Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 9 in data 18.04.2021

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

Argomenti newletter

Acconciatori ed estetisti

Varie

Proposta di Ordinanza sindacale per aperture domenicali fino al 31 dicembre 2021 per i servizi alla persona di BARBIERI, ACCONCIATORI, ESTETISTE, TATUATORI

Centro Studi Amministrativi MT

La tematica sulla liberalizzazione definitiva degli orari e delle chiusure delle attività di acconciatore/estetista, che rientra nella questione più generale della liberalizzazione delle “attività commerciali” di cui ai Decreti Legge 223/2006, 138/2011 e 201/2011, e del parere del Consiglio di Stato 27 agosto 2018, n. 2065, è ancora oggi una tematica oggetto di discussione ed implica valutazioni che richiedono uno specifico approfondimento che coinvolga anche le associazioni di categoria, nonché un necessario coordinamento con il Regolamento in materia adottato dai Comuni.

In questa situazione contingente di emergenza, il Gruppo di lavoro attività produttive ripropone l’ordinanza aggiornata della deroga all’obbligo di chiusura domenicale fino al 31 dicembre 2021 per i servizi alla persona di barbieri, acconciatori, estetiste, tatuatori, già presente nella Newsletter n. 30 del 29/12/2020.

Si ricorda, nel caso si decida di adottare l’ordinanza in parola, di tenere sempre in considerazione eventuali vincoli imposti dal Regolamento già vigente nel Vs Comune ed in particolare dall’Ordinanza che disciplina gli orari e i giorni di apertura, per un necessario coordinamento tra queste disposizioni e la nuova ordinanza.

Allegati:
SCHEMA DI ORDINANZA

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria terza ed ultima giornata del corso di formazione su GLI AIUTI DI STATO: regime “de minimis” e RNA

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che martedì 20 aprile 2021 si svolgerà il terzo ed ultimo incontro (il primo si è tenuto il 25 marzo, il secondo il 13 aprile) del corso di formazione, in modalità a distanza, sul Registro Nazionale degli Aiuti.

Nel terzo incontro si affronterà prioritariamente la formazione pratica sull’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti, a cura del funzionario della camera di commercio di Treviso sig. Mario Cocco, e ci sarà anche un momento di approfondimento e di risposta a quesiti da parte dei relatori dei primi due incontri, l’avv. Andrea Cevese e l’avv. Fiorella Dal Monte

La partecipazione a questo terzo incontro è gratuita per chi ha partecipato ai primi due incontri.

Per chi non ha partecipato ai primi due incontri, se il Comune ha aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questo terzo incontro potrà avvenire utilizzando una di queste.  

Per maggiori informazioni si allega il folder del corso, oppure si può visitare il sito del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana all’indirizzo https://www.comunitrevigiani.it/, dal quale ci si può direttamente iscrivere al corso.

Allegati:
FOLDER

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Commercio aree pubbliche

Varie

Rinnovo concessioni: proposta di ulteriore modulistica e aggiornamento di un modello

Centro Studi Amministrativi MT

Come anticipato nella Newsletter n. 8 del 05.4.2021, si comunica che nei giorni scorsi sono stati pubblicati nell'area riservata di UNICOPERLIMPRESA, https://www.unicoperlimpresa.it, con il percorso area ATTIVITA' PRODUTTIVE, ramo COMMERCIO AREE PUBBLICHE, procedimento 058- Rinnovo concessioni, Modulistica, ulteriori proposte di modelli relativi alle seguenti tre fattispecie:

  1. provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per  irregolarità del DURC;
  2. provvedimento di revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio su aree pubbliche per irregolarità del DURC;
  3. provvedimento di decadenza concessione e revoca autorizzazione per assenza requisiti per il rinnovo.

Si segnala inoltre che è stato aggiornato, nell’indicazione dei termini di conclusione procedimento, il modello di “comunicazione di avvio procedimento per la sospensione della autorizzazione in caso di riscontrata irregolarità del DURC”. 

Per una veloce consultazione, si allegano alla presente i modelli sopraindicati.

Allegati:
ULTERIORI MODELLI

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

La Corte di cassazione ribadisce che gli orari dei pubblici esercizi sono liberi ed i Comuni non possono imporre obblighi generalizzati di chiusura

Corte di Cassazione

Con ORDINANZA n. 6895 in data 26 gennaio 2021, pubblicata in data 11.3.2021, la CORTE DI CASSAZIONE ha esaminato il seguente caso:

  • Con ordinanza-ingiunzione de 03.02.2015 il Comune di FERRARA applicava una sanzione ad un pubblico esercizio per violazione degli orari di chiusura imposti per i pubblici esercizi con una delibera consiliare del 2010;
  • Il titolare del pubblico esercizio ricorreva al giudice di pace contro l’ordinanza suddetta ma il giudice di pace rigettava il ricorso con sentenza 758/2015;
  • Il titolare del pubblico esercizio impugnava quindi la sentenza del giudice di pace innanzi al Tribunale di Ferrara per vari motivi e richiamando in particolare il d.l. 201/2011 che ha modificato il decreto 233/2006 facendo venir meno il potere dei comuni di regolamentare gli orari di chiusura dei pubblici esercizi;
  • il Tribunale con sentenza n. 909/2016 respingeva il ricorso ritenendo infondati i motivi addotti dal ricorrente;
  • il titolare del pubblico esercizio impugnava quindi la sentenza del Tribunale innanzi alla Corte di Cassazione.

La Corte di Cassazione ha accolto il ricorso, annullando l’ordinanza-ingiunzione del Comune, per le seguenti particolari ragioni:

  • in materia di tutela della concorrenza, deve rilevarsi l'illegittimità delle disposizioni normative adottate dagli enti locali recanti interventi di regolazione degli orari degli esercizi commerciali;
  • la Corte costituzionale ha in più occasioni dichiarato l'illegittimità costituzionale di disposizioni normative regionali con le quali sono stati introdotti limiti e vincoli all'attività commerciale, ponendosi in contrasto con l'art. 31, comma 1, del d.l. 201 del 2011, modificativo dell'art. 3, comma 1, lett. d-bis), del d.l. n. 223 del 2006, ai sensi del quale le attività commerciali sono svolte senza limiti e prescrizioni, anche concernenti l'obbligo della chiusura; così facendo, le Regioni verrebbero ad intervenire nella disciplina delle modalità di apertura degli esercizi commerciali, ascrivibile alla tutela della concorrenza, così invadendo una competenza esclusiva dello Stato;
  • per consolidata giurisprudenza, la normativa statale volta all'eliminazione dei limiti agli orari e ai giorni di apertura degli esercizi commerciali è da considerarsi appartenente alla materia della tutela della concorrenza e attua un principio di liberalizzazione del commercio;
  • la totale liberalizzazione degli orari degli esercizi commerciali non costituisce comunque una soluzione imposta dalla Costituzione, sicché lo Stato potrà rivederla in tutto o in parte, temperarla o mitigarla;
  • nel vigore del divieto di imporre limiti e prescrizioni sugli orari, stabilito dallo Stato nell'esercizio della sua competenza esclusiva a tutela della concorrenza, la disciplina regionale che intervenga per attenuare il divieto risulta illegittima sotto il profilo della violazione del riparto di competenza, donde la conseguente illegittimità degli atti amministrativi o regolamentari, costituente fonte secondaria, attuativi di tali disposizioni regionali che invadono la competenza esclusiva statale;
  • il regolamento comunale andava quindi disapplicato in quanto illegittimo ai fini dell’esercizio dell’azione sanzionatoria amministrativa del Comune;
  • rimane salvo l'esercizio del potere del Sindaco di adottare ordinanze contingibili ed urgenti (ai sensi dell'art. 50, comma 5, del d. Igs. n. 267/2000), con le quali imporre eventualmente orari di chiusura dei predetti esercizi per la tutela di altri valori costituzionalmente rilevanti; tali provvedimenti, tuttavia, per loro intrinseca natura, devono spiegare effetti spaziali e temporali limitati e devono essere sorretti da una specifica ed adeguatamente motivata individuazione delle situazioni di fatto dalle quali potrebbe originarsi la lesione di interessi pubblici, quali quelli connessi alla salvaguardia dei valori della sicurezza e della salute (che, quindi, non possono essere disciplinati, in via generale, da regolamenti locali con efficacia indifferenziata e temporalmente indeterminata).

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Ordinanza.

Allegati:
ORDINANZA

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

SALE GIOCHI: il Tribunale di Venezia si esprime sulla sanzione per violazione art. 7, comma 3, della LR 38/2019

Giudice ordinario

Con sentenza in data 15 aprile 2021, il Tribunale di VENEZIA ha esaminato il seguente caso:

  • Il Comune di MIRA con ordinanza-ingiunzione in data 08.7.2020 ingiunge ad una società titolare di una sala giochi il pagamento di una sanzione di 26.000 euro (2000 euro per ciascuno dei 13 apparecchi da gioco esistenti nel locale) per violazione dell’art. 7, comma 3, della L.R. n. 38/2019, sanzionato dall’art. 14, comma 2, lett. A) della L.R 38/2019, in quanto “le vetrine del locale, in cui sono installati 13 apparecchi per il gioco di cui all’art. 110, c.6 TULPS, sono oscurate con pellicole che impediscono totalmente la visibilità dall’esterno, degli ambienti interni”. 
  • La società presenta ricorso al Tribunale di Venezia contestando l’ordinanza-ingiunzione per vari motivi ed in particolare per:
    • difetto di competenza dell’organo (Dirigente del Servizio SUAP) che l’ha emanata, stante la competenza del Sindaco a provvedervi quale massima autorità sanitaria locale, conformemente a quanto stabilito dall’art. 6, l.r. Veneto n. 38/2019, il quale affida ai Comuni il compito di attuare le disposizioni programmatiche in materia di salute pubblica;
    • violazione e/o falsa applicazione dell’art. 7, l.r. n. 38/2019, per non aver provveduto l’amministrazione all’emanazione di un regolamento attuativo della normativa di indirizzo di cui alla legge regionale citata;
    • buona fede della ricorrente, per aver la medesima incolpevolmente creduto nella legittimità della propria condotta, stante la complessità e la frammentarietà della disciplina normativa specialistica del settore;
    • mancato accertamento, da parte degli agenti della Polizia Locale, del numero degli apparecchi installati ed effettivamente funzionanti, in violazione di quanto stabilito dal combinato disposto degli artt. 7 e 14, l.r. n. 38/2019;
    • manifesta ingiustizia e sproporzionalità nel quantum della sanzione irrogata, tenuto conto della modesta offensività della condotta oggetto di contestazione. 
  • Il Tribunale Ordinario di Venezia ha respinto il ricorso, confermando quindi l’ordinanza-ingiunzione e condannando la società ricorrente al pagamento delle spese processuali, per i seguenti particolari motivi, come sostanzialmente già espressi anche dal Comune costituitosi in giudizio:
    • la competenza ad adottare il provvedimento è dell’organo dirigenziale alla luce di quanto stabilito dall’art. 107 d.lgs. n. 267/2000;
    • non è necessario un regolamento attuativo dell’art. 7, comma 3, l.r. Veneto n. 38/2019 in quanto il contenuto di tale articolo è precettivo e non meramente programmatico e/o di indirizzo: tale disposizione stabilisce, infatti, testualmente che “le vetrine dei locali in cui sono installati apparecchi per il gioco di cui all’articolo 110, comma 6, del R.D. 773/1931 non devono essere oscurate con pellicole, tende, manifesti o altro oggetto utile a limitare la visibilità dall’esterno”;
    • la regolamentazione delle vetrine degli esercizi commerciali non è ricompresa tra le competenze delegate all’amministrazione comunale, individuate all’art. 6 della LR 38/2019;
    • l’elemento positivo che ingenera l’erronea convinzione della correttezza del proprio operato deve essere esterno e non può coincidere con la mancata conoscenza della normativa regolatrice del settore;
    • l’amministrazione comunale ha provveduto all’irrogazione della sanzione nella misura minima, limitandosi a moltiplicare la somma di 2.000,00 euro per il numero degli apparecchi presenti nel locale commerciale. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Gioco d'azzardo patologico: l’Azienda ULSS 2 ha predisposto una locandina informativa

ULSS

Con una specifica locandina ed un poster predisposti a febbraio 2021, l’AZIENDA ULSS 2 MARCA TREVIGIANA informa che – in materia di contrasto al gioco d’azzardo patologico - è operativo l’Ambulatorio per le dipendenze, con quattro sedi collocate a Castelfranco Veneto, Treviso, Oderzo e Conegliano, che offrono ai giocatori e ai loro familiari un intervento specialistico mirato al trattamento della dipendenza dal gioco d'azzardo.

Il Servizio è gratuito e ad accesso diretto. 

Si invitano i colleghi degli Uffici Attività Produttive a trasmettere la presente comunicazione e gli allegati locandina e poster dell’Ulss, ai colleghi dei Servizi Sociali per una opportuna condivisione.

Allegati:
LOCANDINA
POSTER

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione fornisce ulteriori chiarimenti sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie viaggio e sulle relative comunicazioni

Regione

Con Nota prot. 169356 del 13.4.2021, la Regione Veneto richiama ed integra le indicazioni fornite ai Comuni con la nota in data 20.5.2020, prot. n. 198633, sui periodi di apertura delle strutture ricettive e delle agenzie di viaggio come disciplinati dalla L.R. 11/2013, e precisa in particolare che:

  • il titolare di una struttura o di un’agenzia comunica a Regione e Comune, subito dopo un evento causa di forza maggiore (es. divieto di spostamento tra regioni per contrastare la diffusione del COVID-19) la chiusura da 8 giorni a 6 mesi, con possibilità di una ulteriore proroga di 6 mesi;
  • il titolare di una struttura o di un’agenzia comunica preventivamente a Regione e Comune i periodi di chiusura volontaria fino ad un massimo di 180 giorni, anche  non consecutivi,  in un anno solare;
  • i due tipi di chiusura sono cumulabili per cui una struttura o un’agenzia può restare chiusa anche per un anno intero;
  • il titolare di una struttura o di un’agenzia può comunicare a Regione e Comune la variazione del periodo di apertura da annuale a stagionale, garantendo almeno 3 mesi di apertura consecutivi per le strutture ed almeno 6 mesi di apertura consecutivi per le agenzie; tale scelta comporta automaticamente dei periodi di chiusura temporanea per i mesi esclusi dall’apertura stagionale;
  • compete ai Comuni applicare le sanzioni previste per mancato rispetto dei periodi di apertura o per mancata comunicazione di chiusura temporanea o definitiva;
  • si ritiene ammissibile, per ragioni di semplificazione, che le comunicazioni di variazioni del periodo di apertura possano essere inviate solo tramite PEC a Regione e Comune.

Per un approfondimento si rinvia alla lettura delle allegate Note regionali.

Allegati:
NOTE REGIONALI

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Agricoltura

Varie

La Provincia di Treviso precisa ai Comuni le norme sulla raccolta funghi per l’anno 2021

Provincia

Con nota prot. 19876 del 09.4.2021, la Provincia di Treviso ha trasmesso a tutti i Comuni un pieghevole contenente le disposizioni valide per l’anno 2021 per le attività di raccolta funghi.

I Comuni sono raggruppati in quattro ambiti territoriali distinti, dei quali uno di competenza dell’Amministrazione provinciale e tre di competenza di altrettante Unioni Montane.

La raccolta funghi è disciplinata dalla Legge Regionale n. 23 del 19 agosto 1996, dalla DGR n. 739 del 02 maggio 2012 e dal Decreto del Presidente della Provincia di Treviso n. 38 del 02 aprile 2021.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell’allegato pieghevole.

Allegati:
NOTA PROVINCIA
PIEGHEVOLE

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Altre categorie

Varie

Approvate le LINEE GUIDA sul rapporto tra Pubbliche Amministrazioni ed Enti del Terzo Settore

Ministero

Come riportato nel proprio sito in data 01.4.2021, il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali con proprio decreto  n. 72 del 31 marzo 2021 ha adottato le LINEE GUIDA SUL RAPPORTO TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI ED ENTI DEL TERZO SETTORE, disciplinato negli articoli 55-57 del decreto legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo settore).

Il provvedimento – redatto da un gruppo di lavoro al quale ha partecipato anche l’ANCI – rappresenta il punto di arrivo di un percorso di collaborazione che ha coinvolto il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, le Regioni, gli Enti locali e il Terzo settore e costituisce un valido supporto a disposizione dei Comuni per l’applicazione degli strumenti dell’amministrazione condivisa, previsti nel Titolo VII del codice del Terzo Settore.

Come indicato dall’ANCI, con le suddette LINEE GUIDA:

  • si fornisce un quadro di riferimento procedimentale uniforme, ma si garantisce comunque l’autonomia organizzativa e regolamentare degli enti pubblici;
  • si precisano gli adempimenti in materia di trasparenza e di pubblicità;
  • si chiariscono i principi e le regole per l’attivazione dei procedimenti amministrativi, anche ad istanza di parte;
  • si chiarisce che le convenzioni sono possibili, ma previa evidenza pubblica. 

Per un approfondimento si rinvia alla lettura delle allegate Linee Guida.

Allegati:
LINEE GUIDA

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La Regione aggiorna l’elenco delle zone sismiche del Veneto

Regione

Con DGR 244 del 09 marzo 2021, pubblicata nel BUR n. 38 del 16 marzo 2021, la REGIONE VENETO ha approvato l’aggiornamento dell’elenco delle zone sismiche del Veneto, che entrerà in vigore il 15 maggio 2021, rilevante ai fini dell'individuazione degli adempimenti amministrativi previsti dalla vigente normativa in materia, secondo i seguenti allegati:

  • Allegato A "Classificazione sismica del Veneto - Mappa di pericolosità sismica";
  • Allegato B "Elenco dei Comuni del Veneto con indicazione della zona sismica";
  • Allegato C "Classificazione dei comuni per l'aggiornamento dell'elenco delle zone sismiche del   Veneto".

Con DGR 378 del 30 marzo 2021, pubblicata nel BUR n. 44 del 31 marzo 2021, la REGIONE VENETO ha approvato le nuove disposizioni regionali (Allegato A) per le autorizzazioni in zona sismica e per gli abitati da consolidare per l'attuazione delle nuove disposizioni in materia sismica, stabilendo in particolare che:

  • le opere denunciate entro il 14 maggio 2021 allo sportello unico comunale, ai sensi dell'art. 65 del DPR 380/01, continuano ad essere autorizzate secondo le procedure previste dalla D.G.R. 2122/2005;
  • le opere denunciate dal 15 maggio 2021 in poi saranno autorizzate secondo le disposizioni di questa DGR 378/2021. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle DGR suindicate e relativi allegati.

Allegati:
DGR 244 E ALLEGATI
DGR 378 E ALLEGATO

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