Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 6 in data 15.03.2020

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Interventi legislativi per contrastare la diffusione del COVID-19 (CORONAVIRUS)

Centro Studi Amministrativi MT

Come noto, a partire dal 31 gennaio 2020 c'è stato un susseguirsi di provvedimenti contenenti misure di contrasto alla diffusione del COVID-19 (Coronavirus) e relative indicazioni operative, che di seguito vengono riportati in ordine cronologico:

  1. 31.01.2020: la Delibera del Consiglio dei Ministri con la quale è stato dichiarato lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

  2. 22.02.2020: la Circolare n. 5443 del Ministero della Salute contenente le prime indicazioni operative per la pulizia degli ambienti;

  3. 23.02.2020: il Decreto Legge n. 6, convertito successivamente nella legge n. 13 del 05.3.2020, con il quale sono individuate le misure urgenti per evitare la diffusione del COVID-19;

  4. 23.02.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione, in attuazione del DL 6/2020;

  5. 23.02.2020: l'Ordinanza n. 1 del Ministro della Salute a firma congiunta con il Presidente della Regione Veneto, contenente misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  6. 24.02.2020: la Nota prot. 87906 della Regione Veneto, contenente chiarimenti all'Ordinanza n. 1;

  7. 25.02.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente ulteriori misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione;

  8. 27.02.2020: la Nota prot. 94914 della Regione del Veneto, contenente precisazioni sull'obbligo di disinfezione giornaliera dei mezzi di trasporto pubblico (treni, autobus, ecc.);

  9. 01.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, contenente misure urgenti di prevenzione del contagio e alcune misure di informazione e prevenzione;

  10. 02.3.2020: l'Avviso dell'Ufficio Sport della Presidenza Consiglio dei Ministri, contenente alcune precisazioni sulle misure previste dal DPCM 01.3.2020 in materia di sport;

  11. 02.3.2020: il Decreto Legge n. 9, contenente misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19;

  12. 02.3.2020: il Comunicato Stampa della Conferenza Episcopale Triveneto sull'emergenza Coronavirus;

  13. 04.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale sono aggiornate le misure previste dal DPCM del 01.3.2020, al fine di garantire uniformità nell’attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

  14. 08.3.2020: il Decreto Legge n. 11, contenente misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attivita' giudiziaria;

  15. 08.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono individuate ulteriori misure anche a carattere nazionale;

  16. 08.3.2020: la Nota prot. 109448 della Regione del Veneto, con la quale viene inviata al PCM e al Ministro della Salute una Relazione del Comitato Tecnico Scientifico Regionale in data 27.02.2020, con la quale viene chiesto che le province venete di Treviso, Venezia e Padova siano escluse dalla zona rossa;

  17. 08.3.2020: la Direttiva del Ministro dell'Interno indirizzata ai Questori, contenente indirizzi per l'attuazione del DPCM 08.3.2020;

  18. 08.3.2020: la nota del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli) con la quale è stato approvato il modulo di autocertificazione che dovrà essere compilato per giustificare ogni spostamento sul territorio;

  19. 08.3.2020: l’Ordinanza del Questore di Treviso contenente i criteri di attuazione di quanto disposto dal DPCM 08.3.2020;

  20. 09.3.2020 il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono estese all'intero territorio nazionale le misure previste dal DPCM del 08.3.2020;

  21. 09.3.2020: l’Ordinanza del Questore di Treviso che integra i criteri di attuazione contenuti nell’Ordinanza del 08.3.2020 (vedi punto 16);

  22. 09.3.2020: il Decreto Legge n. 14, con il quale sono state approvate "Disposizioni urgenti per il potenziamento del Servizio sanitario nazionale in relazione all'emergenza COVID-19", tra le quali l'art. 15 prevede la sanzione della chiusura da 5 a 30 giorni per i pubblici esercizi o le attività commerciali i cui gestori non rispettino le misure restrittive in vigore;

  23. 11.3.2020: la nota prot. 20187 della Prefettura di Treviso, con la quale vengono fornite alcune precisazioni sui contenuti dei DPCM del 08 e 09 marzo 2020;

  24. 11.3.2020: il DPCM a firma congiunta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della Salute, con il quale vengono individuate ulteriori misure di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale (sospensione di alcune attività commerciali al dettaglio, servizi di ristorazione, servizi alla persona);

  25. 12.3.2020: l’Ordinanza del Questore di Treviso che integra i criteri di attuazione contenuti nell’Ordinanza del 08.3.2020 in base a quanto disposto dal DPCM dell’11.3.2020;

  26. 12.3.2020: Direttiva del Capo di Gabinetto del Ministero dell'Interno (Piantedosi) con la quale vengono fornite alcune precisazioni in ordine alle misure restrittive contenute nei recenti provvedimenti;

  27. 13.3.2010: la nota prot. 20701 della Prefettura di Treviso, con la quale vengono fornite indicazioni sulla disciplina sanzionatoria introdotta da alcuni dei provvedimenti in precedenza elencati:

  28. 14.3.2020: la nota del Capo della Polizia presso il Ministero dell'Interno (Gabrielli), che contiene indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa finalizzati a garantire l'osservanza delle misure di contrasto al Covid-19;

  29. 14.3.2020: la nota prot. n. 20875 della Prefettura di Treviso, con la quale sono fornite ai Comuni le indicazioni per lo svolgimento dei controlli di polizia amministrativa.

Relativamente alla nota della Regione di cui al punto 8, si propone in allegato un modello, in formato editabile, predisposto dal Gruppo Lavoro Attività Produttive, utilizzabile come scheda di monitoraggio settimanale delle attività di sanificazione sui mezzi di trasporto pubblici.

I provvedimenti indicati ai punto 15 (DPCM 08 marzo 2020) e 24 (DPCM 11.3.2020) hanno introdotto notevoli restrizioni anche in materia di attività produttive.

Relativamente al punto 18, si allega il file, sia in formato pdf che in formato editabile, del modulo di autocertificazione, aggiornato con i riferimenti del DPCM 09 marzo 2020.

Si allega inoltre anche un elenco di link utili per collegarsi a siti contenenti informazioni sulla questione (Governo, Regione, Ulss, ecc.), tra i quali si segnala il sito della Presidenza del Consiglio dei Ministri dove si possono consultare le FAQ, tenendo comunque conto che queste ultime sono in costante aggiornamento.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, che - limitatamente a quelli di cui è consentita la divulgazione - vengono allegati alla presente e resi disponibili, con eventuali ulteriori e successivi aggiornamenti, anche nel sito di UNICOPERLIMPRESA, Area ATTIVITA' PRODUTTIVE, Ramo CORONAVIRUS, Procedimento 000 Coronavirus - documentazione e modelli.

Allegati:
AUTOCERTIFICAZIONE SPOSTAMENTI
LINK UTILI
MODULO MONITORAGGIO MEZZI TRASPORTO
PROVVEDIMENTI

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Sospesi tutti gli incontri di formazione di marzo 2020

Associazione Comuni MT

Con nota prot. 149 del 10.3.2020 l'Associazione Comuni Marca Trevigiana ed il Centro Studi Amministrativi hanno comunicato ai Comuni che tutte le attività di formazione programmate per questo mese di marzo 2020 sono sospese a causa dalle disposizioni emanate per contrastare il COVID-19.

Si stanno cercando altre modalità per poter svolgere eventi formativi tra le quali è stata presa in considerazione anche la modalità on line.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della nota sopraindicata.

Allegati:
NOTA

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Varie

Modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa e "solidarietà digitale"

Ministero

In questo periodo, caratterizzato da molte misure restrittive introdotte dal Governo per contrastare il diffondersi del COVID-19, c'è un continuo richiamo a favorire il ricorso a modalità flessibili di svolgimento della prestazione lavorativa.

Con Circolare n. 1/2020 del 04.3.2020, il Ministro per la Pubblica Amministrazione fornisce utili chiarimenti su misure e strumenti a cui le PPAA possono ricorrere per incentivare il ricorso a modalità flessibili di lavoro ed in particolare:

  • riprende le disposizioni della legge 124 del 07.8.2015, la quale prevedeva misure (divenute obbligatorie con il D.L. n. 9 del 02.3.2020) per favorire l'attuazione del telelavoro nelle PPAA;
  • evidenzia le forme che facilitano modalità flessibili di svolgimento a distanza della prestazione lavorativa, tra le quali rientrano il "ricorso al lavoro agile" e la partecipazione da remoto a riunioni di lavoro;
  • richiama la Direttiva n. 1 del 25.02.2020 del Ministro per la P.A. e alcuni successivi provvedimenti adottati per contrastare la diffusione del COVID-19, che contengono l'invito alle PPAA a potenziare il ricorso al "lavoro agile";
  • invita le PPAA a comunicare entro sei mesi al Dipartimento della funzione pubblica le misure adottate.

Con nota pervenuta ai Comuni in data 13.3.2020, i Presidenti dell'Assoc. Comuni Marca Trevigiana-Centro Studi Amministrativi e del Consorzio Bim Piave Treviso-AOO BIMdigitalPA, segnalano ai Comuni l'iniziativa denominata "solidarietà digitale AGID", con la quale il Ministro per l'Innovazione Tecnologica e la Digitalizzazione, grazie anche al supporto tecnico dell'Agenzia per l'Italia Digitale, propone - attraverso uno specifico sito - soluzioni e servizi innovativi con i quali è possibile migliorare la vita delle persone.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dei provvedimenti suindicati, allegati alla presente.

Allegati:
DIRETTIVA
CIRCOLARE
.
NOTA

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Note dell'ANCI e dell'UPI di lettura della legge di conversione del D.L. "Milleproroghe 2020"

Altro

Come riportato nella Newsletter n. 5 del 01.3.2020, il Decreto Legge n. 162 in data 30.12.2019 è stato approvato in via definitiva dal Senato in data 26 febbraio 2020 e le principali novità che riguardano anche le attività produttive sono relative all'adeguamento antincendio per gli alberghi, al Canone Unico Comunale, ai Distretti Turistici e agli Elenchi speciali per le professioni sanitarie.

Il Decreto è stato convertito nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, pubblicata nella G.U. n. 51 del 29.02.2020.

Con nota in data 03.3.2020, l'ANCI ha analizzato le norme contenute nella legge di conversione ritenute di maggior interesse per gli enti locali.

Con nota in data 03.3.2020, l'Unione Province Italiane (UPI) ha analizzato le norme contenute nella legge di conversione ritenute di maggior interesse per le province.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura delle note ANCI e UPI, allegate alla presente.

Allegati:
NOTA UPI
NOTA ANCI

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Polizia amministrativa

Varie

Il MISE pubblica una raccolta di FAQ sulle manifestazioni a premio di competenza ministeriale

Ministero

In data 13 febbraio 2020 il MISE ha pubblicato nel proprio sito una raccolta di FAQ sulla normativa che disciplina le MANIFESTAZIONI A PREMIO di competenza ministeriale (concorsi e operazioni a premio) e che riguardano principalmente:

  • argomenti e informazioni generali (deleghe, associazione);
  • premi (natura, modalità di assegnazione, ONLUS, presenza del notaio o funzionario camerale);
  • cauzione;
  • regolamento della manifestazione;
  • modalità di svolgimento;
  • adempimenti amministrativi;
  • esclusioni;
  • manifestazioni vietate;
  • sanzioni;
  • manifestazioni non di competenza del Ministero dello Sviluppo Economico;
  • regime fiscale. 

Per un approfondimento si rinvia alla lettura della raccolta di FAQ, distinta in due parti: una su informazioni generali delle manifestazioni e una su gestione telematica delle comunicazioni.

Allegati:
FAQ SU INFO GENERALI
FAQ SU GESTIONE TELEMATICA

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Commercio fisso

Varie

Apertura termini presentazione domande iscrizione nell’Elenco Regionale dei luoghi storici commercio per anno 2020

Regione

Come noto, l’art. 11 della legge regionale n. 50 del 28.12.2012 relativa a “POLITICHE PER LO SVILUPPO DEL SISTEMA COMMERCIALE NELLA REGIONE DEL VENETO”, tratta dei LUOGHI STORICI DEL COMMERCIO e prevede che la Giunta regionale aggiorni un apposito elenco regionale di tali luoghi.

Con DGR n. 696 del 13 maggio 2014 sono state approvate le modalità operative di individuazione luoghi storici e di iscrizione nell’elenco regionale.

In data 06.02.2020 la REGIONE ha pubblicato nel proprio sito l'ELENCO dei luoghi storici del commercio, aggiornato al 04.02.2020, allegato alla presente.

Con nota prot. 105789 del 05.3.2020, inviata a tutti i Comuni, la Regione rende noto che le imprese interessate possono presentare domanda di iscrizione nell’elenco regionale dei luoghi storici del commercio a partire dal 01 aprile 2020 e fino al 30 aprile 2020, mediante invio dell’apposito modulo alla Regione e, per conoscenza, al Comune.

La Regione chiede ai Comuni di segnalare eventuali cessazioni definitive o variazioni sostanziali di tipologia delle attività già iscritte nell'elenco in questione.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale sopracitata.

Allegati:
NOTA
ELENCO

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Consumo sul posto in esercizi di vicinato: sentenze del TAR LAZIO ed articolo del dr. DEODATI

TAR

Con sentenza n. 2619 in data 04.02.2020, pubblicata il giorno 28.02.2020, il TAR LAZIO ha esaminato il ricorso di una società titolare di un laboratorio di gastronomia in forma artigianale, nonché attività di esercizio di vicinato mediante vendita al dettaglio di generi vari, che chiedeva l'annullamento del provvedimento in data 17.01.2019 con il quale il Comune di ROMA aveva disposto la "cessazione dell'attività di somministrazione abusivamente intrapresa" poiché la Polizia locale aveva accertato la presenza di una sala con tavoli, sedie, presenza di menù sui tavoli.

Il TAR dopo una attenta disamina della questione, ha respinto il ricorso per vari motivi ed ha evidenziato in particolare quanto segue: la concreta tipologia di arredi e di offerta desumibile dal menu, di evidente natura “ristorativa”; l’assenza di alimenti all’interno del bancone; la cottura e preparazione espressa degli alimenti nei locali cucina e la loro vendita a porzione e non per peso né per unità di misura; il consumo sul posto di prodotti di propria produzione da parte di esercente non iscritto all’albo degli artigiani alimentari; il consumo di birre artigianali presenti su tutti i tavoli.

Con altra sentenza, la n. 1116 del 19.11.2019, pubblicata il 27.01.2020, il TAR LAZIO-Roma ha esaminato il ricorso di una società titolare di una gastronomia e di un esercizio di vicinato, la quale aveva chiesto l'annullamento del provvedimento del Comune di ROMA con il quale era stata "ordinata la cessazione dell'attività di somministrazione abusivamente intrapresa.." in quanto era stato rilevato l'utilizzo di tavoli con sedute abbinabili.

In questo caso il TAR ha accolto questo ricorso per vari motivi ed ha evidenziato in particolare quanto segue:

  • il servizio assistito non comprende solo la presenza del cameriere, ma anche l'insieme degli arredi e delle suppellettili;
  • i requisiti, soggettivi ed oggettivi, richiesti per aprire un esercizio di vicinato e per avviare un’attività di somministrazione sono differenti e certamente più gravosi per l'attività di somministrazione(requisiti morali, sorvegliabilità, servizi igienici);
  • l'esatta individuazione delle diverse fattispecie del consumo sul posto di prodotti alimentari presso rivendite di generi alimentari o laboratori artigianali di produzione di generi alimentari è rivolta a prevenire fenomeni elusivi che utilizzino l’esercizio di vendita come un vero e proprio ristorante o esercizio di somministrazione;
  • gli organi accertatori non hanno specificato il numero di tavoli e sedie utilizzati per il consumo sul posto, la tipologia degli stessi, l’entità della superficie destinata al consumo sul posto rispetto a quella complessiva, la presenza o meno di avventori, la presenza di un menù di tipo ristorativo e la presenza di altri elementi (ad es. vino ed alcolici di varia gradazione messi disposizione per il consumo) comprovanti un contesto organizzativo funzionale ad una vera e propria somministrazione più che ad un consumo sul posto.

La sentenza 1116 è stata ripresa ed analizzata anche in uno specifico e dettagliato articolo scritto il 28.02.2020 dal dr. Michele Deodati, Responsabile SUAP di Unione di Comuni e Vicesegretario comunale nonché autore di numerose pubblicazioni in materia, che gentilmente ce l'ha inviato.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura delle sentenze del TAR e dell'articolo del dr.Deodati.

Allegati:
SENTENZA 1116
SENTENZA 2619
ARTICOLO

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Varie

Con il "Milleproroghe 2020" è stato prorogato al 30.9.2020 il termine di cui Decreto-Crescita

Legislazione

Nella legge 28 febbraio 2020, n. 8, di conversione del D.L. 162/2019 (Milleproroghe) l'art. 1, comma 10-sexies ha prorogato per il 2020 del termine di richiesta agevolazioni per attività commerciali prevedendo quanto segue: "...Al comma 9 dell’articolo 30-ter del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni: a) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « Per l’anno 2020 la richiesta di cui al primo periodo può essere presentata fino al 30 settembre»; b) al secondo periodo, le parole: « periodo precedente » sono sostituite dalle seguenti: « primo periodo ».

La disposizione suddetta proroga,  solo per il 2020, dal 28 febbraio 2020 al 30 settembre 2020, il termine di cui al dl n. 34/2019 (art. 30-ter, comma 9) per la presentazione al Comune competente della richiesta di accesso alle agevolazioni per la riapertura e l'ampliamento di attività commerciali, artigianali e di servizi previste a favore dei soggetti esercenti le predette attività, al fine di promuovere le economie locali in Comuni fino a 20.000 abitanti.

Per gli anni successivi al 2020, il termine per la presentazione delle domande rimane invariato.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'art. 30ter del D.L. 34/2019, allegato alla presente.

Allegati:
ARTICOLO 30-TER

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Per il CDS la sorvegliabilità manca quando la corte interna di accesso al pubblico esercizio consente anche l'accesso ad abitazioni civili

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 1395 in data 17.12.2019, pubblicata il 25.02.2020, il CONSIGLIO DI STATO, V Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • il titolare di una ditta individuale presenta il 21.12.2017 all'Ufficio dell'UTI, Unione Territoriale Intercomunale (di cui fa parte il Comune di Udine) una SCIA per apertura esercizio di somministrazione;
  • il 02 febbraio 2018 la Polizia Locale riscontrava la carenza dei requisiti di sorvegliabilità;
  • il 17 luglio 2018 l'UTI sospende l'attività per consentire il ripristino dei requisiti di sorvegliabilità;
  • il titolare presenta ricorso al TAR Friuli contro il provvedimento di sospensione per vari motivi tra i quali la violazione dell’art. 19 della legge 241/1990, per aver l’amministrazione disposto la sospensione dell’attività quando era ormai decorso il termine di sessanta giorni dal ricevimento della SCIA;
  • il Tar con sentenza n. 330 del 29.10.2018 respinge il ricorso in quanto ritiene che manchi il requisito della "sorvegliabilità dell’ingresso al locale dall’esterno, per essere lo stesso situato all’interno di una corte privata ... cui era possibile accedere attraverso due portoni ....e per la presenza, nella corte, prima di accedere al locale commerciale, di una porta a vetri che conduce ai piani superiori ove sono appartamenti privati" e ritiene di qualificare il provvedimento impugnato come un provvedimento "di annullamento in autotutela ex art. 21 – nonies l. 7 agosto 1990, n. 241, non vincolato negli stretti limiti temporali stabiliti dall’art. 19, comma 3, l. n. 241 cit.";
  • il ricorrente presenta quindi ricorso al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni ed in particolare perché l’art. 1 del Decreto del Ministro dell'Interno n. 564 del 17.12.1992 ((Regolamento concernente i criteri di sorvegliabilità dei locali adibiti a pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande) impone esclusivamente che le porte e gli ingressi del locale commerciale non consentano l’accesso a luoghi privati, e non, invece, la presenza di ingressi privati adiacenti all’ingresso del locale commerciale.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la corte interna di accesso al locale commerciale consentiva anche l’accesso ad abitazioni civili, così rendendo difficile l’immediato controllo dalla pubblica via del locale per i profili di ordine e sicurezza;
  • la disposizione regolamentare pone un limite preciso che non lascia dubbi interpretativi laddove stabilisce che gli ingressi “… non possono essere utilizzati per l’accesso ad abitazioni private”.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Per il TAR Veneto è legittima una attività di conservazione urne cinerarie per finalità lucrative, recependo specifica sentenza della Corte di Giustizia Europea

TAR

Con sentenza n. 128 in data 21.11.2019, pubblicata il 04.02.2020, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società , che gestisce un nuovo servizio per i cittadini consistente nella custodia e conservazione delle ceneri dei defunti presso delle sedi dislocate in contesti residenziali in ambito urbano, che chiedeva l'annullamento della delibera consiliare del 30.11.2015 con la quale il Comune di PADOVA ha modificato il Regolamento comunale dei servizi cimiteriali nella parte in cui sostituisce l'art. 52 del Regolamento, prevedendo in modo espresso che “non è in nessun caso consentito all’affidatario demandare a terzi la conservazione dell’urna cineraria" e stabilendo che “in nessun caso la conservazione di urne cinerarie può avere finalità lucrative, e pertanto non sono ammesse attività economiche che abbiano ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale”.

La società ricorrente contesta il Regolamento del Comune per vari motivi ed in particolare per:

  • aver ricevuto inizialmente dei riscontri positivi circa la possibilità di avviare tale attività economica sia da dirigenti che da amministratori del Comune, e di aver inaugurato cinque di questi esercizi denominati “Luoghi della Memoria” dislocati in diversi quartieri della città.
  • violazione dell’art. 2 della Costituzione, dell’art. 343, comma 2, del RD 27 luglio 1934, n. 1265, dell’art. 3, comma 1, lett. e), della legge 30 marzo 2001, n. 130, degli artt. 3 e 49 della legge regionale 4 marzo 2010, n. 18,
  • violazione della libertà di iniziativa economica sancita dall’art. 41 della Costituzione, perché viene ingiustificatamente impedita l’attività economica del ricorrente senza una norma di legge che la vieti;
  • sviamento perché la modifica normativa è stata assunta all’esclusivo scopo di contrastare l’iniziativa della ricorrente.

La questione è stata rinviata alla Corte di Giustizia Europea sul rilievo che in alcuni degli Stati membri un’attività commerciale come quella svolta dalla ricorrente è consentita, e la Corte con sentenza Sez. III, 14 novembre 2018 ha osservato che una normativa nazionale che vieta ai cittadini dell’Unione di fornire un servizio di conservazione di urne cinerarie in uno Stato membro istituisce una restrizione alla libertà di stabilimento e tale restrizione non è giustificata dalle ragioni imperative di interesse generale addotte dal Governo italiano e attinenti alla tutela della salute, alla necessità di garantire il rispetto dovuto alla memoria dei defunti e alla tutela dei valori morali e religiosi prevalenti in Italia.

Il TAR ha pertanto accolto il ricorso annullando il provvedimento impugnato in quanto deve ritenersi illegittimo un divieto che proibisca ogni attività esercitata con finalità lucrative avente ad oggetto, anche non esclusivo, la conservazione di urne cinerarie a qualsiasi titolo e per qualsiasi durata temporale, mentre ha respinto la domanda risarcitoria per difetto dell’elemento soggettivo in capo all’Amministrazione.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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