Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 26 in data 29.11.2020

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Commercio aree pubbliche

Varie

Approvate dal MISE le LINEE GUIDA sul rinnovo delle concessioni in scadenza al 31.12.2020

Ministero

Come noto, con l’art. 181, comma 4bis, della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, noto come Decreto Rilancio, è stato previsto che le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del D.to Lgs  26  marzo  2010,  n.  59,  sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate dal MISE  e  con  modalità  stabilite dalle Regioni  entro  il  30  settembre  2020, con  assegnazione  al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca  direttamente  sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa  verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di   onorabilità e   professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri  camerali  quale  ditta attiva ove non sussistano gravi e  comprovate  cause  di  impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività. 

In data 27.11.2020 il MISE ha pubblicato nel proprio sito il DECRETO Ministeriale con il quale sono state approvate le "Linee guida per il rinnovo delle concessioni di aree pubbliche, in scadenza entro il 31.12.2020, ai sensi dell'art. 181, comma 4-bis, del decreto-legge n. 34/2020, convertito dalla legge n. 77/2020”, che sono in vigore dal 28 novembre 2020 e prevedono in particolare quanto segue:

  • Spetta alle Regioni determinare le modalità con cui si realizza il rinnovo delle concessioni di posteggio;
  • Il rinnovo riguarda le concessioni in scadenza entro il 31.12.2020 relative a posteggi inseriti in mercati, fiere e isolati, assegnati per lo svolgimento di attività commerciali, artigianali, di somministrazione, di rivendita quotidiani e periodici, e di produttori agricoli;
  • Il Comune deve avviare d’ufficio entro il 31.12.2020 il procedimento di rinnovo e deve verificare il possesso a tale data dei requisiti previsti dalle LINEE GUIDA ministeriali;
  • Il requisito dell’iscrizione come impresa attiva potrà essere derogato, solo per imprese individuali o per società di persone, per gravi e comprovate cause, come individuate al punto 4 delle LINEE GUIDA (malattia, gravidanza, ecc.); In caso di cessione in gestione a terzi, tale requisito può essere dimostrato con presentazione di istanza di reiscrizione entro 6 mesi dall’avvio procedimento e comunque entro il 30.6.2021;
  • I requisiti soggettivi, di onorabilità e professionali, vengono verificati ai sensi dell’art. 71, commi 5 e 6bis, del d. lgs 59/2010;
  • Viene fissato un limite massimo di 2 o 3 posteggi per ciascun settore merceologico a seconda che il mercato o la fiera abbia un numero di posteggi inferiore o superiore a cento;
  • Il requisito della regolarità contributiva deve essere verificato attraverso il DURC o altro entro la data del 30 giugno 2021;
  • Le Regioni definiscono le modalità di rinnovo sulla base delle LINEE GUIDA ministeriali e sentite le Associazioni di Categoria e l’ANCI.;
  • Le Regioni ed i Comuni possono prevedere il differimento dei termini di conclusione dei procedimenti per un massimo di 6 mesi. 

In attesa di conoscere le indicazioni che fornirà la REGIONE VENETO sulle modalità di rinnovo, si informa che vi terremo aggiornati e predisporremo gli schemi tipo di procedimento per ciascuna fase della procedura. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale e delle LINEE GUIDA.

Allegati:
DECRETO MINISTERIALE
LINEE GUIDA

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Incontro Autogestito di formazione per martedì 15 dicembre 2020

Centro Studi Amministrativi MT

Si informa che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per MARTEDI' 15 dicembre 2020, in modalità webinar, un “incontro autogestito” per le attività produttive, con l'intervento di alcuni funzionari del “Gruppo di Lavoro per le Attività Produttive” che presenteranno:

  • le novità normative dell’anno 2020;
  • la proposta 2021 di adesione a UNICO PER L’IMPRESA.

La partecipazione sarà gratuita solo per gli Enti iscritti al Progetto UNICOPERLIMPRESA anno 2020 e prevede l’iscrizione obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Acconciatori ed estetisti

Varie

La Regione risponde ad un quesito e precisa che per esercitare l’attività di estensione e trattamento delle ciglia occorre la qualifica di estetista

Regione

In data 09 novembre 2020 il Comune di SILEA (si ringrazia il collega di Silea per la condivisione) ha formulato alla Regione un quesito sull’attività di “applicazione ciglia sintetiche e applicazione prodotti su ciglia e sopracciglia” chiedendo se “….l’attività di consulenza e applicazione ciglia sintetiche al fine di infoltire, allungare e migliorare temporaneamente l’aspetto delle ciglia naturali, nonché l’applicazione di prodotti al fine di curvare temporaneamente ciglia e sopracciglia possano essere attività d’impresa svolte liberamente ovvero l’esercizio delle stesse sia soggetto al possesso della qualifica di estetista (o di altra qualifica) e del relativo titolo amministrativo per l’esercizio dell’attività”.  

La REGIONE VENETO con nota prot. 481133 in data 11 novembre 2020 ha risposto al quesito suddetto precisando quanto segue:

  • secondo quanto previsto dall’articolo 1 della L. 1/1990 “l’attività di estetista comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti. Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzazione degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla presente legge, e con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713”;
  • il Ministero dello Sviluppo Economico, con nota prot. n. 205802 del 20 gennaio 2012, ha espresso il parere che l’attività di estensione delle ciglia sia ascrivibile all’ambito della definizione di attività di estetista sopra richiamata, evidenziando che "l'attività di applicazione di ciglia posticce su quelle naturali, attraverso il ricorso a prodotti specifici ad uso professionale (colle organiche, solventi), rappresenta un trattamento eseguito sulla superficie del corpo umano e finalizzato al miglioramento estetico e all'eventuale attenuazione degli inestetismi che richiede, oltre a capacità manuali adeguate, idonee conoscenze in termini di igiene, fisiologia, chimica cosmetologica, dermatologia anche in considerazione della sua durata semipermanente (da alcune settimane a 2-3 mesi) in base al ciclo di vita delle ciglia naturali.”;
  • visto il fine prettamente estetico dell’attività in oggetto e la necessità di tutelare la salute e la sicurezza del cliente, si ritiene che l’attività di estensione e trattamento delle ciglia vada ricompresa tra quelle per il cui esercizio occorra la qualifica di estetista;
  • tale interpretazione viene confermata anche nel parere rilasciato dalla CRA della Regione Piemonte con prot. n. 2636 del 27 febbraio 2017 e in diversi pareri rilasciati sul tema dalla Consulta Tecnica per l’Artigianato della Regione Lombardia rinvenibili sul loro sito web.
Allegati:
RISPOSTA REGIONE

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Varie

Aggiornamenti sulle AREE con scenario di rischio “arancione” o “rosso” in base al DPCM 03.11.2020 e alle successive Ordinanze del Ministro della Salute

Ministero

Come noto, con DPCM 03 novembre 2020, sono state adottate disposizioni in materia di contrasto al COVID-19 che si applicano dalla data del 06 novembre 2020 fino al 03 dicembre 2020, in sostituzione di quelle del DPCM 24 ottobre 2020.

In base a questo DPCM le Regioni vengono suddivise in TRE AREE a seconda dello scenario di rischio in cui sono collocate e con le seguenti Ordinanze del Ministro della Salute sono state individuate ed aggiornate le Regioni ricadenti in tali AREE:

  • Ordinanza del 04 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 276 in data 05.11.2020, efficace dal 06.11.2020 al 20.11.2020, che individua le prime Regioni in area arancione e area rossa;
  • Ordinanza del 10 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 280 in pari data, efficace dall’11.11.2020 al 25.11.2020, che effettua un primo spostamento di Regioni in area arancione e in area rossa;
  • Ordinanza del 13 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 284 in data 14.11.2020, efficace dal 15.11.2020 al 29.11.2020, che effettua ulteriori spostamenti di Regioni tra le varie aree;
  • Ordinanza del 19 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 289 in data 20.11.2020, che proroga l’efficacia di quella del 04.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
  • Ordinanza del 20 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 290 in data 21.11.2020, efficace dal 22.11.2020 al 03.12.2020, che sposta l’Abruzzo dall’area “arancione” all’area “rossa”;
  • Ordinanza del 24 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 292 in pari data, che proroga l’efficacia di quella del 10.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
  • Ordinanza del 27 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 296 in data 28.11.2020, che proroga l’efficacia di quella del 13.11.2020 fino al 03 dicembre 2020;
  • Ordinanza del 27 novembre 2020, pubblicata in G.U. n. 296 in data 28.11.2020, efficace dal 29.11.2020 al 03.12.2020, che sposta Calabria, Lombardia e Piemonte dall’area “rossa” all’area “arancione” e le regioni Liguria e Sicilia dall’area “arancione” all’area “gialla”.

 Complessivamente, la ripartizione delle Regioni nelle diverse aree alla data di oggi 29.11.2020 è la seguente:

  • Area gialla:  Lazio, Liguria, Molise, Provincia autonoma di Trento, Sardegna, Sicilia, Veneto;
  • Area arancione: Basilicata,  Calabria,  Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Umbria;
  • Area rossa: Abruzzo, Campania, Toscana, Valle d’Aosta, Provincia Autonoma di Bolzano.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze sopracitate, allegate alla presente.

Allegati:
ORDINANZE MINISTRO SALUTE

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Principali contenuti delle Ordinanze della Regione Veneto nn. 156 del 24.11.2020, 158 del 25.11.2020 e 159 del 27.11.2020

Regione

Con Ordinanza n. 156 del 24 novembre 2020, pubblicata nel BUR n. 178 in pari data, come modificata ed integrata con successive Ordinanze n. 158 del 25 novembre 2020 (BUR n. 179 in pari data), e n. 159 del 27 novembre 2020 (BUR n. 183 in pari data), il Presidente della REGIONE VENETO ha approvato nuove misure di contrasto al COVID-19, efficaci fino al 4 dicembre 2020, prevedendo in particolare quanto segue:

  • Mascherina: è obbligatorio l’uso della mascherina a che fuori dall’abitazione salvo casi particolari, ed in tutti i mezzi di trasporto pubblici ed in quelli privati in presenza di non conviventi; viene regolamentato l’abbassamento temporaneo della mascherina per consumare cibi o bevande o tabacchi; per violazioni a tali disposizioni che avvengono all’interno di esercizi di somministrazione risponde anche il gestore;
  • Sport: è consentito svolgere attività sportiva, attività motoria e passeggiate all’aperto, solo in certi luoghi e nel rispetto di distanze minime differenziate per attività;
  • Commercio su aree pubbliche: è fatto divieto di esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto su area pubblica o privata se non nei Comuni nei quali sia adottato dai sindaci un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda alcune condizioni minimali (perimetrazione o altra forma di delimitazione, sorveglianza, applicazione scheda commercio aree pubbliche di cui all’allegato 9 del DPCM 03.11.2020); nei giorni festivi è vietato ogni tipo di vendita su area pubblica ad eccezione dei generi alimentari e delle edicole;
  • Pubblici esercizi di somministrazione: dalle ore 15.00 le consumazioni vanno effettuate solo da seduti, vanno rispettate le linee guida di cui all’apposita scheda dell’allegato 9 del dpcm 3.11.2020, menù solo su supporto digitale o usa e getta, vietati i buffet, massimo 4 persone per tavolo se non conviventi, mascherina obbligatoria per ogni spostamento, igienizzante all’entrata, sui tavoli e nei bagni; la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e raccomandata;
  • Commercio al dettaglio: è raccomandato agli esercenti di riservare l’accesso agli esercizi commerciali di grandi e medie strutture di vendita da parte dei soggetti con almeno 65 anni nelle prime due ore di apertura dell’esercizio stesso; l’accesso agli esercizi di vendita di generi alimentari è consentito ad una persona per nucleo familiare, salvo casi particolari; sono previsti indici massimi di compresenza di clienti (fino a 40 mq di superficie di vendita: 1 cliente; sopra i 40 mq. di superficie di vendita: 1 cliente ogni 20 metri quadrati), rispetto distanziamenti nelle code di attesa, utilizzo di appositi strumenti e/o apparecchi che indichino il numero massimo di presenze consentite, garantire tramite strumento elettronico “contapersone” o personale di vigilanza, il rispetto dei limiti di compresenza; in caso di violazione di tali disposizioni va disposta la chiusura dell’esercizio; nei prefestivi sono chiusi solo gli esercizi posti all’interno di centri commerciali ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; nei festivi sono chiusi esercizi di vicinato, medie e grandi strutture di vendita ad eccezione di alimentari, farmacie, parafarmacie, tabaccherie ed edicole; la vendita con consegna a domicilio è sempre consentita e raccomandata;
  • Consumo di alimenti all’aperto: è vietata la consumazione di alimenti e bevande all’aperto su area pubblica o aperta al pubblico, salvo che sulle sedute degli esercizi e secondo le modalità di cui al punto precedente o per la consumazione dei prodotti da asporto quali gelati, pizze ecc., da consumare nell’immediatezza dell’acquisto e allontanandosi dall’esercizio per evitare assembramenti;
  • Misure riguardanti i medici di medicina generale (vedi Allegato 1 all’Ordinanza n. 156);
  • Misure relative ai pediatri di libera scelta (vedi Allegato 2 all’Ordinanza 156);
  • Trasporto pubblico: gli enti di governo del trasporto pubblico locale su acqua, gomma e ferro nonché gli enti gestori dei servizi non di linea rimodulano la programmazione del trasporto pubblico locale, anche non di linea, per le modalità ferro, gomma e acqua, al fine di assicurare i servizi minimi di linea e quelli non di linea;
  • Prorogate fino al 4 dicembre 2020 le misure per il rientro a scuola a seguito di malattia, quelle riguardanti i medici di medicina generale e i pediatri di libera scelta, le misure di accesso alle residenze socio-sanitarie assistenziali, previste dall’ordinanza n. 141 del 17.10.2020;
  • Prorogate fino al 4 dicembre 2020 le misure relative alle “mense per lavoratori” previste alla lettera B) dell’ordinanza n. 145 del 26.10.2020. 

Ai fini dell'applicazione della Ordinanza n. 159/2020 viene precisato nella stessa che valgono i chiarimenti pubblicati sul sito della Regione riguardanti disposizioni analoghe, riprodotti a titolo esemplificativo nell'allegato 1) della ordinanza medesima. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura delle Ordinanze Regionali e dell’Allegato 1 all’Ordinanza 159/2020.

Allegati:
OPGR 156
OPGR 158
OPGR 159
ALLEGATO 1 OPGR 159

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Legge Regionale 22/2002

LR 22/2002 Strutture sanitarie

Nota dell’ULSS 2 Marca Trevigiana su rimodulazione attività ex L.R. 22/2002 nell’emergenza Covid

ULSS

Con nota  prot. 188583 del 23.11.2020, indirizzata a tutti i Comuni della nostra provincia, l’Azienda ULSS 2 MARCA TREVIGIANA ha comunicato che:

  • le visite di verifica volte ad accertare il mantenimento dei requisiti per l’esercizio delle strutture sanitarie private sono sospese fino al termine dell’emergenza sanitaria legata al Covid;
  • continueranno ad essere svolte solo le visite di verifica per accertamento possesso requisiti relativamente a nuove autorizzazioni oppure a modifiche o ampliamenti sostanziali. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della allegata nota dell’Ulss.

Allegati:
NOTA ULSS

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Polizia amministrativa

Varie

L’Agenzia Dogane Monopoli chiarisce gli orari di vendita tabacchi tramite patentino nelle zone gialle, arancioni e rosse.

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con Nota prot. 421638/RU del 19 novembre 2020, l’Agenzia Dogane Monopoli ha fornito le seguenti precisazioni in materia di “regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei patentini collocati nell’ambito di bar/esercizi dotati di licenza di somministrazione cibi e bevande all’interno delle zone rosse, arancioni e gialle”:

  • l’attività del patentino, per quanto da considerarsi una prosecuzione dell’attività ordinaria di vendita dei tabacchi effettuata per mezzo delle tabaccherie, segue inevitabilmente l’operatività del pubblico esercizio in cui lo stesso è ubicato;
  • zona gialla: il pubblico esercizio è regolarmente attivo dalle 5:00 alle 18:00; in tale fascia oraria anche il patentino ivi ubicato potrà funzionare. Dalle 18,00 alle 22,00 il pubblico esercizio è autorizzato ad effettuare attività di asporto e, senza limiti di orario, la consegna a domicilio. In questo caso, se il pubblico esercizio svolge effettivamente attività di asporto nella fascia oraria sopra indicata, ne consegue che potrà effettuare anche la vendita dei tabacchi a mezzo patentino;
  • zone arancioni e rosse: il pubblico esercizio non può svolgere attività di somministrazione nell’arco dell’intera giornata, ma esclusivamente l’attività di asporto fino alle 22,00 e quella di consegna a domicilio senza limiti di orario. Ne deriva che se il pubblico esercizio svolge effettivamente attività di asporto nella fascia oraria sopra indicata, potrà effettuare anche la vendita dei tabacchi a mezzo patentino;
  • in tutte le zone non è consentita la vendita di tabacchi a mezzo patentino nelle fasce orarie in cui può essere esercitata solo l’attività di consegna a domicilio in quanto tale tipologia di attività non è contemplata per i tabacchi.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Nota dell’Agenzia Dogane e Monopoli.

Allegati:
NOTA

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Varie

Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: diciottesimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi per contrastare il CORONAVIRUS, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 228 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 19 novembre 2020: la Nota prot. 421638/RU dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, con la quale sono fornite precisazioni in materia di regolamentazione degli orari di apertura e chiusura dei patentini collocati nell’ambito di bar/esercizi;
  2. 19 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata prorogata al 03.12.2020 la precedente Ordinanza del 04.11.2020 (G.U. 289 del 20.11.2020);
  3. 20 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute, efficace dal 22.11.2020 al 03.12.2020, che sposta l’Abruzzo dall’Area “arancione” all’area “rossa” (G.U. 290 del 21.11.2020);
  4. 23 novembre 2020: il Decreto Legge n. 154, noto come Decreto Ristori-ter, con il quale sono state approvate “Misure finanziarie urgenti connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 9” (G.U. n. 291 del 23.11.2020);
  5. 24 novembre 2020: la Nota ANCI prot. n. 122/ VSG/SD contenente indirizzi sull’applicazione dell’art. 2 del D.L. 154/2020 relativo a misure urgenti di solidarietà alimentare;
  6. 24 novembre 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 156 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 178 in pari data, con la quale sono state approvate ulteriori misure di adeguamento delle restrizioni disposte con precedenti provvedimenti (due allegati);
  7. 24 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata prorogata al 03.12.2020 la precedente Ordinanza del 10.11.2020 (G.U. 292 del 24.11.2020);
  8. 25 novembre 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 158 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 179 in pari data, con la quale è stata modificata la precedente ordinanza n. 156;
  9. 27 novembre 2020: l’Ordinanza della Regione Veneto n. 159 della Regione Veneto, pubblicata nel BUR n. 183 in pari data, con la quale è stata modificata ed integrata la precedente ordinanza n. 156;
  10. 27 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute con la quale è stata è stata prorogata al 03.12.2020 la precedente Ordinanza del 13.11.2020 (G.U. 296 del 28.11.2020);
  11. 27 novembre 2020: l’Ordinanza del Ministro della Salute, efficace dal 29.11.2020 al 03.12.2020, che sposta Calabria, Lombardia e Piemonte dall’area “rossa” all’area “arancione” e le regioni Liguria e Sicilia dall’area “arancione” all’area “gialla” (G.U. 296 del 28.11.2020).

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 229 A 239

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Commercio fisso

Varie

Il “Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione” avvia una interessante iniziativa per sostenere i commercianti locali, denominata VICINI E CONNESSI

Ministero

Nel sito del Ministero per l’Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione è stata avviata in data 18 novembre 2020 l’iniziativa denominata “VICINI E CONNESSI”, finalizzata a sostenere i commercianti locali, i negozi di prossimità e le piccole imprese attraverso piattaforme di commercio online e servizi digitali per promuovere le loro attività. 

Come riportato nel sito del Ministero:

  • il Dipartimento per la Trasformazione digitale invita i fornitori di servizi di commercio online, logistica e di assistenza tecnologica ad aiutare gli esercenti di quartiere, i negozianti di prossimità e le piccole imprese nell'utilizzo di canali digitali per la vendita dei loro prodotti o servizi;
  • le aziende, gli enti e le associazioni che desiderano rendere disponibili gratuitamente strumenti volti a favorire il passaggio al digitale dei piccoli e medi esercizi possono condividere la propria offerta solidale cliccando su "Scopri come proporre un servizio";
  • l'Avviso Pubblico, che contiene gli obiettivi dell'iniziativa, le modalità di partecipazione e i requisiti richiesti per partecipare, è consultabile online. È possibile caricare direttamente i servizi digitali sulla piattaforma dal 18 novembre 2020 al 18 dicembre 2020;
  • prossimamente, i commercianti potranno accedere ad un elenco di servizi gratuiti con le relative istruzioni per richiederne l'attivazione, attraverso i quali potranno utilizzare strumenti e piattaforme condivise gratuitamente per:
    • vendere i propri prodotti e servizi attraverso il digitale;
    • ricevere supporto e assistenza informatica;
    • effettuare e gestire le consegne a domicilio;
    • promuovere e valorizzare le proprie offerte, anche attraverso azioni di comunicazione e pubblicità. 

Per maggiori informazioni si rinvia alla consultazione del sito del Ministero per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione. 

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