Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 13 in data 30.05.2021

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Incontro di formazione su “manifestazioni a carattere temporaneo” in tempo di COVID

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda ai colleghi che nella mattinata di giovedì 10 giugno 2021 si svolgerà l’incontro di formazione sul tema delle manifestazioni temporanee, rivolto a funzionari degli uffici Attività Produttive, Suap, Polizia Locale, nonché ad Associazioni, Parrocchie e Comitati, nel corso del quale la collega Laura Rizzo e il p.i. Mauro Canal faranno il punto sulle iniziative a carattere temporaneo che potranno realizzarsi nel rispetto delle disposizioni nazionali riguardanti il contenimento della diffusione del Covid 19 e delle relative linee guida.

L'incontro avrà un taglio pratico con la presentazione anche di un “piano di emergenza tipo” per le manifestazioni integrato con le norme anticovid predisposto dal p.i. Mauro Canal.

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste. 

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione dedicata nel sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi

Si invitano i colleghi ad informare dell’incontro in questione le Associazioni di volontariato del proprio territorio che ordinariamente organizzano eventi o manifestazioni.

Si allega il folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Alcuni appunti sull'incontro AUTOGESTITO del 25 maggio 2021

Centro Studi Amministrativi MT

Martedì 25 maggio 2021 si è svolto in modalità webinar, con la partecipazione di circa 80 persone, l’incontro autogestito tenuto da alcuni funzionari comunali del Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive e dall’avv. Osti Gigliola, Coordinatore del Gruppo Ludopatia.

La collega Monica Panighel ha approfondito la materia dei RINNOVI CONCESSIONI AREE PUBBLICHE con un utile confronto sulle principali criticità (marca da bollo, tempi di rinnovo, durc, ecc.) e con formulazione di varie ipotesi di atti conclusivi.

L’avv. OSTI Gigliola ha illustrato la proposta di Regolamento comunale e di ordinanza orari a seguito dell'entrata in vigore della L.R. n. 38/2019 e vari pareri e sentenze, ed il collega Gianluca Vendrame ha presentato una interessante raccolta delle principali violazioni con le correlate sanzioni.

Per un ulteriore approfondimento, si rinvia alla visione delle SLIDES, che sono scaricabili dall’area riservata - sezione formazione - nel sito del CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI www.comunitrevigiani.it,  selezionando “I tuoi corsi”, e che sono disponibili anche nell'area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, https://www.unicoperlimpresa.it/, area SPORTELLO UNICO, ramo INCONTRI AUTOGESTITI, procedimento 600-Incontri autogestiti UNICOPERLIMPRESA.

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Commercio aree pubbliche

Varie

Rinnovo concessioni: ultimi aggiornamenti

Centro Studi Amministrativi MT

L’argomento “rinnovo concessioni” per commercio su aree pubbliche si arricchisce di un nuovo capitolo, introdotto con l’art. 26bis della legge n. 61 del 21 maggio 2021, di conversione del D.L. n. 41/2021, cosiddetto Decreto Sostegni.

Con tale articolo viene stabilito che le concessioni di posteggio per l’esercizio del commercio su aree pubbliche “conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista”.

Pertanto, atteso che attualmente lo stato di emergenza dovrebbe terminare il 31 luglio 2021, le concessioni sono per ora prorogate fino al 29 ottobre 2021.

Riguardo a tale norma, leggendo il Dossier del SENATO e della CAMERA del 10 maggio 2021, contenente schede di lettura delle varie disposizioni del Decreto Sostegni, si coglie il richiamo alle posizioni dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCOM) e della Corte Costituzionale, che hanno entrambe sollevato - in diversi momenti - forti dubbi di compatibilità con il diritto europeo per le norme italiane che hanno sottratto il commercio su aree pubbliche al D.to Lgs 59/2010.

Come discusso all’incontro autogestito del 25 maggio 2021, questa nuova disposizione alimenta una incertezza su come gestire il procedimento di rinnovo ed in particolare su tempi e modi di conclusione del medesimo.

Anche dalla Regione, sentito l’Ufficio competente in merito, ci viene confermato che si è in presenza di una situazione particolarmente delicata e complessa, e ci è stato riferito che il Coordinatore della Conferenza delle Regioni ha già inviato al MISE una questione interpretativa sui termini di scadenza delle concessioni e del relativo procedimento di rinnovo, atteso che sul punto le Regioni hanno formulato interpretazioni diverse.

Secondo la Regione si devono attendere indicazioni e precisazioni dal Governo ma nel frattempo si possono comunque rilasciare i provvedimenti di rinnovo delle concessioni.

Per i casi di DURC irregolare, la Regione ricorda che la sospensione comunque sospende i termini del procedimento e l’avvio di quest’ultimo, a chiarimento di un dubbio sollevato da un Segretario Comunale per questione di privacy, deve essere comunicato anche all’eventuale affittuario, trattandosi di soggetto cointeressato.

Come gruppo di lavoro stiamo lavorando anche ad uno schema aggiornato di “provvedimento di rinnovo”, nel quale inserire delle precisazioni utili a evidenziare la situazione di incertezza normativa e interpretativa in cui stiamo operando.

Seguiranno pertanto degli aggiornamenti con la prossima Newsletter e si rinvia, per un approfondimento, alla lettura del Dossier sopracitato, di cui si allega un estratto.

Allegati:
ESTRATTO DOSSIER

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Per la Regione Veneto i Tesserini per gli hobbisti rilasciati nel 2020 sono validi fino al 29 ottobre 2021

Regione

Come noto, con deliberazione di Giunta Regionale n. 2956 del 09 novembre 2001 è stato disciplinato il rilascio da parte dei Comuni dei cosiddetti TESSERINI PER HOBBISTI, che consentono, a chi li richiede, di partecipare fino ad un massimo di sei volte in un anno solare ad altrettanti mercatini dell’antiquariato e del collezionismo. 

La REGIONE VENETO, rispondendo ad un quesito posto da un Comune, ha precisato che i TESSERINI rilasciati nel 2020 (dopo il 31 gennaio 2020) conservano la loro validità per i 90 giorni successivi allo dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza (attualmente fissato al 31 luglio 2021) e quindi fino al 29 ottobre 2021, in attuazione di quanto disposto dall’art. 103 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, e s.m.i..

Allegati:
DGR

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Varie

Convertito in legge il Decreto SOSTEGNI: le principali novità

Legislazione

Con legge n. 69 del 21 maggio 2021, pubblicata nella G.U. n. 120 in pari data, è stato convertito – con modificazioni - il Decreto Legge n. 41 del 22.3.2021, noto come DECRETO SOSTEGNI, con il quale erano state approvate varie misure di aiuto, connesse all’emergenza da COVID-19, a favore di imprese, operatori economici, mondo del lavoro, di contrasto alla povertà, di tutela della salute e della sicurezza, di sostegno agli enti territoriali, come già riportate nelle Newsletter n. 7 del 21.3.2021,  11 del 02.5.2021 e 12 del 16.5.2021.

Tra le novità introdotte con la legge di conversione si segnalano le seguenti:

  • Articolo 5: viene prorogato fino al 31 gennaio 2022 (prima era 31.01.2021) il termine finale di sospensione previsto dall’art. 151 del D.L. 34/2020 per la notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali emanati dalle direzioni regionali dell’Agenzia delle entrate;
  • Articolo 6, comma 5: per l’anno 2021 le strutture ricettive e gli esercizi di somministrazione, incluse le attività similari svolte da enti del terzo settore, sono esonerate dal pagamento del canone RAI; 
  • Articolo 26bis: al fine di garantire la continuità delle attività di commercio su aree pubbliche e il sostegno del settore nel quadro dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, viene previsto che alle concessioni di posteggio si applica il termine finale di cui all'articolo 103, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e conseguentemente le stesse conservano la loro validità per i novanta giorni successivi alla dichiarazione di cessazione dello stato di emergenza, anche in deroga al termine previsto nel titolo concessorio e ferma restando l'eventuale maggior durata prevista; 
  • Articolo 30, comma 1, lettera a): per pubblici esercizi e commercianti su aree pubbliche viene prorogata l’esenzione pagamento COSAP o TOSAP fino al 31 dicembre 2021, con estensione quindi del termine inizialmente indicato nel decreto che riportava il termine del 30 giugno 2021. 

Si segnala un interessante DOSSIER, predisposto dal Senato e dalla Camera dei Deputati, contenente schede di lettura delle varie disposizioni contenute nel DECRETO SOSTEGNI. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del Decreto Legge, coordinato con la legge di conversione, e del DOSSIER sopracitato.

Allegati:
D.L. COORDINATO CON LEGGE
DOSSIER

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Decreto SOSTEGNI BIS: misure per CENTRI ESTIVI e per SPETTACOLI VIAGGIANTI

Legislazione

Con Decreto Legge n. 73 del 25 maggio 2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 123 in pari data, noto anche come SOSTEGNI BIS, sono state approvate “Misure urgenti connesse all’emergenza da COVID-19, per le imprese, il lavoro, i giovani, la salute ed i servizi territoriali”, tra le quali si segnalano le seguenti:

  • Art. 63 – CENTRI ESTIVI E ALTRE ATTIVITA’: Al fine di sostenere le famiglie anche mediante l'offerta di opportunità educative rivolte ai figli, viene previsto un fondo da destinare al finanziamento delle iniziative dei comuni, da attuare nel periodo 1 giugno - 31 dicembre 2021, anche in collaborazione con enti pubblici e privati, di potenziamento dei centri estivi, dei servizi socioeducativi territoriali e dei centri con funzione educativa e ricreativa destinati alle attività dei minori; Con decreto del Ministro per le pari opportunità e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse ai Comuni nonché le modalità di monitoraggio dell'attuazione degli interventi finanziati e quelle di recupero delle somme attribuite nel caso di mancata manifestazione di interesse alle iniziative ovvero di mancata o inadeguata realizzazione dell'intervento;
  • Articolo 65 – comma 6 – GIOSTRE:  Al fine di promuovere la ripresa dello spettacolo viaggiante e delle attività circensi danneggiate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, i soggetti che esercitano le attività di cui all'articolo 1 della legge 18 marzo 1968, n. 337, titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati, dal 1° gennaio 2021 al 31 agosto 2021, dal pagamento del canone di cui all'articolo 1, commi 816 e seguenti, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Legge.

Allegati:
DECRETO LEGGE

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Decreto “RIAPERTURE BIS” e nuove Linee Guida per vari settori di attività

Legislazione

Con il Decreto Legge n. 65 in data 18 maggio 2021, pubblicato nella G.U. n. 117 in pari data, noto come DECRETO RIAPERTURE BIS, sono state adottate “Misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da COVID-19” ed è stata disposta una graduale ripresa delle attività economiche e sociali.

Le principali misure di nostro interesse introdotte con questo Decreto Legge, come riportate anche in apposita Circolare emessa dal Ministero dell’Interno in data 19.5.2021 e indirizzata alle Prefetture, sono le seguenti:

  • Articolo 1 - SPOSTAMENTI: In zona gialla dal 24 maggio al 06 giugno 2021 il limite agli spostamenti inizia alle ore 23.00 e termina alle ore 5.00; dal 7 al 20 giugno 2021 il limite agli spostamenti inizierà alle ore 24.00; dal 21 giugno 2021 non sono più previsti limiti orari; In zona bianca non si applicano limiti agli spostamenti.
  • Articolo 2 - RISTORAZIONE: In zona gialla dal 01 giugno 2021 le attività sono consentite anche al chiuso.
  • Articolo 3 – ATTIVITA’ COMMERCIALI NEI MERCATI E NEI CENTRI COMMERCIALI:  In zona gialla dal 22 maggio 2021 le attività nei mercati e nei centri commerciali si possono svolgere anche nei giorni festivi e prefestivi;
  • Articolo 4 – PALESTRE, PISCINE, CENTRI BENESSERE: In zona gialla, dal 24 maggio 2021 sono consentite le attività di palestre, dal 01 luglio 2021 sono consentite le attività nelle piscine coperte; entrambe le attività devono rispettare i protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport; In zona gialla dal 01 luglio 2021 sono consentite le attività dei centri benessere nel rispetto delle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni. 
  • Articolo 5 – EVENTI SPORTIVI APERTI AL PUBBLICO: In zona gialla, dal 01 giugno 2021 all'aperto e dal 1° luglio 2021 anche al chiuso, è consentita la presenza di pubblico, entro determinati limiti e secondo le linee guida vigenti, anche agli eventi e alle competizioni sportive diversi da quelli di livello agonistico e da quelli riconosciuti di preminente interesse nazionale
  • Articolo 7 – ATTIVITÀ DI SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE, SALE BINGO:  In zona gialla dal 01 luglio 2021 sono consentite tali attività anche in locali dove si svolgono altre attività, nel rispetto delle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni. 
  • Articolo 8 – ATTIVITÀ DEI PARCHI TEMATICI E DI DIVERTIMENTO:  In zona gialla dal 15 giugno 2021 sono consentite tali attività nel rispetto delle linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni.
  • Articolo 9 - CENTRI CULTURALI, CENTRI SOCIALI E RICREATIVI, FESTE E CERIMONIE: In zona gialla, dal 15 giugno 2021 sono consentite anche al chiuso le feste conseguenti a cerimonie civili o religiose purché i partecipanti abbiano la certificazione verde Covid-19, mentre dal 01 luglio 2021 sono consentite le attività di centri culturali, centri sociali e ricreativi; sia le feste che le attività devono rispettare le linee guida adottate dalla Conferenza delle Regioni. 
  • Articolo 11 – MUSEI E ALTRI ISTITUTI E LUOGHI DELLA CULTURA: In zona gialla, musei e mostre sono aperti al pubblico secondo modalità che garantiscono la fruizione contingentata ed il rispetto di una distanza tra i visitatori di almeno un metro.                      

Per quanto riguarda le LINEE GUIDA, richiamate in vari articoli del Decreto Legge 65, si evidenzia quanto segue:

  • in data 07 maggio 2021 il Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato, ai sensi del D.L. 52 del 22.4.2021, le LINEE GUIDA per l’attività sportiva e motoria sia all’aperto che in luoghi chiusi come palestre o piscine;
  • l’art. 12 del D.L. 65 stabilisce che le linee guida ed i protocolli sono adottati e aggiornati con Ordinanza del Ministro della Salute;
  • in data 20 maggio 2021 con provvedimento n. 21/67/CR05/COV19 la Conferenza delle Regioni ha adottato le LINEE GUIDA per la ripresa delle attività economiche e sociali, che contengono una scheda tecnica specifica per ciascuna delle seguenti attività:  ristorazione e cerimonie , attività turistiche e ricettive, cinema e spettacoli dal vivo, piscine termali e centri benessere, servizi alla persona, commercio,  musei, archivi, biblioteche e luoghi della cultura, parchi tematici e di divertimento,  circoli culturali e ricreativi, congressi e grandi eventi fieristici, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò,  sagre e fiere locali, corsi di formazione;
  • in data 26 maggio 2021 con provvedimento 21/72/CR04/COV19 la Conferenza delle Regioni fornisce “INDICAZIONI sulle zone bianche” precisando che il passaggio in zona bianca comporterà il superamento della limitazione oraria alla circolazione e alle attività e l’anticipazione delle riaperture delle attività economiche e sociali per le quali è già prevista la riapertura in un momento successivo.

Con la Circolare il Ministero viene evidenziata l’esigenza di coinvolgere le POLIZIE LOCALI nella attuazione dei dispositivi di controllo. 

Con varie Ordinanze adottate in data 07, 14, 21 e 28 maggio 2021, il Ministro della Salute ha aggiornato la distribuzione delle Regioni e province autonome nelle zone bianca, gialla, arancione e rossa; alla data del 24 maggio 2021 tutte le Regioni e le province autonome erano in zona gialla mentre dal 31 maggio 2021 lo scenario sarà il seguente:

  • Zona bianca: Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna;
  • Zona gialla: Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Province autonome di Trento e Bolzano, Sicilia, Toscana, Umbria, Valle d’Aosta, Veneto;
  • Zona arancione: //;
  • Zona rossa: //.

 Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei documenti soprarichiamati.

Allegati:
DECRETO LEGGE 65
CIRCOLARE
LINEE GUIDA CONFERENZA REGIONI
LINEE GUIDA SPORT
INDICAZIONI ZONE BIANCHE
ORDINANZE

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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ventottesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 307 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 30 aprile 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 103 in pari data, efficace dal 03 al 16 maggio 2021, che colloca la Regione Sardegna in zona arancione;
  2. 07 maggio 2021: tre Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 109 del 08.5.2021, efficaci dal 10 maggio 2021, che spostano in zona gialla le regioni Basilicata, Calabria e Puglia, confermano in zona arancione fino al 24 maggio 2021 la regione Sicilia, e spostano in zona arancione fino al 24 maggio 2021 la regione Valle d’Aosta;
  3. 07 maggio 2021: la Circolare del Ministero dell’Interno contenente chiarimenti sull’art. 4 del D.L. 52 del 22 aprile 2021 in materia di attività di ristorazione;
  4. 07 maggio 2021: le Linee Guida del Dipartimento dello Sport presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri che regolamentano le attività sportive e motorie ai sensi del D.L. 52 del 22.4.2021;
  5. 14 maggio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 115 del 15.5.2021, che sposta a partire dal 17 maggio 2021 dalla zona arancione alla zona gialla le regioni Sardegna e Sicilia;
  6. 18 maggio 2021: il Decreto Legge n. 65, pubblicato nella G.U. n. 117 in pari data, contenente misure urgenti relative all’emergenza epidemiologica da Covid-19 ed in particolare sulle riaperture di varie attività;
  7. 19 maggio 2021: la Circolare del Ministero dell’Interno che illustra le modifiche alla disciplina vigente introdotte dal Decreto Legge n. 65 del 18 maggio 2021;
  8. 20 maggio 2021: le LINEE GUIDA approvate dalla Conferenza delle Regioni per la ripresa delle attività economiche e sociali;
  9. 21 maggio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 121 del 22.5.2021, che sposta a partire dal 24 maggio 2021 dalla zona arancione alla zona gialla la regione Valle d’Aosta;
  10. 21 maggio 2021: la legge n. 69, pubblicata in G.U. n. 120 in pari data, con la quale è stato convertito in legge il decreto-legge n. 41 del 22 marzo 2021, relativo a misure di sostegno a imprese e operatori economici, oltre a misure di lavoro, sostegno;
  11. 25 maggio 2021: il Decreto Legge n. 73, pubblicato in G.U. n 123 in pari data, contenente misure urgenti per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali;
  12. 26 maggio 2021: le INDICAZIONI della Conferenza delle Regioni sulle modifiche alle misure in caso di passaggio alla zona bianca;
  13. 28 maggio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 127 del 29.5.2021, che sposta a partire dal 31 maggio 2021 dalla zona gialla alla zona bianca le regioni Friuli Venezia Giulia, Molise e Sardegna.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
PROVVEDIMENTI DA 308 A 320
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ELENCO PROVVEDIMENTI

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Chiarimenti della Regione su attività accessoria di somministrazione in locali autorizzati per attività di trattenimento e svago

Regione

La Confcommercio Veneto ci ha segnalato che di recente l’APPE (Associazione Provinciale Pubblici Esercizi) della provincia di Padova ha formulato alla Regione Veneto il seguente quesito relativamente ad una possibile interpretazione “estensiva” della vigente legge regionale n. 29/2007, sul tema della somministrazione quale attività “accessoria” ad attività di intrattenimento e svago (art. 9, comma 1 lett. c) della legge regionale 29/2007):

  • Poiché vi sono alcuni casi di sale da ballo (una decina in tutta la Regione) che di fatto non lavorano da quasi un anno e mezzo, vorrebbero poter svolgere l’attività di somministrazione, in area esterna, ovviamente nel rispetto delle vigenti linee-guida e limitazioni specifiche. Sappiamo che a Milano la Prefettura ha dato un’indicazione ampliativa, affermando che «Si deve infatti far riferimento all’articolo 27 del DPCM del 2 marzo 2021 (che tra l’altro continua a produrre i suoi effetti così come richiamato dall’articolo 1 del DL 52/2021) che, in continuità con tutti i precedenti DPCM, nella definizione di attività dei servizi di ristorazione ricomprende a titolo esemplificativo bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. Pertanto, si ritiene che nel concetto di attività dei servizi di ristorazione debbano essere comprese tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, anche se svolte in forma secondaria, stagionale o temporanea». Sulla stessa linea parrebbe essere il Ministero dell’Interno, quando afferma, in relazione alla vendita per asporto (circolare 7 maggio 2021) che «considerata la portata di carattere generale e innovativo delle previsioni introdotte dall’art. 4, comma 1, del citato decreto-legge, relativamente alla riapertura delle attività dei servizi di ristorazione svolte da qualsiasi esercizio nella zona gialla […]».Tutto ciò premesso, chiediamo se possano esserci margini per un provvedimento regionale (faq, ordinanza, ecc.) che estenda, fino al perdurare dello stato di emergenza, la possibilità di effettuare la somministrazione anche disgiuntamente dall’attività principale di intrattenimento”.

 La REGIONE VENETO, Segreteria “Covid Chiarimenti”, ha risposto al quesito suddetto precisando che:

  • “La normativa regionale invocata non richiede che l'attività di intrattenimento sia in atto ma che sia oggetto di abilitazione. Quindi si ritiene possibile svolgere l'attività di somministrazione nel rispetto della normativa anticovid (all'aperto fino al 31 maggio, salvo modifiche). Ciò premesso si segnala che il presente indirizzo email è dedicato a chiarimenti in merito a provvedimenti regionali, le indicazioni fornite con la presente devono essere considerate indicazioni di massima atteso che l'applicazione delle disposizioni statali è attribuita alle prefetture”. 

In sintesi quindi, per la REGIONE è possibile che il titolare di una attività di trattenimento e svago (es. discoteca) possa svolgere, in questo periodo di emergenza Covid, l’attività accessoria di somministrazione anche se l’attività principale non viene svolta.

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione amplia la durata della classificazione di strutture ricettive e sedi congressuali e riduce le sanzioni

Regione

Con Legge Regionale n. 15 del 25 maggio 2021, pubblicata nel BUR n. 70 in pari data, la Regione Veneto ha modificato alcuni articoli della L.R. N. 11 del 14 giugno 2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto”, relativi alla durata della classificazione delle strutture ricettive e delle sedi congressuali, al fine di alleggerire adempimenti e scadenze e rendere più flessibile l’orizzonte programmatorio degli operatori, prevedendo in particolare quanto segue:

  • previsione di una durata di sette anni per la classificazione di strutture ricettive e sedi congressuali;
  • la durata delle classificazioni in scadenza oppure rilasciate, modificate, rinnovate negli anni 2020 e 2021 viene aumentata di DUE anni;
  • riduzione dell’importo delle sanzioni nei casi di mancata o ritardata comunicazione, che dovranno essere più graduali e non potranno superare i 2mila euro (contro i 3-6mila della normativa previgente);
  • dopo la scadenza della classificazione, se non è stata presentata domanda di rinnovo né comunicazione di cessazione, l’attività viene sospesa per un massimo di 10 mesi ed il Comune – su segnalazione della Giunta Regionale - applica subito le sanzioni previste e dopo i 10 mesi dispone la cessazione dell’attività.

Per un approfondimento si rinvia alla lettura dell’allegata Legge Regionale.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Igiene

Alimenti

Convertito in legge il decreto sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare

Legislazione

 Con legge 21 maggio 2021, n. 71, pubblicata nella G.U. Serie Generale n. 121 del 22.5.2021 è stato convertito, con modificazioni, il D.L. 22 marzo 2021, n. 42, recante "Misure urgenti sulla disciplina sanzionatoria in materia di sicurezza alimentare”, e sono state introdotte in particolare le seguenti disposizioni:

  • DIFFIDA: l’organo di controllo incaricato, quando accerta violazioni sanabili a norme in materia agroalimentare e di sicurezza alimentare, diffida l’interessato ad adempiere entro un determinato termine e ad elidere le conseguenze dannose o pericolose dell’illecito commesso; la diffida non viene effettuata quando i prodotti non conformi sono già stati immessi in commercio (art. 1 del DL 91/2014);
  • VIOLAZIONI SANABILI: si intendono errori e omissioni formali che comportano una mera operazione di regolarizzazione, ovvero violazioni le cui conseguenze dannose o pericolose sono eliminabili;
  • TERMINE DI ADEMPIMENTO ALLA DIFFIDA: tale termine non è più quello di 20 giorni previsto inizialmente dall’art. 1 del D.L. 91/2014 - poi esteso a 90 giorni con il D.L. n. 46 del 16.7.2020 – e viene ora stabilito in 30 giorni dalla notifica; questo periodo sospende i termini previsti per la notificazione dei provvedimenti sanzionatori amministrativi. In caso di mancata ottemperanza alle prescrizioni contenute nella diffida, l’organo di controllo effettuerà la contestazione della violazione ai sensi dell’articolo 14 della legge 689/1981.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato D.L. coordinato con la legge di conversione.

Allegati:
D.L. COORDINATO CON LEGGE

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Varie

La CCIAA aggiorna la raccolta degli usi locali

Camera di Commercio

Come riportato anche nel sito della CCIAA, gli usi sono norme giuridiche non scritte, derivanti dal comportamento generale uniforme e costante, osservati per un lungo periodo di tempo con la convinzione di ottemperare ad una norma obbligatoria. Nel nostro ordinamento gli usi rappresentano fonte terziaria del diritto (dopo la legge e i regolamenti).

Con nota prot. n. 29006 in data 21.5.2021, la CCIAA Treviso e Belluno ha informato i Comuni che è stata avviata la procedura di “accertamento e revisione degli usi” per l’anno 2021 ed ha invitato a formulare entro 45 giorni (quindi entro il 05 luglio 2021) motivate e documentate osservazioni e proposte di modifiche o integrazioni degli usi attualmente in vigore.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla presa visione della RACCOLTA DEGLI USI per la provincia di Treviso, allegata anche alla presente.

Allegati:
RACCOLTA USI TREVISO
NOTA CCIAA

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Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
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