Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 2 in data 24.01.2021

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Promemoria per adesione al progetto “UNICO PER L'IMPRESA” per anno 2021

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che domenica 31 gennaio 2021 SCADE IL TERMINE per comunicare, attraverso il sito www.unicoperlimpresa.it,  l’adesione al Progetto “Unico per l’Impresa” per l’anno 2021.

I principali contenuti di tale Progetto, già segnalati con nota prot. 410 in data 09.12.2020 del CENTRO STUDI AMMINISTRATIVI DELLA MARCA TREVIGIANA, sono i seguenti:

  1. accesso riservato al sito www.unicoperlimpresa.it, che verrà completamente rivoluzionato e riorganizzato nei contenuti;
  2. newsletter quindicinale;
  3. canale whatsapp di aggiornamento, relativamente ai provvedimenti legati all’emergenza COVID-19;
  4. prenotazioni delle Commissioni comunali;
  5. consulenza telefonica generale il lunedì pomeriggio e il giovedì pomeriggio;
  6. attività di coordinamento e contatto;
  7. revisione bozza del Regolamento SUAP;
  8. approfondimenti in materia di "strutture sanitarie";
  9. supporto back office  in materia di "commercio su aree pubbliche";
  10. Incontri autogestiti dal Gruppo di lavoro per le Attività Produttive;
  11. incontri vari di formazione (a pagamento);
  12. possibilità di sottoscrivere un pacchetto aggiuntivo per tre giornate di formazione.

Si ricorda che le quote di adesione al progetto “Unico per l’Impresa” sono rimaste immutate rispetto al 2020 per i Comuni della Provincia di Treviso mentre per i Comuni appartenenti ad altre Province sono state uniformate le condizioni di adesione; è rimasta immutata rispetto al 2020 anche l’eventuale quota aggiuntiva per le tre giornate di formazione tecnico-specialistica, al fine di agevolare i Comuni a contenere i costi per la formazione del personale. 

Al fine di evitare eventuali interruzioni nei servizi forniti o usufruibili, e in particolare l'impossibilità di partecipare agli incontri autogestiti (a partire da quello programmato per giovedì 04 febbraio 2021), si invitano i Comuni che intendono aderire al Progetto, ma che non hanno ancora dato conferma, ad inviare la propria adesione al progetto entro il termine sopra indicato.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata proposta progettuale.

Allegati:
NOTA
PROPOSTA

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Incontro Autogestito di formazione per giovedì 04 febbraio 2021

Centro Studi Amministrativi MT

Si informa che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per GIOVEDI' 04 febbraio 2021, in modalità webinar, un “incontro autogestito” per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del “Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive” che approfondiranno in particolare:

  • Novità normative dell’anno 2020 - completamento;
  • Aggiornamento sui rinnovi delle concessioni aree pubbliche.

La partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti iscritti al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2021 e prevede l’iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Varie

Aggiornamenti sulle AREE con scenario di rischio “arancione” o “rosso” o "giallo" in base al D.L. 2/2021, al DPCM 14.01.2021 ed alle Ordinanze del Ministro della Salute

Legislazione

Con Delibera del Consiglio dei Ministri in data 13.01.2021, pubblicata nella G.U. n. 15 del 20.01.2021, è prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19.

Con Decreto Legge n. 2 in data 14.01.2021, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 10 in pari data, sono state approvate ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19, ed in particolare:

  • Viene prorogato, al 30 aprile 2021, il termine entro il quale potranno essere adottate o reiterate le misure finalizzate alla prevenzione del contagio ai sensi dei decreti-legge n. 19 e 33 del 2020;
  • Viene confermato, fino al 15 febbraio 2021, il divieto già in vigore di ogni spostamento tra Regioni o Province autonome diverse, con l’eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. È comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione;
  • Vengono previste dal 16 gennaio 2021 e fino al 05 marzo 2021, sull’intero territorio nazionale, le seguenti misure:
    • è consentito, una sola volta al giorno, spostarsi verso un’altra abitazione privata abitata, tra le 5.00 e le ore 22.00, a un massimo di due persone ulteriori a quelle già conviventi nell’abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con sé i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potestà genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che con loro convivono. Tale spostamento può avvenire all’interno della stessa Regione, in area gialla, e all’interno dello stesso Comune, in area arancione e in area rossa, fatto salvo quanto previsto per gli spostamenti dai Comuni fino a 5.000 abitanti;
    • qualora la mobilità sia limitata all’ambito territoriale comunale, sono comunque consentiti gli spostamenti dai comuni con popolazione non superiore a 5.000 abitanti e per una distanza non superiore a 30 chilometri dai relativi confini, con esclusione in ogni caso degli spostamenti verso i capoluoghi di provincia;
    • è istituita una cosiddetta area “bianca”, nella quale si collocano le Regioni con uno scenario di “tipo 1”, un livello di rischio “basso” e una incidenza dei contagi, per tre settimane consecutive, inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti. In area “bianca” non si applicano le misure restrittive previste dai DPCM per le aree gialle, arancioni e rosse ma le attività si svolgono secondo specifici protocolli;
    • le elezioni suppletive per i seggi della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica dichiarati vacanti entro il 28 febbraio 2021 e le elezioni dei Comuni i cui organi sono stati sciolti ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali, già indette per le date del 22 e 23 novembre 2020 si svolgono entro il 20 maggio 2021;
    • i permessi di soggiorno in scadenza entro il 30 aprile 2021 sono prorogati alla medesima data.

Con DPCM 14.01.2021, pubblicato nella G.U. 11 del 15.01.2021, sono state adottate disposizioni in materia di contrasto al COVID-19, in attuazione dei Decreti Legge n. 19 del 24 marzo 2020, n. 33 del 16 maggio 2020 e n. 2 del 14 gennaio 2021, che si applicano dal 16 gennaio 2021 al 05 marzo 2021 in sostituzione di quelle del DPCM 03.12.2020.

Al DPCM sono inoltre allegati i seguenti 25 documenti, già presenti anche nel precedente DPCM:

  • Allegati da 1 a 7: protocolli sottoscritti con varie confessioni religiose;
  • Allegato 8: Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche della famiglia - Linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell’emergenza covid-19;
  • Allegato 9 - Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative (approvate dalla Conferenza Regioni ed aggiornate al 08.10.2020);
  • Allegato 10 - Criteri per Protocolli di settore elaborati dal Comitato tecnico-scientifico in data 15 maggio 2020;
  • Allegato 11 - Misure per gli esercizi commerciali;
  • Allegato 12 - Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (approvato il 24.4.2020);
  • Allegato 13 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri;
  • Allegato 14 - Protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (approvato il 14 marzo 2020);
  • Allegato 15 - Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico (approvato il 14 marzo 2020);
  • Allegato 16 – Linee guida per il trasporto scolastico dedicato;
  • Allegato 17 - Misure per la gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 a bordo delle navi da crociera;
  • Allegato 18 - Linee guida concernenti la completa ripresa delle ordinarie attività nelle istituzioni della formazione superiore per l’anno accademico 2020/21;
  • Allegato 19 – Misure igienico-sanitarie;
  • Allegato 20 - Spostamenti da e per l’estero;
  • Allegato 21 - Indicazioni operative per la gestione di casi e focolai di SARS-COV-2 nelle scuole e nei servizi educativi (aggiornate al 28.8.2020);
  • Allegato 22 - Protocollo per la gestione di casi confermati e sospetti di covid-19 nelle aule universitarie;
  • Allegato 23 – commercio al dettaglio;
  • Allegato 24 – servizi alla persona;
  • Allegato 25 – Prevenzione e risposta a COVID-19: evoluzione della strategia e pianificazione nella fase di transizione per il periodo autunno-invernale.

Il DPCM 14.01.2021 prevede la suddivisione delle Regioni in QUATTRO AREE (con aggiunta quindi dell’area “bianca” avente uno scenario di rischio a livello basso) a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e con vari provvedimenti, di cui si riportano di seguito i più recenti (Ordinanze del Ministro della Salute, Decreti Legge e DPCM), sono state individuate ed aggiornate le Regioni ricadenti in tali AREE:

  • Decreto Legge n. 1 del 05 gennaio 2021, con cui tutte le Regioni sono state collocate in area “arancione” per i giorni 09 e 10 gennaio 2021;
  • Ordinanze del 08 gennaio 2021, pubblicate in G.U. n. 6 del 09.01.2021, efficaci dal 10.01.2021 al 15.01.2021, che spostano 5 Regioni, Calabria, Emilia-Romagna, Lombardia, Sicilia, Veneto, dall’area “gialla” all’area “arancione”;
  • DPCM 14 gennaio 2021, che proroga fino al 24 gennaio 2021 la validità delle Ordinanze del Ministero della Salute in data 08 gennaio 2021, salva diversa successiva classificazione;
  • Ordinanze del 16 gennaio 2021, pubblicate in G.U. n. 12 del 16.01.2021, efficaci dal 17 gennaio 2021 al 31 gennaio 2021, che collocano in area arancione le Regioni Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta e in area rossa le Regioni Lombardia, Sicilia e la Provincia Autonoma di Bolzano.
  • Ordinanze del 22 gennaio 2021, pubblicate in G.U. n. 18 del 23.01.2021, efficaci dal 24 gennaio 2021 al 07 febbraio 2021, che spostano la Regione Sardegna dall’area “gialla” all’area “arancione” e confermano le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto nell’area “arancione”;
  • Ordinanza del 23 gennaio 2021, pubblicata in G.U. n. 18 in pari data, efficace dal 24 gennaio 2021 al 07 febbraio 2021, che sposta dall’area “rossa” all’area “arancione” la Regione Lombardia.

Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree alla data del 24 gennaio 2021 è la seguente:

  • Area bianca: //
  • Area gialla: Campania, Basilicata, Molise, Provincia autonoma di Trento, Toscana;
  • Area arancione: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta;
  • Area rossa: Provincia Autonoma di Bolzano, Sicilia.  

Per le Regioni ricadenti in area “arancione”, tra cui il VENETO, si applicano le seguenti misure particolari in aggiunta a quelle già previste per l’area “gialla”:

  • vietato ogni spostamento in un comune diverso da quello di residenza, salvo che per comprovate esigenze; all’interno del Comune si può però circolare liberamente;
  • consentito spostarsi all'interno del proprio comune, tra le ore 5.00 e le 22.00;
  • i centri commerciali sono chiusi nei giorni festivi e prefestivi; i negozi sono aperti;
  • il trasporto pubblico ha una capienza del 50%;
  • piscine, palestre, cinema, teatri, musei sono chiusi;
  • sono chiusi bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie; resta consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto. 

La REGIONE VENETO ha pubblicato nel proprio sito alcune risposte a quesiti più frequenti, che forniscono alcuni chiarimenti su certe tematiche (mercati, servizio mensa, ecc.) a seguito dell’emanazione del DPCM del 14.01.2021, di cui si allegano quelle pubblicate in data 21.01.2021.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura di Delibera, DPCM, Decreti Legge, Circolare, Ordinanze e chiarimenti sopracitati, allegati alla presente.

Allegati:
DELIBERA
DECRETO LEGGE
DPCM
ALLEGATI A DPCM
ORDINANZE MINISTERO SALUTE
CHIARIMENTI REGIONE

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Il Ministero dell’Interno aggiorna le indicazioni in materia di termini di validità dei provvedimenti amministrativi e dei documenti di identità

Ministero

Con Circolare del Ministero dell’Interno n. 557/PAS/U/0080809/12982.D del 20.01.2021, è stato fornito un aggiornamento delle indicazioni per l’applicazione ai settori della Pubblica Sicurezza delle norme introdotte dal Decreto Legge n. 125 del 07.10.2020, convertito in legge n. 159 del 27.11.2020, che hanno prorogato i termini dei procedimenti ed i termini di validità dei provvedimenti amministrativi e dei documenti di identità, precisando in particolare che:

  • i provvedimenti autorizzatori e abilitativi (certificati, attestati, permessi, concessioni, autorizzazioni) in scadenza dal 31 gennaio 2020 in poi sono prorogati fino a 90 giorni successivi alla dichiarazione dello stato di emergenza; pertanto considerando che attualmente lo stato di emergenza da Covid-19 scade il 30.4.2021, i provvedimenti in questione si intendono prorogati fino al 29 luglio 2021;
  • i documenti di identità rilasciati da pubbliche amministrazioni giunti in scadenza a partire dal 31 gennaio 2020 e già prorogati fino al 31 agosto 2020 e poi fino al 31 dicembre 2020, sono ora prorogati fino al 30 aprile 2021.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della Circolare ministeriale.

Allegati:
CIRCOLARE

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Varie

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: ventunesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 254 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 02 gennaio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 2 del 04 gennaio 2021, che differisce il termine del 7 gennaio 2021 previsto per la riapertura degli impianti nei comprensori sciistici agli sciatori amatoriali al 18 gennaio 2021;
  2. 04 gennaio 2021: l’Ordinanza n. 2 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 191 in pari data, con la quale viene prevista la didattica a distanza alle superiori per il 100% degli studenti per il periodo dal 07 al 31 gennaio 2021 ed approva le linee guida per la gestione dei contatti di casi di Covid per la didattica in presenza;
  3. 05 gennaio 2021: il Decreto Legge n. 1, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 3 in pari data, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
  4. 06 gennaio 2021: la Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite alcune precisazioni e chiarimenti sulle misure introdotte con il Decreto Legge n. 1 del 05.01.2021;
  5. 08 gennaio 2021: cinque Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 6 del 09 gennaio 2021, che collocano in area arancione altrettante Regioni, tra cui anche la Regione Veneto, dal 10 al 15 gennaio 2021;
  6. 13 gennaio 2021: la Delibera del Consiglio dei Ministri, pubblicata nella G.U. n. 15 del 20.01.2021, con la quale è prorogato fino al 30 aprile 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario da COVID-19;
  7. 14 gennaio 2021: il Decreto Legge n. 2, pubblicato nella G.U. Serie Generale n. 10 in pari data, con il quale sono state introdotte ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19;
  8. 14 gennaio 2021: il DPCM (contenente 25 allegati) con cui sono state adottate nuove disposizioni che si applicano in aree differenziate per livello di rischio, dal 16 gennaio 2021 al 05 marzo 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 03 dicembre 2020 (G.U. 11 del 15.01.2021);
  9. 16 gennaio 2021: quattro Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 12 in pari data, efficaci dal 17 al 31 gennaio 2021, che spostano 9 Regioni (Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria e Valle d'Aosta) dall’area “gialla” all’area “arancione” e spostano le Regioni Lombardia e Sicilia e la provincia autonoma di Bolzano dall’area “arancione” all’area “rossa”;
  10. 18 gennaio 2021: la Circolare N. 15350/117/2/1 Uff.III-Prot.Civ. del Ministero dell’Interno, con la quale vengono fornite alcune precisazioni e chiarimenti sulle misure introdotte con il Decreto Legge n. 2 del 14.01.2021 e con il DPCM 14.01.2021;
  11. 20 gennaio 2021: la Circolare 557/PAS/U/0080809/12982.D del Ministero dell’Interno, con la quale viene fornito un aggiornamento sulla proroga dei termini dei procedimenti e dei termini di validità dei provvedimenti amministrativi e dei documenti di identità;
  12. 22 gennaio 2021: due Ordinanze del Ministro della Salute, pubblicate in G.U. n. 18 del 23.01.2021, efficaci dal 24 gennaio 2021 al 07 febbraio 2021, che spostano la Regione Sardegna dall’area “gialla” all’area “arancione” e confermano le Regioni Calabria, Emilia Romagna e Veneto nell’area “arancione”;
  13. 23 gennaio 2021: l’Ordinanza del Ministro della Salute, pubblicata in G.U. n. 18 in pari data, efficace dal 24 gennaio 2021 al 07 febbraio 2021, che sposta dall’area “rossa” all’area “arancione” la Regione Lombardia.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 255 A 267

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Noleggio veicoli

Autobus con conducente

La Regione Veneto ridetermina in 19 anni il limite massimo di anni di immatricolazione per autobus destinati ad attività di NOLEGGIO CON CONDUCENTE

Regione

In materia di trasporto di viaggiatori mediante NOLEGGIO AUTOBUS CON CONDUCENTE, la normativa regionale prevede in particolare quanto segue:

  • l’art. 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, “Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante noleggio di autobus con conducente”, stabilisce che “Gli autobus per i quali sono decorsi quindici anni dalla prima immatricolazione non possono essere utilizzati per l'attività di noleggio nella Regione del Veneto”;         
  • l'articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", stabilisce che “le imprese già autorizzate all’esercizio dell’attività di noleggio …. possono utilizzare gli autobus indicati nell’istanza di autorizzazione di cui al medesimo articolo 19, comma 2, in deroga a quanto disposto dall’articolo 5, comma 3, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11, sino a trent’anni dalla prima immatricolazione, purché versino alla Giunta regionale, entro il 31 dicembre di ogni anno, un contributo di euro 250,00 per ciascun autobus con più di quindici anni. Il pagamento del contributo non è dovuto qualora l’autobus sia destinato all’esclusivo svolgimento degli autoservizi atipici.  

Con l’articolo 19 della legge n. 39 del 29 dicembre 2020 di approvazione del “Collegato alla legge di stabilità regionale 2021”, pubblicata nel BUR 204 del 29.12.2020, in vigore dal 29.12.2020, la REGIONE VENETO ha introdotto una modifica al termine di 15 anni previsto dalla L.R. 11/2009 sopra citata, prevedendo quanto segue:

  • Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 36, comma 4, della legge regionale 5 aprile 2013, n. 3 "Legge finanziaria regionale per l'esercizio 2013", sino al 31 dicembre 2024 per gli autobus utilizzati per l'attività di noleggio iscritti, all'entrata in vigore della presente legge, al registro di cui all'articolo 8 della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 "Disposizioni in materia di attività di trasporto di viaggiatori effettuato mediante il noleggio di autobus con conducente e modifica dell'articolo 4 della legge regionale 30 ottobre 1998, n. 25 "Disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale", il termine di quindici anni di cui all'articolo 5, comma 3, della medesima legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 è rideterminato in diciannove anni;
  • Le imprese autorizzate all'attività di noleggio per il periodo in cui usufruiscono della rideterminazione del termine versano il contributo annuo di cui all'articolo 10, comma 1, della legge regionale 3 aprile 2009, n. 11 nella misura di euro 60,00. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura delle norme regionali sopra indicate.

Allegati:
LEGGE REGIONALE 39/2020

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Polizia amministrativa

Varie

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti sospende fino al 31.12.2021 l’applicazione delle modifiche al DISCIPLINARE per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada

Ministero

Come riportato nella Newsletter n. 15 del 04.8.2019 con provvedimento in data 30.4.2019 il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha approvato alcune modifiche al Disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada di cui al decreto interdirigenziale 27 novembre 2002, ed in particolare ha previsto quanto segue:

  • sono state adattate le disposizioni alle manifestazioni che prevedono anche migliaia di concorrenti;
  • viene previsto un più rigoroso riferimento alle norme sportive federali;
  • il responsabile della scorta non potrà iniziare la scorta né consentirne la continuazione se non è costantemente garantita la presenza al seguito della corsa di un certo numero di ambulanze o veicoli sanitari equiparati, di personale medico;
  • accanto al personale abilitato di scorta, dovrà essere garantita anche la presenza di persone in possesso della specifica tessera di moto-staffettista rilasciata dalla Federazione ciclistica italiana ovvero dell'equipollente titolo rilasciato da un ente di promozione sportiva;
  • viene disciplinato meglio il tema delle barriere protettive, a sicurezza dei concorrenti;
  • deve essere garantita - per eventi con oltre mille concorrenti - la presenza di personale addetto ai servizi di segnalazione aggiuntiva per tutte le intersezioni ed i punti sensibili del percorso;
  • viene ridisegnata completamente la figura del responsabile dei servizi di scorta definendone compiti e ruolo e tenendola ben distinta da quella, di nuova definizione, del capo-scorta, a cui sono affidati compiti operativi di coordinamento del personale abilitato. 

Con provvedimento del 16.12.2020, pubblicato nella G.U. n. 322 del 30.12.2020, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha deciso di sospendere fino al 31 dicembre 2021 l’applicazione delle disposizioni del disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada introdotte col provvedimento del 30.4.2019, già sospese sino al 31 dicembre 2020 con provvedimento del 28 maggio 2020 (Newsletter n. 14 del 28.6.2020) in quanto le stesse richiedono, per la loro completa attuazione, alcune “specifiche attività formative e la predisposizione di  misure organizzative conseguenti”, che non è possibile svolgere nel 2021 a causa del protrarsi delle restrizioni imposte dall’emergenza legata al COVID-19. 

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura dei provvedimenti ministeriali.

Allegati:
PROVVEDIMENTO 30.04.2019
PROVVEDIMENTO 16.12.2020

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Agricoltura

Fattorie didattiche e turismo rurale

La Regione aggiorna l'elenco regionale fattorie didattiche alla data del 31 DICEMBRE 2020

Regione

Con DECRETO DEL DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO N. 4 del 13 gennaio 2021, pubblicato nel BUR n.  10 del 22.01.2021, la REGIONE VENETO ha approvato l'Elenco regionale delle Fattorie Didattiche al 31 dicembre 2020,  in attuazione di quanto previsto dalle disposizioni attuative e operative per lo svolgimento dell'attività di fattoria didattica secondo le leggi regionali in materia di attività turistiche connesse al settore primario (Legge regionale 10 agosto 2012, n. 28 e s.m.i.; Legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30 e Legge regionale 29 dicembre 2017, n. 45;  D.G.R. n. 591/2015; D.G.R. n. 1997/2018; Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 117 dell'8 novembre 2016; Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 210 dell'8 settembre 2020; Decreto del Direttore della Direzione Turismo n. 257 del 20 ottobre 2020). 

Come risulta dal suddetto Decreto, a seguito di cessazione dell’attività didattica da parte di n. 2 aziende e del riconoscimento di n. 5 nuove fattorie didattiche attive, l’Elenco regionale conta al 31 dicembre 2020 un numero di 343 FATTORIE DIDATTICHE iscritte. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia al Decreto Regionale e relativo allegato.

Allegati:
DDR e ALLEGATO

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione aggiorna la modulistica in materia di AGENZIE DI VIAGGIO

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 13 del 30.6.2019, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 768 del 04 giugno 2019, avente ad oggetto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019", pubblicata nel BUR n. 65 del 18 giugno 2019, sono state approvate le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, nonché le direttive disciplinanti l’assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio. 

Come riportato nella Newsletter n. 17 del 01.9.2019, in attuazione di quanto previsto dalla DGR suddetta, con Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 172, 173, 174, 175, 176, 177 e 178 in data 14 agosto 2019, sono stati abrogati i vecchi modelli regionali e approvati i seguenti nuovi modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto: SCIA per l’apertura della sede principale;  comunicazione di apertura di sede secondaria; comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA/Autorizzazione;  richiesta di prenotazione di  denominazione  per apertura agenzia di viaggio; comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale; comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria. 

A recepimento della DGR n. 1172 dell'11 agosto 2020, con la quale  sono state approvate nuove modalità e la documentazione necessaria per accertare la sussistenza dei requisiti professionali per diventare direttore tecnico di agenzia di viaggio e turismo, la REGIONE VENETO, con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 3 in data 08 gennaio 2021, pubblicato nel BUR n. 10 del 22 gennaio 2021, ha revocato il DDR n. 177 del 14.8.2019 (che prevedeva un unico modello di comunicazione variazione dati) ed ha approvato i seguenti due nuovi modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto, validi dall’8 gennaio 2021:

  • Allegato A - il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione dei dati contenuti nella scia/autorizzazione di agenzia di viaggio relativi al trasferimento di sede;
  • Allegato B - il modello regionale di comunicazione preventiva di variazione dei dati contenuti nella scia/autorizzazione di agenzia di viaggio relativi al direttore tecnico. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DDR 3/2021 e dei relativi allegati.

Allegati:
DDR e ALLEGATI

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Varie

La Corte Costituzionale dichiara l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della L.R. 29/2019 in quanto aggrava il procedimento del SUAP

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 247 del 05.11.2020, depositata il 25.11.2020, pubblicata in G.U. 1^ Serie Speciale n. 49 del 02.12.2020, la Corte Costituzionale ha esaminato il seguente caso:

  • l’art. 20 della legge regionale n. 29 del 2019 modifica la legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante), introducendo l’art. 6-bis (Disposizioni per l’applicazione delle procedure di sportello unico per le attività produttive);
  • l’art. 6-bis prevede che, decorsi inutilmente i termini fissati dall’art. 7, commi 1 e 2, del D.P.R. 160/2010 senza che il responsabile del procedimento presso la struttura dello sportello unico comunale o intercomunale abbia comunicato il provvedimento conclusivo ovvero abbia attivato la conferenza di servizi di cui al successivo comma 3 dello stesso art. 7, il richiedente può presentare istanza alla struttura provinciale o della città metropolitana competente in materia di sportello unico per le imprese affinché, entro quindici giorni dalla richiesta, convochi una conferenza di servizi finalizzata ad individuare le modalità per l’eventuale prosecuzione del procedimento. Tale disposizione introdurrebbe una deroga al predetto art. 7, comma 3, ai sensi del quale, scaduto il termine stabilito per la conclusione del procedimento davanti allo sportello unico ovvero in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, si applicherebbe la regola del «silenzio assenso», in virtù del rinvio all’art. 38, comma 3, lettera h), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133;
  • il Presidente del Consiglio dei Ministri impugna innanzi alla Corte Costituzionale la norma suddetta per violazione dell’art. 117, secondo comma, lettere e) ed m), della Costituzione, in quanto l’art. 6bis determinerebbe un aggravamento procedimentale poiché escluderebbe l’applicazione della regola del «silenzio assenso», che consente la chiusura certa del procedimento, prevedendo l’attivazione di una conferenza di servizi al fine non di definire il procedimento ma di individuare le modalità per la sua eventuale prosecuzione; è di competenza statale la disciplina in materia di sportello unico e le modifiche da parte della normativa regionale per le parti di competenza possano essere ritenute legittime solo se modificano in melius quella statale prevedendo forme più avanzate di semplificazione. 

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dichiarando quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 20 della legge della Regione Veneto n. 29 del 2019, nella parte in cui inserisce l’art. 6-bis della legge della Regione Veneto 31 dicembre 2012, n. 55 (Procedure urbanistiche semplificate di sportello unico per le attività produttive e disposizioni in materia urbanistica, di edilizia residenziale pubblica, di mobilità, di noleggio con conducente e di commercio itinerante) in particolare per i seguenti motivi:

  • il SUAP è un istituto di particolare rilievo volto a dare attuazione al principio della semplificazione amministrativa in una materia, quale quella della iniziativa economica, di interesse fondamentale per lo sviluppo del Paese;
  • l’art. 7, comma 3, del d.P.R. n. 160 del 2010, si occupa della fase di chiusura del procedimento, nella quale si manifestano con tutta evidenza le esigenze di certezza di modi e tempi e di uniformità delle discipline;
  • qualsiasi intervento del legislatore regionale che incida in modo sostanziale sul procedimento, aggravandolo, non può ritenersi compatibile con i principi del SUAP in quanto compromette la finalità di semplificazione ed efficienza e comporta la violazione delle competenze esclusive dello Stato in materia di concorrenza e di livelli essenziali delle prestazioni;
  • qualora il legislatore regionale alteri «la procedura davanti al SUAP quale prevista dal legislatore statale – in particolare dall’art. 38, comma 3, del d.l. n. 112 del 2008 – aumentando le richieste poste a carico dei privati e istituendo nuovi passaggi procedimentali», determina «un ostacolo effettivo alla libera concorrenza”. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell’allegata sentenza. 

Allegati:
SENTENZA

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L’Agenzia per l’Italia Digitale aggiorna l’Indice dei domicili digitali della pubblica amministrazione e dei gestori di pubblici servizi (IPA)

Altro

Come noto, l'Indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), gestito dall'Agenzia per l'Italia Digitale, è l'elenco pubblico di fiducia contenente i domicili digitali da utilizzare per le comunicazioni e per lo scambio di informazioni e per l'invio di documenti validi a tutti gli effetti di legge tra le pubbliche amministrazioni, i gestori di pubblici servizi e i privati.

I domicili digitali di un ente sono gli indirizzi elettronici associati alle sue Aree Organizzative Omogenee, che corrispondono ai relativi registri di protocollo.

Con mail in data 29.12.2020, l'Agenzia per l'Italia Digitale, in qualità di gestore dell'indice dei domicili digitali delle Pubbliche Amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA), ha comunicato alle PP.AA. quanto segue:

  • nei primi mesi del 2021 i servizi per la consultazione e l’aggiornamento dell’Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA) saranno resi disponibili in una nuova piattaforma tecnologica;
  • la fruizione delle informazioni presenti in IPA è stata reingegnerizzata in coerenza con le "Linee guida di design per i servizi digitali della Pubblica Amministrazione”;
  • la nuova piattaforma renderà disponibili nuove funzionalità e nuove informazioni per rendere maggiormente fruibile IPA all'utenza;
  • le funzioni dell'Area riservata sono state progettate per rendere più agevole per i referenti l'aggiornamento delle informazioni dell'ente;
  • la user-id utilizzata dal referente per accedere all’Area riservata sarà il codice fiscale ed è pertanto importante che tale informazione sia inserita in IPA;
  • si invita a verificare che in IPA siano registrati tutti i referenti dell'amministrazione e che ognuno di loro abbia inserito il proprio codice fiscale.

 Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione del sito o a contattare il service desk dell'iPA.

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La Prefettura di Treviso precisa che la corrispondenza va inoltrata ad un unico indirizzo PEC

Prefettura

Con Nota prot. 2839 del 15.01.2021, indirizzata ai Comuni e ad altre Pubbliche Amministrazioni statali e locali, la PREFETTURA di Treviso precisa che tutta la corrispondenza di cui risulti destinataria la stessa Prefettura deve essere  trasmessa ESCLUSIVAMENTE alla pec protocollo.preftv@pec.interno.it

Si allega la Nota per una presa visione.

Allegati:
NOTA

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La CCIAA invita i Comuni proprietari di lotti boschivi ad iscriversi al Portale del Legno

Camera di Commercio

Con nota prot. 1410 in data 14 gennaio 2021 la CCIAA di TREVISO-BELLUNO ha invitato i Comuni della provincia di Treviso,  se proprietari di lotti boschivi, a registrarsi, possibilmente entro il 31 gennaio 2021, al sito www.portalelegnoveneto.it, ossia sul Portale del Legno Veneto realizzato nell’ambito del progetto “Piattaforma digitale integrata per lo sviluppo di imprese tecnologiche e forestali – IT-FOR”.

Tale spazio web, gestito dall’Ente camerale, è stato creato con lo scopo di incrementare la commercializzazione del legname da parte degli enti pubblici, imprese private, proprietari ed imprese forestali italiane ed estere, al fine di favorire, con un’unica piattaforma, l’incontro fra la domanda e l’offerta.

Il Portale Legno Veneto offre uno spazio gratuito dedicato alle aste dei lotti boschivi da parte degli enti pubblici proprietari; con la registrazione, l’Ente comunale che necessiti di attivare l’avviso d’asta per la vendita di legname, potrà effettuarlo, in aggiunta ai propri canali di comunicazione, anche attraverso la sua pubblicazione nel Portale.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota camerale.

Allegati:
NOTA CCIAA

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Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it