Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 8 in data 05.04.2021

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Promemoria seconda e terza giornata del corso di formazione su GLI AIUTI DI STATO: regime “de minimis” e RNA

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che martedì 13 e martedì 20 aprile 2021 si svolgeranno il secondo ed il terzo incontro (il primo si è tenuto il 25 marzo scorso) del corso di formazione, in modalità a distanza, sul Registro Nazionale degli Aiuti:

  • la formazione teorica su definizione, inquadramento, trattamento e relative eccezioni degli aiuti di stato e del regime de minimis, sarà tenuta da un esperto in materia, l’avv. Andrea Cevese, membro cofondatore del comitato scientifico dell’Osservatorio europeo sugli aiuti di Stato; consulente della Regione Veneto per il progetto OSAIS (Observatory on State Aid Impact), il quale svolge attività di formazione e consulenza in materia di diritto UE segnatamente in tema di aiuti di Stato, ed è co-autore del Manuale sugli aiuti di Stato per le Camere di Commercio Venete, affiancato dalla collega Fiorella Dal Monte;
  • la formazione pratica sul’utilizzo del Registro Nazionale degli Aiuti sarà tenuta dal funzionario della camera di commercio di Treviso, sig. Mario Cocco.

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2021 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione a questa iniziativa potrà avvenire utilizzando una di queste per ciascuna giornata. Il terzo appuntamento è gratuito per chi partecipa all’intero ciclo di incontri.

Per maggiori informazioni si allega il folder del corso, oppure si può visitare il sito del Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana all’indirizzo https://www.comunitrevigiani.it/, dal quale ci si può direttamente iscrivere al corso.

Allegati:
FOLDER

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Varie

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ventiseiesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 291 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 22 marzo 2021: il Decreto Legge n. 41, pubblicato nella G.U. n. 70 in pari data, noto come DECRETO SOSTEGNI, con il quale sono state adottate misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19;
  2. 26 marzo 2021: due Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 75 del 27.3.2021, efficaci dal 28 marzo 2021 al 06 aprile 2021, che prorogano le precedenti ordinanze del 12 e 13 marzo 2021, confermando in zona rossa le regioni Molise, Puglia, Emilia-Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte e Veneto, Lazio, Marche e la provincia autonoma di Trento, e spostano dalla zona arancione alla zona rossa le regioni Calabria, Toscana e Valle d’Aosta;
  3. 29 marzo 2021: le due note della Regione Veneto con le quali viene precisato a quali condizioni l’attività di toelettatura per animali può essere compatibile con il DPCM 02.3.2021;
  4. 01 aprile 2021: il Decreto Legge n. 44, pubblicato nella G.U. n. 79 in pari data, con il quale sono state adottate misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici (si allegano scheda informativa ALI e infografica ANCI);
  5. 02 aprile 2021: due Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 81 del 03.4.2021, che confermano dal 06 al 20 aprile 2021 la zona rossa le regioni Calabria, Campania, Emilia -Venezia Giulia, Lombardia, Piemonte, Puglia, Toscana e Valle d'Aosta,  e spostano a partire dal 06 aprile 2021 dalla zona rossa alla zona arancione le regioni  Marche e Veneto e la Provincia autonoma di Trento.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nell’area riservata del sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
PROVVEDIMENTI DA 292 A 296
ELENCO PROVVEDIMENTI

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Commercio aree pubbliche

Varie

RINNOVO CONCESSIONI: proposta di ulteriore modulistica

Centro Studi Amministrativi MT

Si informa che entro alcuni giorni verranno pubblicati nell'area riservata di UNICOPERLIMPRESA, https://www.unicoperlimpresa.it, con il percorso area ATTIVITA' PRODUTTIVE, ramo COMMERCIO AREE PUBBLICHE, procedimento 058- Rinnovo concessioni, Modulistica, ulteriori proposte di modelli relativi alle seguenti tre fattispecie:

  • provvedimento di sospensione dell'autorizzazione per l'esercizio del commercio su aree pubbliche per  irregolarità del DURC;
  • provvedimento di revoca dell'autorizzazione e della concessione di posteggio su aree pubbliche per irregolarità del DURC;
  • provvedimento di decadenza concessione e revoca autorizzazione per assenza requisiti per il rinnovo.

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Dal 07 marzo 2021 è obbligatorio anche per i pubblici esercizi esporre i cartello con il numero telefonico nazionale antiviolenza 1522

Legislazione

Come riportato nella Newsletter n. 3 del 02.02.2020, con i commi da 348 a 354 dell’art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di Bilancio 2020) è stato introdotto l'obbligo di esposizione del numero telefonico nazionale antiviolenza negli uffici e negli esercizi pubblici.

In attuazione di quanto stabilito al comma 349, in data 30.10.2020 è stato emanato il DPCM, pubblicato nella G.U. n. 316 del 21.12.2020, con il quale sono stati approvati i “Modelli dei cartelli, contenuti, lingue da utilizzare nonché modalità e tempistiche per l'esposizione del numero verde di pubblica utilità per il sostegno alle vittime di violenza e di stalking n. 1522”.

Dal 07 marzo 2021 (ossia dopo 60 giorni dall’entrata in vigore del DPCM) è scattato l’obbligo – per esercizi pubblici di cui all’articolo 86 del TULPS, per i presidi medico-ambulatoriali e per le farmacie – di esporre il cartello approvato con il DPCM sopraindicato.  Tale obbligo sussiste anche per le pubbliche amministrazioni, che devono esporre il cartello in tutti i locali dove si erogano servizi diretti all'utenza.

Nel sito del Dipartimento per le pari opportunità sono disponibili i modelli del cartello nelle seguenti lingue: italiano, inglese, spagnolo, francese, tedesco, arabo, cinese, russo, portoghese, romeno, bengali, sloveno.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei commi 348-354 della legge sopra citata e del DPCM.

Allegati:
LEGGE 160/2019 COMMI 300-400
DPCM
CARTELLO in italiano

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Polizia amministrativa

Varie

Rilascio delle licenze fiscali da parte dell’Agenzia delle Dogane e Monopoli di Treviso per vendita e somministrazione di alcolici: precisazioni.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con la reintroduzione nel 2019 dell’obbligo di denuncia e licenza fiscale per gli esercizi di vendita al minuto e di somministrazione di bevande alcoliche, in applicazione anche del D.lgs 222/2016, il SUAP riceve la SCIA unica per l’esercizio delle attività e la trasmette, per il procedimento di competenza, agli uffici dell'Agenzia delle Dogane.

Come noto, non sempre l’Agenzia delle Dogane ha rilasciato la licenza di esercizio, ed alcuni uffici comunali hanno ritenuto di procedere con la chiusura positiva delle pratiche, essendo decorsi i termini del procedimento, mentre altri hanno preferito mantenere le pratiche aperte.

A seguito di alcuni colloqui telefonici con il personale dell'Agenzia delle Dogane di Treviso, abbiamo appreso in questi giorni che gli uffici preposti stanno evadendo in questo periodo le pratiche del 2019 inviando il provvedimento autorizzativo ai SUAP comunali.

Relativamente alle SCIA del 2021, gli uffici dell’Agenzia delle Dogane stanno cercando di rispettare i tempi previsti ma chiedono ai Comuni di pazientare nel chiudere le pratiche, in quanto la gestione dell’arretrato comporta comunque dei rallentamenti.

Si coglie l’occasione per riallegare il documento prot. 220911 emanato dall’Agenzia Dogane e Monopoli il 18.12.2019 (vedi Newsletter n. 25 del 22.12.2019), che riassume la gestione del procedimento a seguito della reintroduzione dell’obbligo di licenza.

Allegati:
NOTA ADM 18.12.2019

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Igiene

Varie

La Regione precisa che alle sanzioni ex art. 148, commi 7 e 8, del D.to Lgs 219/2006 non si applica l’art. 8 della L.R. 23/2007

Regione

In data 24 marzo 2021 un Comune della provincia di Treviso (ringraziamo il collega per la condivisione) ha formulato alla Regione un quesito in materia di SANZIONI rilevanti al fine dell’applicazione dell’art. 8 della L.R. 23/2007 (riversamento di un terzo alla Regione), chiedendo informazioni sull’applicabilità o meno di tale norma regionale ad una sanzione comminata dal Comando Carabinieri NAS ad una farmacia ai sensi dell’art. 148, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 219/2006  "Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano”.

La REGIONE VENETO, Direzione Prevenzione, Sicurezza Alimentare, Veterinaria, con mail in data 25 marzo 2021, ha risposto al quesito suddetto precisando che:

  • le sanzioni di cui all'art. 148, commi 7 e 8, del Decreto Legislativo n. 219/2006, riguardano violazioni delle norme specifiche in materia di vendita/dispensazione dei medicinali (per i quali è prescritta la ricetta medica) da parte del farmacista, e tali fattispecie non rientrano nell'ambito di applicazione della L.R. n. 23/2007 8 commi 2 e 3 che riguarda le sanzioni amministrative conseguenti alla violazione delle norme nelle materie, diverse da quelle succitate,  indicate espressamente nella legge regionale n. 23/2007 stessa;
  • l’art. 8, commi 2 e 3, della L.R. 23/2007, prevedono testualmente che “ A partire dall’anno 2007, un terzo dell’importo introitato nell’anno precedente derivante dall’applicazione delle sanzioni amministrative in materia di igiene e sanità pubblica, igiene alimentare e sanità animale, è destinato allo sviluppo e al miglioramento dell’attività dei servizi di igiene e sanità pubblica (SISP), servizi di igiene degli alimenti e della nutrizione (SIAN) e servizi veterinari (SVET), con attribuzione subordinata al raggiungimento degli obiettivi individuati nella pianificazione regionale di settore, secondo criteri stabiliti dalla Giunta regionale.   3. I comuni, ai quali rimangono delegate ai sensi delle legge regionale 28 febbraio 1977, n. 10 le funzioni in materia di applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale, versano l’importo di cui al comma 2 alla Regione che provvede ad assegnarlo alle aziende socio-sanitarie da cui dipendono i servizi.".

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

L.R. n. 38/2019 e contrasto al GAP: la Regione si esprime sull’applicabilità di tale normativa nei casi di subingresso in attività esistenti

Regione

In data 11 marzo 2021 l’Unione Montana Feltrina (ringraziamo la collega per la condivisione) ha formulato alla Regione il seguente quesito in merito all'ambito di applicazione della L.R. n. 38/2019 "Norme sulla prevenzione e cura del disturbo da gioco d'azzardo patologico":

  • La norma in oggetto all'art. 7 stabilisce una serie di divieti, tra cui il divieto di collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri, calcolati sulla base del percorso pedonale più breve, da determinati luoghi sensibili elencati al comma 2;
  • Tuttavia al comma 6 viene precisato che le disposizioni di cui ai commi 2, 4 e 5, non si applicano alle sale da gioco ed ai locali in cui sono installati gli apparecchi da gioco di cui all'articolo 110 del R.D. 773/1931, esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;
  • Il caso pratico che ha interessato il nostro ufficio e che ha fatto sorgere alcuni dubbi, è il seguente: Tizio ha presentato una comunicazione di subingresso in attività di vicinato e una scia giochi leciti. Il locale in oggetto si trova tuttavia a pochi metri da uno sportello bancomat. Di conseguenza, stando al divieto di collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a 400 metri da luoghi sensibili, la Scia giochi dovrebbe essere dichiarata inefficace in quanto viola l'art. 7 comma 1. Tuttavia non si tratta di una nuova apertura, in quanto Tizio è subentrato a Caio, il quale a sua volta aveva presentato, già nel 2011, comunicazione di subingresso in attività di vicinato e scia per giochi leciti nello stesso locale. Il divieto di collocazione di apparecchi da gioco è quindi in questo caso escluso dal momento che il locale interessato era già esistente nel 2011, potendo così rientrare la fattispecie nell'ambito di applicazione del citato comma 6? 

La REGIONE VENETO, Direzione Servizi Sociali, Unità Organizzativa Dipendenze - Terzo Settore - Nuove Marginalità ed Inclusione Sociale, con mail in data 22 marzo 2021, ha risposto al quesito suddetto precisando che:

  • la questione è oggetto di discussione nell'ambito della dottrina e della giurisprudenza e non può essere certo risolta dal parere di un funzionario;
  • vanno considerate innanzitutto le finalità della Legge regionale 10 settembre 2019, n. 38, così come elencate nell'articolo 1 della stessa;
  • seppur con riferimento ad un'altra Regione, il Consiglio di Stato ha avuto modo di esprimersi (Consiglio di Stato, Sezione III, 19 dicembre 2019, n. 8563) osservando che la Corte Costituzionale ha ritenuto, in più occasioni, che le disposizioni sui limiti di distanza imposti alle sale da gioco dai luoghi sensibili siano dirette al perseguimento di finalità, anzitutto, di carattere "socio-sanitario" e anche di finalità attinenti al "governo del territorio", sotto i profili della salvaguardia del contesto urbano;
  • anche il Legislatore regionale veneto ha adottato la disciplina che individua la distanza delle sale da gioco dai luoghi sensibili a tutela delle categorie più esposte; ciò risulta chiaramente dal 2^ comma dell'articolo 1 della L.R. 10 settembre 2019, n. 38, che testualmente recita: "La Regione tutela le fasce più deboli e maggiormente vulnerabili della popolazione e disciplina l'impatto delle attività connesse all'esercizio del gioco d'azzardo sulla sicurezza e decoro urbano, sulla viabilità, sulla quiete pubblica e sull'inquinamento acustico";
  • quindi, anche se non si tratta di una nuova apertura, tali finalità dovrebbero rappresentare i riferimenti fondamentali nel dichiarare l'efficacia della Segnalazione certificata di inizio attività (SCIA);
  • se consideriamo le finalità della Legge regionale, la risposta dovrebbe essere negativa.

Secondo la REGIONE quindi le disposizioni della L.R. 38/2019, in particolare quelle che vietano la collocazione di apparecchi per il gioco in locali che si trovino ad una distanza inferiore a quattrocento metri da determinati luoghi sensibili, SI APPLICANO anche nel caso di subingresso in attività che erano esistenti alla data di entrata in vigore della L.R. 38/2019 e che avevano inizialmente goduto della non applicabilità dei limiti introdotti con la normativa regionale.

L’indicazione espressa dal funzionario regionale è la tesi che è stata proposta dall’Associazione Comuni della Marca Trevigiana, attraverso l’avv. Osti Gigliola coordinatrice del Gruppo di Lavoro sulla Ludopatia, che già dal 2018 aveva considerato, nell’allora schema di regolamento inviato ai comuni, che il subingresso fosse valutato quale nuova apertura.

Nell’ultima versione inoltrata ai Comuni trevigiani in data 23/12/2020 con nota prot. 58, non si è ritenuto quindi di far cenno alla problematica del subingresso per quanto sopra esplicitato.

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Varie

Emanati tre Decreti legislativi in materia di impianti sportivi, organismi sportivi e sport invernali

Legislazione

In data 28 febbraio 2021 il Governo ha adottato i seguenti tre Decreti Legislativi, contenenti norme in ambito sportivo, pubblicati nella G.U. n. 68 Serie Generale del 19.3.2021 ed entrati in vigore il 03 aprile 2021:

  • Decreto Legislativo n. 38: contenente misure in materia di riordino e riforma delle norme di sicurezza per la costruzione e l'esercizio degli impianti sportivi e della normativa in materia di ammodernamento o costruzione di impianti sportivi, compresi quelli scolastici.
  • Decreto Legislativo n. 39: contenente misure semplificazione di adempimenti relativi agli organismi sportivi.
  • Decreto Legislativo n. 40: contenente misure in materia di sicurezza nelle discipline sportive invernali.

Alcune disposizioni di particolare interesse sono contenute nei Decreti n. 38 e 39.

L’art. 6 del D.to Lgs 38 disciplina l’uso degli impianti sportivi e prevede che:

  • l’uso deve essere garantito a tutte le società e associazioni sportive;
  • nei casi in cui l'ente pubblico territoriale non intenda gestire direttamente gli impianti sportivi, la gestione è affidata in via preferenziale a società e associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate e federazioni sportive nazionali, sulla base di convenzioni che ne stabiliscono i criteri d'uso e previa determinazione di criteri generali e obiettivi per l'individuazione dei soggetti affidatari;
  • l’affidamento va disposto nel rispetto delle disposizioni del Codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e della normativa euro-unitaria vigente;
  • le palestre, le aree di gioco e gli impianti sportivi scolastici devono essere posti a disposizione di società e associazioni sportive dilettantistiche aventi sede nel medesimo comune in cui ha sede l'istituto scolastico o in comuni confinanti.

L’art. 8 del d.to Lgs 38 prevede che entro 150 giorni dall’entrata in vigore del decreto, quindi entro il 30 agosto 2021, deve essere adottato un Regolamento Unico delle norme tecniche di sicurezza per la costruzione, la modificazione, l'accessibilità e l'esercizio degli impianti sportivi.

Con gli artt. 4 e seguenti del d.to Lgs 39 viene istituito presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri  il Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, nel quale sono iscritte tutte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito di una Federazione sportiva nazionale, Disciplina sportiva associata o di un Ente di promozione sportiva riconosciuti dal CONI.  Entro il 03 ottobre 2021 il Dipartimento per lo Sport adotterà un provvedimento con cui disciplinare la tenuta, conservazione e gestione del registro. Con l’iscrizione al Registro le ASD possono acquistare personalità giuridica.

Per approfondimenti si rinvia alla lettura degli allegati Decreti Legislativi.

Allegati:
D.TO LGS 38
D.TO LGS 39
D.TO LGS 40

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Promemoria scadenza termine per invio all'Anagrafe Tributaria dei dati relativi all'anno 2020

Ministero

Si ricorda che il 30 aprile 2021 scade il termine per inviare la Comunicazione all'Anagrafe Tributaria (A.T.) contenente i dati e le notizie relativi agli atti di concessione, autorizzazione e licenza emessi nell'anno solare 2020. 

La Comunicazione va inviata esclusivamente in via telematica utilizzando il servizio telematico ENTRATEL o FISCONLINE. 

I dati da inviare sono indicati nelle specifiche tecniche del provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in data 10.3.2005, e le principali attività a cui tali dati si riferiscono e che a noi interessano maggiormente sono le seguenti: commercio fisso, pubblici esercizi, rimesse di veicoli, concessioni di aree pubbliche. 

Per creare il file da inviare all'A.T. si deve utilizzare un apposito software denominato LICENZE20; il file generato con questo software deve infine essere controllato attraverso altro specifico software. 

Il provvedimento del 2005 viene allegato alla presente ed è consultabile, insieme ai software di compilazione e di controllo, nel sito dell'Agenzia delle Entrate.

Allegati:
PROVVEDIMENTO

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L’AGCOM inoltra al Governo le proprie proposte per la LEGGE SULLA CONCORRENZA 2021

AGCOM

Con riportato in un Comunicato pubblicato nel proprio sito in data 23 marzo 2021, l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha inviato al Presidente del Consiglio dei Ministri la Nota n. S4143 contenente le proprie proposte ai fini del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza anno 2021.

L’AGCOM sostiene che la concorrenza può offrire un contributo prezioso nelle fasi di crisi economica e che si può favorire la ripresa del paese attraverso vari interventi relativi a diversi ambiti ed in particolare a:

  • Riforma degli appalti pubblici (pagine 28-33)
  • Riforma dei servizi pubblici locali (pagine 34-41)
  • Riforma delle concessioni, comprese quelle su aree pubbliche (pagine 44-53): l’Autorità ritiene che la norma con cui il commercio al dettaglio su aree pubbliche è stato sottratto all’applicazione della Direttiva Servizi e la norma che ha prorogato al 2032 le concessioni di posteggio rendono difficile l’applicazione dei principi della concorrenza e pertanto vengono sollevati seri dubbi di compatibilità di tali norme con il diritto europeo; viene pertanto proposto di includere il commercio su aree pubbliche nel campo di applicazione del d.to lgs 59/2010 e di prevedere una durata limitata delle concessioni;
  • Rimozione degli ostacoli del commercio al dettaglio (pagine 54-57): l’Autorità rileva che esistono ancora stringenti requisiti per l’apertura di nuovi esercizi commerciali, limitazioni agli orari di apertura, vincoli alle vendite promozionali; viene proposto di imporre l’obbligo ai SUAP di pubblicare i riferimenti normativi relativi alle aperture di negozi, un riordino dei regolamenti che disciplinano i diversi requisiti per l’avvio di attività di commercio al dettaglio, l’abrogazione espressa di vincoli agli orari di apertura e alle chiusure settimanali, l’eliminazione dei vincoli alle vendite promozionali e alle vendite di fine stagione;
  • Ulteriori temi rilevanti per la tutela della concorrenza (pagine 104-105): l’Autorità richiama precedenti segnalazioni, i cui contenuti sono da ritenere ancora validi, relative a vari ambiti come ad es. i servizi professionali, la pubblicità sanitaria, il noleggio con conducente, le farmacie e parafarmacie. 

Per maggiori approfondimenti si rinvia alla lettura dell’allegata Nota dell’Autorità.

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Per il TAR LAZIO se la casella di posta del destinatario è piena, la mancata ricezione della PEC è imputabile a quest’ultimo

TAR

Con sentenza n. 106 in data 24.02.2021, pubblicata il 12.3.2021, il TAR Lazio ha confermato l'orientamento giurisprudenziale secondo cui “il mancato buon esito della comunicazione telematica di un provvedimento, dovuto alla saturazione della capienza della casella di posta elettronica del destinatario, è un evento imputabile a quest'ultimo, in ragione dell'inadeguata gestione dello spazio per l'archiviazione e la ricezione di nuovi messaggi”.

Nel caso specifico, il Comune inviava tramite pec una comunicazione ad una ditta relativamente ad una fase di una procedura di gara ma il messaggio non veniva recapitato in quanto la casella di posta risultava piena; il TAR ha comunque considerata rilevante la data di invio al fine della decorrenza del termine di impugnazione degli atti di gara.

Il destinatario "negligente", quindi, non può eccepire la mancata conoscenza del messaggio, che si dà pertanto per acquisita.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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