Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 16 in data 26.07.2020

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Interventi legislativi per contrastare il CORONAVIRUS e conseguenti atti esecutivi: decimo aggiornamento

Centro Studi Amministrativi MT

Come riportato nelle Newsetter dalla n. 6 del 15.3.2020 alla n. 15 del 12.7.2020, a partire dal 31.01.2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative emessi da varie autorità (Governo, Presidente Consiglio dei Ministri, Regione, Ministero della Salute, Ministro dell'Interno, Prefettura, Questura, ecc.).

Si riportano di seguito i provvedimenti più recenti emessi, che vengono anche dettagliati nell’allegato ELENCO insieme ai precedenti 176 già indicati nelle precedenti Newsletter:

  1. 14.7.2020: il DPCM che proroga fino al 31 luglio 2020 la validità di alcune Ordinanze del Ministero della Salute e del precedente DPCM dell’11.6.2020 aggiornando, per quest’ultimo, anche due allegati (G.U. n. 176 del 14.7.2020);
  2. 14.7.2020: la legge n. 74 di conversione del D.L. n. 33 del 16.5.2020, contenente norme su spostamenti e riaperture, adottato per contrastare gli effetti negativi causati dalla epidemia COVID-19 (G.U. 177 del 15.7.2020);
  3. 14.7.2020: pubblicazione nel BUR n. 105 delle LINEE GUIDA aggiornate dalla Conferenza Regioni e Province Autonome in data 09.7.2020 e relative alla riapertura di attività economiche, produttive e ricreative (vedi punto 175);
  4. 17.7.2020: la legge n. 77 di conversione del D.L. n. 34 del 19.5.2020, noto come Decreto Rilancio, contenente misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19 (G.U. 180 del 18.7.2020);
  5. 22.7.2020: il provvedimento della CAMERA DEI DEPUTATI contenente un quadro riepilogativo generale delle misure adottate a livello nazionale ed internazionale dirette a prevenire e ad arginare l'espansione del COVID-19.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che sono allegati alla presente e che vengono resi disponibili insieme ai precedenti, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
ELENCO PROVVEDIMENTI
PROVVEDIMENTI DA 177 A 181

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Disposizioni del DPCM 14 luglio 2020 relative alle attività produttive e commerciali

Legislazione

Con il D.P.C.M. del 14 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 176 in pari data, è stato decretato quanto segue in materia di misure di contenimento del contagio da COVID-19:

  • Proroga fino al 31 luglio 2020 delle misure di cui al DPCM dell’11 giugno 2020 (che ha consentito lo svolgimento – a determinate condizioni – di attività ludiche, ricreative ed educative, eventi e le competizioni sportive, sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non professionisti, sport individuali e di squadra, attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, sport di contatto, manifestazioni pubbliche in forma statica, attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche,  musei e degli altri istituti e luoghi della cultura,  attività di centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali,  attività commerciali al dettaglio, attività dei servizi di ristorazione, attività inerenti ai servizi alla persona, servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché attività del settore agricolo, zootecnico di  trasformazione  agro-alimentare, attività delle strutture ricettive; che ha mantenuto la sospensione di attività che abbiano luogo in sale da ballo e discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso);
  • Sostituzione dell’allegato 9 al DPCM dell’11 giugno 2020, relativo alle “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” approvate dalla Conferenza Regioni il giorno 11.6.2020, con le nuove “Linee Guida” approvate dalla Conferenza Regioni il 9 luglio 2020 e riportate nell’allegato 1 al DPCM 14.7.2020;
  • Sostituzione dell’allegato 15 al DPCM dell’11 giugno 2020, relativo alle “Linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del covid-19 in materia di trasporto pubblico” approvate il 14 marzo 2020, con nuove ed aggiornate “Linee Guida”;
  • Proroga fino al 31 luglio 2020 delle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 09 luglio 2020.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del DPCM dell’11 giugno 2020 e dei relativi allegati, come aggiornati con il DPCM del 14 luglio 2020.

Allegati:
DPCM 11.6.2020
DPCM 14.7.2020
ALLEGATO 1 DPCM 14.7.2020
ALLEGATO 2 DPCM 14.7.2020

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Principali novità contenute nel DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020, noto come Decreto SEMPLIFICAZIONI

Legislazione

Con DECRETO LEGGE n. 76 del 16 luglio 2020, pubblicato nella G.U. n. 178 in pari data,  Supplemento ordinario n. 24/L, conosciuto anche come Decreto SEMPLIFICAZIONI, sono state approvate “Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale”, al fine anche di fronteggiare le ricadute economiche conseguenti all'emergenza epidemiologica da Covid-19.

Il DECRETO LEGGE è entrato in vigore il 17 luglio 2020 e prevede in particolare:

  • una semplificazione delle procedure in materia di contratti pubblici e di edilizia (una nuova disciplina, fino al 31.7.2021, degli affidamenti di lavori, servizi e forniture; una procedura negoziata senza bando per tutte le prestazioni di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, l’aggiudicazione o l’individuazione definitiva del contraente entro il termine di sei mesi dall’avvio del procedimento, ecc.);
  • delle particolari misure di semplificazione procedimentale (si prevede che, per la maggior parte degli adempimenti burocratici, scaduti i termini previsti dalla legge, valga la regola del silenzio-assenso, con inefficacia degli atti tardivamente intervenuti; si introduce la conferenza di servizi semplificata, con la compressione dei tempi: tutte le amministrazioni coinvolte dovranno rispondere entro 60 giorni, ecc.), di sostegno e diffusione dell'amministrazione digitale (si prevede: l’accesso a tutti i servizi digitali della PA tramite SPID, Carta d’identità digitale (CIE) e tramite AppIO su smartphone; il domicilio digitale per i professionisti, anche non iscritti ad albi; la semplificazione e il rafforzamento del domicilio digitale per i cittadini; la presentazione di autocertificazioni, istanze e dichiarazioni direttamente da cellulare tramite AppIO; una piattaforma unica di notifica digitale di tutti gli atti della PA e via PEC degli atti giudiziari; la semplificazione della firma elettronica avanzata; regole omogenee per tutte le PA per gli acquisti informatici, la formazione digitale dei dipendenti pubblici e la progettazione dei servizi digitali ai cittadini; la semplificazione e il rafforzamento dell’interoperabilità tra banche dati pubbliche e misure per garantire piena accessibilità e condivisione dei dati tra le PA; la semplificazione e il rafforzamento della Piattaforma digitale nazionale dati, finalizzata a favorire l’utilizzo del patrimonio informativo pubblico, ecc.), nonché interventi di semplificazione in materia di responsabilità del personale delle amministrazioni;
  • alcune misure di semplificazione in materia di attività imprenditoriale, di ambiente e di green economy. 

Con DOSSIER n. 275 del 21.7.2020 del SENATO della Repubblica e della CAMERA dei Deputati vengono illustrati in dettaglio i contenuti dei 65 articoli del Decreto Semplificazioni. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Legge e del DOSSIER sopracitato, allegati alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGGE
DOSSIER

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Convertito in legge il DECRETO LEGGE n. 33 del 16 maggio 2020 contenente norme di contenimento epidemia da COVID-19

Legislazione

Con legge n. 74 del 14.7.2020, pubblicata nella G.U. n. 177 del 15.7.2020, è stato convertito il DECRETO LEGGE n. 33 del 16.5.2020, contenente norme su spostamenti e riaperture, adottato per contrastare gli effetti negativi causati dalla epidemia COVID-19 e contenente " Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19". 

Con la legge di conversione sono state confermate le varie disposizioni contenute nel DECRETO iniziale, valide fino al 31 luglio 2020, e relative a:

  • spostamenti e divieto di assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
  • modalità di svolgimento delle manifestazioni, eventi e spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli di carattere culturale, ludico, sportivo e fieristico, nonché ogni attività convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • possibilità per il sindaco di disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro;
  • modalità di svolgimento delle riunioni, delle funzioni religiose, delle attività economiche, produttive e sociali, delle attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado. 

Con la legge di conversione sono state introdotte solo alcune modifiche ed in particolare:

  • vengono estese alle attività dei servizi educativi per l'infanzia le modalità di svolgimento che disciplineranno le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado;
  • a decorrere dal 16 luglio 2020, data di entrata in vigore della legge, e fino al 31 luglio 2020, i proventi delle sanzioni amministrative relative alle violazioni delle disposizioni del decreto legge, ovvero dei decreti e delle ordinanze emanati in attuazione del decreto stesso, sono devoluti ai COMUNI quando le violazioni sono accertate da agenti dei Comuni. 

Riguardo alla riscossione delle sanzioni, la REGIONE VENETO, con nota prot. 290204 del 21.7.2020, ha comunicato ai Comuni che, “non avendo organi accertatori tra i propri ranghi diretti”, i proventi non saranno più devoluti alla Regione ed ha precisato che se i Comuni introiteranno tali proventi dovranno anche curare il “prosieguo del procedimento di applicazione delle sanzioni”. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del DECRETO LEGGE n. 33/2020 coordinato con la legge di conversione e alla nota regionale di precisazioni.

Allegati:
DL COORDINATO CON LEGGE
NOTA REGIONALE

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Convertito in legge il DECRETO LEGGE n. 34 del 19 maggio 2020, noto come DECRETO RILANCIO

Legislazione

Con legge n. 77 del 17.7.2020, pubblicata nella G.U. n. 180 del 18.7.2020, è stato convertito il DECRETO LEGGE n. 33 del 19.5.2020, noto come Decreto RILANCIO, adottato per contrastare gli effetti negativi causati dalla epidemia COVID-19 e contenente "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19”.

Con una interessante NOTA DI LETTURA pubblicata in data 23.7.2020, l’ANCI e l’IFEL hanno evidenziato le norme di interesse per gli enti locali, contenute nel DL, a seguito della conversione in legge del Decreto stesso, tra le quali si richiamano di seguito quelle di maggiore interesse per gli Uffici Attività Produttive e SUAP:

  • art. 151 - Differimento del periodo di sospensione della notifica degli atti e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione della licenza/autorizzazione amministrativa all’esercizio dell’attività/iscrizione ad albi e ordini professionali: confermata la proroga al 31 gennaio 2021 del termine per la notifica e per l’esecuzione dei provvedimenti di sospensione di atti autorizzativi all’esercizio di attività economiche e professionali di competenza dell’Agenzia delle Entrate;
  • art. 181 - Sostegno alle imprese di pubblico esercizio: confermata l’esenzione per i pubblici esercizi dal pagamento tassa occupazione suolo pubblico per il periodo da maggio ad ottobre 2020; introdotte specifiche disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche (vedi altro articolo in questa Newsletter);
  • art. 200 – Disposizioni in materia di trasporto pubblico locale: introdotta la norma con cui si prevede che dal 19 luglio 2020 e fino al 30 giugno 2021, in deroga all’articolo 87, comma 2, del codice  della strada, possono essere destinate ai servizi di linea per trasporto di persone anche le autovetture a uso di terzi di cui all'articolo 82, comma 5, lettera b), del medesimo codice, cioè le autovetture destinate al servizio di noleggio con conducente e taxi;
  • art. 264 - Liberalizzazione e semplificazione dei procedimenti amministrativi in relazione all’emergenza COVID-19: confermata la previsione di una serie di semplificazioni, valide dal 19 maggio 2020 (dalla data di entrata in vigore del decreto) fino al 31 dicembre 2020, in materia di:
    • Dichiarazioni sostitutive: nei procedimenti avviati su istanza di parte, che hanno ad oggetto l'erogazione di benefici economici comunque denominati, indennità, prestazioni previdenziali e assistenziali, erogazioni, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, prestiti, agevolazioni e sospensioni, da parte di pubbliche amministrazioni, in relazione all'emergenza COVID- 19, le dichiarazioni di cui agli articoli 46 (Dichiarazioni sostitutive di certificazioni) e 47 (Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà) del DPR n. 445/2000 sostituiscono ogni tipo di documentazione comprovante tutti i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dalla normativa di riferimento;
    • Termini per l’annullamento d’ufficio dei provvedimenti illegittimi: i provvedimenti amministrativi illegittimi ai sensi dell'art. 21-octies della legge n. 241/1990 (adottati in violazione di legge o viziato da eccesso di potere o da incompetenza), adottati in relazione all'emergenza Covid-19, possono essere annullati d'ufficio, sussistendone le ragioni di interesse pubblico, entro il termine di tre mesi, in deroga all'art. 21- nonies c. 1 della legge n. 241/1990;
    • Scia - termini di adozione dei provvedimenti di divieto di prosecuzione attività: qualora l'attività in relazione all'emergenza Covid-19 sia iniziata sulla base di una Segnalazione certificata di inizio attività – Scia di cui agli artt. 19 e seguenti della legge n. 241/1990 il termine per l'adozione dei provvedimenti previsti dal c. 4 del medesimo art. 19 (motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, sussistendone le ragioni di interesse pubblico) è di tre mesi, decorrenti dalla scadenza del termine per l'adozione dei provvedimenti di cui al c. 3 del medesimo articolo 19 (60 gg dal ricevimento della segnalazione);
    • Revoca del provvedimento amministrativo: per i procedimenti di cui alla lettera a) l'applicazione dell'articolo 21-quinquies della legge n. 241/1990 (revoca del provvedimento amministrativo) è ammessa solo per eccezionali ragioni di interesse pubblico sopravvenute;
    • Silenzio endoprocedimentale tra amministrazioni - obbligo di adozione del provvedimento conclusivo: nelle ipotesi di formazione del silenzio endoprocedimentale tra le amministrazioni, di cui all'articolo 17-bis, c. 2 (Silenzio assenso tra amministrazioni pubbliche e tra amministrazioni pubbliche e gestori di beni o servizi pubblici), ovvero di cui all'art. 14-bis, c. 4 e 5 (Conferenza semplificata) e 14 ter, c. 7 (Conferenza simultanea) della legge n. 241/1990, il responsabile del procedimento è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi del silenzio assenso;
    • Semplificazione in materia edilizia: la lettera f) introduce misure di semplificazione in materia di titoli abilitativi e procedure richieste dal Dpr 380 per l’avvio e realizzazione di interventi, anche edilizi;
    • Modalità dei controlli, anche successivi all’erogazione dei benefici: Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione in misura proporzionale al rischio e all'entità del beneficio, e nei casi di ragionevole dubbio, sulla veridicità delle dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47, anche successivamente all'erogazione dei benefici, comunque denominati, per i quali sono rese le dichiarazioni;
    • Decadenza dai benefici in caso di dichiarazione mendace: divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per i successivi 2 anni: La dichiarazione mendace comporta la revoca degli eventuali benefici già erogati nonché il divieto di accesso a contributi, finanziamenti e agevolazioni per un periodo di 2 anni decorrenti da quando l'amministrazione ha adottato l'atto di decadenza;
    • Norme penali in caso di dichiarazioni mendaci ed atti falsi: viene inasprita la relativa sanzione;
    • Modifiche al Codice dell’Amministrazione Digitale (Dlgs 82/2005): le pubbliche amministrazioni certificanti detentrici dei dati indicati nel comma 1 dell’art. 50 del Dlgs 82/2005 li rendono disponibili alle altre pubbliche amministrazioni e ai gestori di servizi pubblici attraverso la predisposizione di accordi quadro;
    • Acquisizione d’ufficio di informazioni, atti o documenti: nell'ambito delle verifiche, delle ispezioni e dei controlli comunque denominati sulle attività dei privati, la PA non richiede la produzione di informazioni, atti o documenti in possesso della stessa o di altra PA. È nulla ogni sanzione disposta nei confronti dei privati per omessa esibizione di documenti già in possesso dell'amministrazione procedente o di altra amministrazione. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del testo del DECRETO LEGGE n. 34/2020 coordinato con la legge di conversione, e alla nota di lettura ANCI-IFEL.

Allegati:
DECRETO LEGGE COORDINATO CON LEGGE DI CONVERSIONE
NOTA DI LETTURA ANCI-IFEL

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Commercio aree pubbliche

Varie

La legge di conversione del Decreto Rilancio proroga fino al 2032 le concessioni di posteggio ed esonera dal pagamento COSAP e TOSAP per i mesi di marzo ed aprile 2020

Legislazione

Con l’art. 181 della legge n. 77 del 17.7.2020, di conversione del Decreto Legge n. 34 del 19.5.2020, noto come Decreto Rilancio, sono state approvate le seguenti disposizioni in materia di commercio su aree pubbliche:

  • Comma 1-bis: i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l'utilizzazione del suolo pubblico per l'esercizio del commercio su aree pubbliche sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 30 aprile 2020, dal pagamento di TOSAP e COSAP;
  • Comma 1-ter: I Comuni rimborsano le somme versate nel periodo indicato al comma 1-bis;
  • Comma 4-bis: Le concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, se non già riassegnate ai sensi dell'intesa sancita in sede di Conferenza unificata il 5 luglio 2012, nel rispetto del comma 4-bis dell'articolo 16 del decreto legislativo 26  marzo 2010, 59,  sono rinnovate per la durata di dodici anni, secondo linee guida  adottate dal MISE  e  con modalità  stabilite dalle regioni  entro  il  30  settembre  2020, con  assegnazione  al soggetto titolare dell'azienda, sia che la conduca  direttamente  sia che l'abbia conferita in gestione temporanea, previa verifica  della sussistenza  dei  requisiti  di   onorabilità e   professionalità prescritti, compresa l'iscrizione ai registri  camerali  quale  ditta attiva ove non sussistano gravi e  comprovate  cause  di  impedimento temporaneo all'esercizio dell'attività;
  • Comma 4-ter: Nelle more di un generale riordino della disciplina del commercio su aree pubbliche, le Regioni hanno facoltà di disporre che i Comuni  possano  assegnare,  su  richiesta degli aventi titolo, in via prioritaria e in  deroga  ad  ogni  altro criterio, concessioni per posteggi  liberi,  vacanti  o di nuova istituzione, ove necessario, agli operatori, in possesso dei requisiti prescritti, che siano rimasti esclusi dai procedimenti di selezione previsti dalla vigente normativa ovvero che, all'esito dei procedimenti stessi, non abbiano conseguito la  riassegnazione  della concessione. 

La Regione Veneto, con nota prot. 285872 del 17.7.2020, ha richiamato l’attenzione dei Comuni sulle disposizioni suddette in attesa di acquisire le LINEE GUIDA che il Mise dovrà adottare entro il prossimo 30 settembre. 

Oltre alle modalità che la Regione dovrà stabilire secondo le Linee Guida ministeriali, attendiamo di conoscere anche le scelte della Regione in ordine alla facoltà prevista dal comma 4ter.

Allegati:
ARTICOLO 181
NOTA REGIONE

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La Regione risponde ad un quesito in merito ai settori merceologici per i quali è stata rilasciata una autorizzazione per commercio su aree pubbliche

Regione

In data 08 luglio 2020 la collega del SUAP del Comune di MOGLIANO VENETO ha formulato alla Regione il seguente quesito in materia di COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE:

“… Una ditta è in possesso di un'autorizzazione tipo A rilasciata nel 1998 per conversione di un'autorizzazione del 1979 rilasciata per 6 province venete. L'autorizzazione è per i settori alimentare e non, presumo ai sensi dell'art. 19 del Decreto 04/06/1993, n. 248 in cui si prevedeva di mantenere, in fase di conversione, lo stesso contenuto merceologico.

La concessione, atto separato rilasciato contestualmente all'autorizzazione, non indica il settore merceologico. Ho verificato i piani per il commercio su area pubblica. Il piano del 1997 prevede nella via dov'è collocato il posteggio in questione, solo posteggi non alimentari; … il successivo piano del 2003, dove una tabella dettaglia puntualmente la tipologia merceologica di ogni posteggio, il posteggio viene indicato come non alimentare.

La ditta sostiene che da sempre, oltre alle piante, nel periodo estivo aggiungono le angurie in virtù di quello che è scritto nell'autorizzazione.  Polizia Locale e ditta chiedono al mio ufficio chiarimenti.

Purtroppo sulle procedure di conversione non ho trovato molto materiale. La mia posizione sarebbe quella di considerare il piano e la concessione che prevedono per quel posteggio la tipologia non alimentare. La dicitura riportata nell'autorizzazione, derivante dalla conversione della vecchia licenza, permetterebbe loro di vendere le angurie in forma itinerante. Ritiene che questa interpretazione possa essere corretta?”.

La REGIONE VENETO con mail in data 10 luglio 2020 ha risposto al quesito suddetto precisando che:

"... si condivide in via generale l'interpretazione prospettata, poiché, secondo quanto previsto dalla vigente normativa regionale in materia di commercio su aree pubbliche,  e in particolare dall'articolo 2, comma 1 lettera a) della legge regionale 6 aprile 2001, n. 10 e successive modificazioni, lo svolgimento dell'attività commerciale ha luogo nel pieno rispetto delle disposizioni programmatorie comunali contenute nel piano del commercio su aree pubbliche, ivi comprese, pertanto, le disposizioni relative ai settori merceologici dei posteggi, che costituiscono parte integrante del predetto piano.

Ciò premesso, anche alla luce dei criteri di indirizzo in tal senso inviati ai Comuni con nota n. 213678 del 29 maggio 2020, considerata la delicata fase emergenziale in atto e i conseguenti effetti negativi che tale fase ha prodotto, e continua a produrre, nei confronti delle attività economiche, segnatamente commerciali, si invita tuttavia codesto Comune a voler valutare il caso concreto con la massima flessibilità tenendo conto di tutti gli elementi in fatto che lo caratterizzano, non ultima la possibilità per l'interessato di svolgere anche l'attività di vendita di prodotti alimentari, seppur in forma itinerante, come evidenziato nel quesito.

Occorre infatti tener conto dei sopravvenuti principi di liberalizzazione dell'attività commerciale, di cui ai decreti legge n. 138 del 2011, n. 201 del 2011 e n. 1 del 2012 sulla base dei quali l'attività è svolta senza limitazioni tra settori merceologici, salvo che per motivi imperativi di interesse generale che giustifichino l'introduzione di tali limitazioni.”.

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Commercio fisso

Vendite straordinarie

Nessun anticipo dell’inizio saldi estivi nella Regione Veneto, che inizieranno il 01 agosto 2020 e termineranno il 30 settembre 2020

Notizie di stampa

Come riportato in varie notizie di stampa, la REGIONE VENETO ha smentito in via ufficiale l’ipotesi di una possibile partenza anticipata dei saldi estivi a luglio 2020, la cui proposta (formulata dalla Regione Friuli) era stata approvata dalla Conferenza delle Regioni in data 20 luglio 2020.

L’Assessore regionale allo sviluppo economico ha infatti confermato l’avvio dei saldi dal 01 agosto 2020, come fissato a suo tempo, in accordo con gli operatori nella fase successiva alla pandemia da Covid-19, con  DGR n. 663 del 26.5.2020.

Invariato anche il termine del periodo di saldi, che resta fissato al 30 settembre 2020.

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Alcuni appunti su incontro di formazione su "L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI” di mercoledì 15.7.2020

Centro Studi Amministrativi MT

Mercoledì 15 luglio 2020 si è svolto l’incontro in modalità webinar rivolto a Funzionari ed Amministratori Comunali sul tema " L’AFFIDAMENTO DEGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI”. 

Durante l’incontro, moderato da Massimiliano Lorenzon, il relatore dott. Stefano Venturi ha illustrato e approfondito i vari argomenti indicati nel programma ed in particolare:

  • ha precisato che gli impianti sportivi comunali sono beni del patrimonio indisponibile dei Comuni e come tali devono essere gestiti con gli strumenti del diritto pubblico;
  • ha illustrato la distinzione che il CONI fa tra impianti sportivi ad uso agonistico ed impianti sportivi di esercizio;
  • ha illustrato le differenze tra impianti sportivi con rilevanza economica ed impianti privi di rilevanza economica e la conseguente tipologia di affidamento: concessione od appalto;
  • ha precisato che l’oggetto della prestazione può essere la “gestione dell’impianto” che comprende le attività propedeutiche ed accessorie all’uso dell’impianto per le attività sportive;
  • è stata illustrata una “soluzione interpretativa” di affidamento, che si distingue dall’appalto e dalla concessione, e che è quella dell’affidamento ad una Associazione Sportiva che si impegna a svolgere le attività di servizio a titolo gratuito; tale affidamento va regolamentato con un atto particolare denominato CONVENZIONE;
  • sono state illustrate le modalità per scegliere l’Associazione a cui affidare la gestione dell’impianto, per controllare che l’uso dell’impianto venga garantito a tutti in modo imparziale, e per gestire correttamente le spese di gestione;
  • è stata citata la legge 9/2016 e la modalità particolare di gestione in essa prevista, che è legata alla proposta di una Associazione che presenti un progetto di riqualificazione ritenuto meritevole dal Comune;
  • sono stati proposti degli schemi di delibera di giunta di indirizzo e di convenzione. 

Per un approfondimento, si rinvia alle slides e al materiale utilizzati durante l'incontro, che, per gli iscritti al corso, sono già disponibili nell'area riservata alla formazione del sito www.comunitrevigiani.it .

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Noleggio veicoli

Autobus con conducente

Nuove modalità di pagamento alla Regione dei contributi in materia di noleggio di autobus

Regione

Come noto a partire dal 01 luglio 2020 è diventato obbligatorio per tutte le Pubbliche Amministrazioni consentire ai privati e alle aziende di effettuare i pagamenti in modalità digitale tramite la piattaforma PagoPa, come disposto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD), istituito con il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 

Con nota prot. 285686 del 17 luglio 2020, inviata a tutti i Comuni, la Regione evidenzia le varie modalità  (portale MyPay della Regione, agenzia bancarie, sportelli ATM, uffici postali, ecc.) con cui i privati e le aziende possono effettuare pagamenti alle PP.AA. tramite il sistema PagoPa.

La Regione precisa che per il versamento a Regione e Comuni dei contributi in materia di noleggio autobus, previsti dalla L.R. 11/2009 e dalla L.R. 3/2013, è stato chiesto alla competente Direzione Regionale di configurare tali entrate nel sistema MyPay, ed invita i Comuni a notiziare di ciò le imprese interessate.

La Regione si impegna a comunicare ai Comuni l’effettiva attivazione delle nuove modalità di pagamento per i contributi in materia di noleggio autobus.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale sopracitata.

Allegati:
NOTA REGIONALE

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Polizia amministrativa

Varie

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce chiarimenti sulle modalità di vendita alcolici esercitabili con la licenza fiscale ex art. 29, comma 2, del d.to lgs 504/95

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con nota del 6 luglio 2020, n. 222999/RU, l'Agenzia delle Dogane e Monopoli fornisce alle Associazioni di categoria alcuni chiarimenti in materia di attività ricomprese nella licenza di esercizio ex art. 29, comma 2, del D.Lgs. n. 504/95 rilasciata dall’ Ufficio delle dogane.

L’ADM precisa che nella licenza suddetta sono ricomprese sia le attività di vendita di alcolici, sia le attività di somministrazione di alcolici presso bar, ristoranti ed esercizi similari, sia la consegna – diffusasi nel periodo di emergenza COVID-19 -  delle bevande alcoliche al domicilio del consumatore finale.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura della nota dell'Agenzia delle Dogane e Monopoli, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA ADM

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Turismo e strutture ricettive

Varie

Aggiornamento Albo Regionale delle Pro Loco alla data del 30 giugno 2020

Regione

Con il Decreto n. 174 del 07 luglio 2020 del Direttore Direzione Turismo, pubblicato nel BUR n. 102 del 10 luglio 2020, è stato aggiornato alla data del 30 giugno 2020 l'Albo regionale delle Associazioni Pro Loco con la nuova iscrizione, ai sensi degli artt 4 e 5 della legge regionale 22 ottobre 2014 n. 34 "Disciplina delle Associazioni Pro Loco" e della deliberazione n 183 del 23 febbraio 2016, di una Pro Loco in provincia di Verona. 

Il numero di PRO LOCO della provincia di Treviso rimane invariato a 97 unità mentre sale a 520 unità nell'intera Regione, rispetto alle 519 unità risultanti dal DDR 88 del 04 marzo 2020 (precedente decreto di aggiornamento). 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegato provvedimento regionale nonché dell’ALBO regionale.

Allegati:
DDR
ALLEGATO DDR
ALBO AGGIORNATO

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Altre categorie

Varie

Il Ministero dell’Interno ha approvato le nuove norme tecniche di prevenzione incendi per edifici sottoposti a tutela ed occupati da biblioteche, musei ed altro.

Ministero

Con D.M. in data 10 luglio 2020, pubblicato nella G.U. N. 183 del 22.7.2020, il MINISTERO DELL'INTERNO ha approvato le “Norme tecniche di prevenzione incendi per gli edifici sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere musei, gallerie, esposizioni, mostre, biblioteche e archivi, ai sensi dell’articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139″ aggiornando quelle approvate in precedenza con il D.M. 03 agosto 2015. 

Il D.M. entra in vigore il 21 agosto 2020 (30^ giorno successivo a quello di pubblicazione nella G.U.) e le nuove norme possono essere applicate in alternativa alle specifiche norme tecniche di prevenzione incendi di cui al Decreto Interministeriale 20 maggio 1992, n. 569, e al DPR 30 giugno 1995, n. 418. 

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura del Decreto Ministeriale e del relativo allegato.

Allegati:
DM e ALLEGATO

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