti di idoneità alla   circolazione, con tale modifica viene previsto che sia il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti a individuare, con proprio decreto, quali veicoli sottoporre ad accertamento. 

Con Decreto in data 26 maggio 2021, pubblicato nella G.U. n. 168 del 15.7.2021, il Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti ha stabilito che sono sottoposti all’accertamento di cui al comma 2 dell’art. 75 del CDS i “veicoli di tipo omologato destinati al trasporto di persone indicati all'art. 85, comma 2, lettera f), nonché i veicoli non rispondenti al regolamento (UE) n. 2018/858 del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 maggio 2018 o alla direttiva n. 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 settembre 2007 o al regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 gennaio 2013 o  omologati con deroghe rispetto alle prescrizioni delle precedenti  disposizioni comunitarie”.

Allegati:
DECRETO MINISTERIALE

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Gioco d'azzardo patologico: il Ministro della Salute adotta LINEE D’AZIONE per garantire misure di prevenzione del GAP

Ministero

Con COMUNICATO n. 52 in data 17 luglio 2021, pubblicato nel proprio sito, il Ministro della Salute informa che con Decreto Ministeriale in pari data sono state approvate le “Linee di azione per garantire le prestazioni di prevenzione, cura e riabilitazione rivolte alle persone affette dal gioco d’azzardo patologico” e precisa in particolare quanto segue:

  • Il Disturbo da gioco d’azzardo (DGA) è una patologia che produce effetti sulle relazioni sociali o sulla salute seriamente invalidanti. Può assumere la connotazione di un vero e proprio disturbo psichiatrico ed è a tutti gli effetti una dipendenza patologica che colpisce anche i più giovani;
  • Il primo passo è riconoscere tale disturbo ma poi è necessario intervenire;
  • le Regioni provvederanno a dare attuazione alle LINEE D’AZIONE, approvate con il Decreto in questione, attraverso misure che favoriscano l’integrazione tra i servizi pubblici e le strutture private accreditate, gli enti del Terzo settore e le associazioni di auto-aiuto della rete territoriale locale.

Restiamo ora in attesa della pubblicazione del D.M. in questione, al fine di un utile approfondimento.

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Varie

Prorogato al 31 dicembre 2021 il termine per l'adeguamento da parte dei Comuni del modulo standardizzato di SCIA per Autoscuola

Conferenza Unificata

Come riportato nelle Newsletter n. 15 del 04.8.2019, n. 08 del 13.04.2020 e n. 28 del 13.12.2020, con Atto Rep. N. 73/CU in data 25.7.2019 la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome aveva approvato l’Accordo tra il Governo, le Regioni e gli Enti locali, concernente l'adozione di tre nuovi moduli, completi dei relativi schemi XML, di cui uno è quello di SCIA per apertura Autoscuole.  

L'Accordo prevede l'adeguamento da parte dei Comuni della modulistica standardizzata prevista per le attività di autoscuola, entro un termine che – dopo varie proroghe – è scaduto il 30.6.2021.  Con Atto Rep. 72/CU in data 08.7.2021, la Conferenza Unificata ha accolto la richiesta di Regioni, ANCI e UPI di modificare ulteriormente tale termine, che è stato quindi prorogato al 31 dicembre 2021

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura degli Accordi sopracitati, allegati alla presente.

Allegati:
ACCORDI

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Ristoro dalla REGIONE ad imprese appartenenti alle categorie TURISMO, AGRICOLTURA, SPORT e CULTURA, soggette a restrizioni in relazione all'emergenza COVID-19

Regione

Con Deliberazione della Giunta Regionale n. 776 del 15.6.2021, pubblicata nel BUR n. 83 del 25.6.2021, è stato approvato lo schema di Convenzione (Allegato A) tra Regione del Veneto e Unioncamere per la realizzazione di un'azione congiunta finalizzata a sostenere, mediante un intervento di ristoro, le categorie di imprese e di altri soggetti che sono stati colpiti dalle restrizioni imposte dalle misure statali e regionali adottate per il contenimento del contagio da Covid-19.

Come riportato anche nel sito della Regione in data 28.6.2021, la DGR suddetta prevede interventi di ristoro, consistenti in importi assegnati una tantum, a favore dei seguenti soggetti che svolgono attività identificate nell’elenco dell’Allegato B alla DGR:

  1. imprese nonché professionisti, in possesso di partita IVA attiva, aventi una sede operativa attiva e/o esercitanti l’attività nel territorio del Veneto alla data della domanda di ristoro, operanti nelle filiere “Turismo” e “Agricoltura”;
  2. soggetti iscritti unicamente al Repertorio economico ed amministrativo – REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere che attengono ai settori “Sport” e “Cultura”;
  3. professionisti dotati di partita IVA attiva non iscritti né al Registro delle Imprese, né al Repertorio economico ed amministrativo - REA, con sede operativa attiva nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nelle filiere  “Sport” e “Cultura”;
  4. imprese iscritte al Registro delle Imprese e soggetti iscritti unicamente al REA, con sede operativa nel Veneto alla data della domanda di ristoro e operanti nella filiera “Sport” in possesso di codice ATECO 93.11.20 “Gestione piscine" o di codice ATECO 93.11.30 “Gestione di impianti sportivi polivalenti”.

Per maggiori dettagli si rinvia alla lettura della DGR e relativi allegati.

Allegati:
DGR
.
ALLEGATO A
ALLEGATO B

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La Conferenza Unificata esprime parere favorevole alle LINEE GUIDA per l’accesso telematico ai servizi della P.A.

Conferenza Unificata

Come riportato in data 12.7.2021 nel sito della Conferenza Unificata delle Regioni e Province autonome, con parere n. 21/88/CU5/C14 del 17.6.2021 la Conferenza Unificata si è espressa favorevolmente in merito allo “schema di linee guida per l’accesso telematico ai servizi della pubblica amministrazione di cui all’art. 64-bis del d.lgs. 82/2005”, ed ha formulato anche alcune raccomandazioni come di seguito sintetizzate:

  • tradurre l’interfaccia del punto di accesso telematico nelle lingue minoritarie al fine di garantire il bilinguismo ed il multilinguismo;
  • considerare la possibilità per il cittadino di accedere ai servizi anagrafici direttamente da APP IO, con la possibilità anche di scaricare ed acquisire i certificati anagrafici più comuni;
  • garantire l’attivazione di un punto di assistenza nazionale per il cittadino, sia in interfaccia mobile/web che tramite call-center;
  • promuovere i punti di facilitazione digitali territoriali presso i quali i cittadini non provvisti delle necessarie competenze digitali/informatiche possano essere adeguatamente supportati;
  • prevedere delle misure di accompagnamento e supporto, anche finanziario, dedicate alla Pubblica Amministrazione locale;
  • prevedere un’adeguata fase di transizione e di accompagnamento degli Enti nella migrazione dei servizi erogati verso il Punto di Accesso Telematico. 

Per un approfondimento si rinvia alla lettura dello schema di LINEE GUIDA e del parere sopracitato.

Allegati:
PARERE

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