Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 17 in data 01.09.2019

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Convegno di aggiornamento su "azioni di contrasto al gioco d'azzardo" per lunedì 23-9-2019

Centro Studi Amministrativi MT

Si segnala che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza per LUNEDI' 23 settembre 2019, presso l'Auditorium della Provincia di Treviso, un Convegno rivolto a Sindaci, Assessori e Funzionari degli Uffici Attività Produttive, Polizia Locale, Servizi Sociali sul tema "RETI ISTIITUZIONALI COME RISORSA NEL CONTRASTO DEL DISTURBO DA GIOCO D''AZZARDO: veriifica percorsi attuati e possiibili nuovi interventi di prevenzione".

Al Convegno interverranno come relatori la dott..ssa Michela Frezza, Direttore del Dipartimento per le dipendenze ULSS n. 2, il dott. Paolo Jarre, Direttore Dipartimento Dipendenze della ASL TO3, e l'avv.. Gigliola Osti, Consulente giuridico dell’Associazione Comuni della Marca Trevigiana.

La partecipazione è gratuita ma l’iscrizione è obbligatoria da effettuarsi nella sezione formazione sul sito www.comunitrevigiani.it .

Si allega folder illustrativo per ulteriori dettagli sull’iniziativa.

Allegati:
FOLDER

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Legge Regionale 22/2002

Varie

Anche per il TAR VENETO la legge 175/1992 sulla pubblicità sanitaria è una normativa ancora in vigore e non è viziata da incostituzionalità

TAR

Dopo il TAR LIGURIA (sentenza 384 del 29.4.2019, vedi Newsletter n. 10 del 19.4.2019) anche il TAR VENETO si è pronunciato su un ricorso in cui si contestava la legge 175/1992 sulla pubblicità sanitaria.

Con sentenza n. 926 in data 27.6.2019, pubblicata il giorno 19.8.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società, titolare di ambulatorio odontoiatrico, la quale chiedeva l'annullamento del provvedimento del Comune di Monselice in data 07.01.2019 con il quale era stata disposta la sospensione per un periodo di sei mesi dell’attività di ambulatorio odontoiatrico dell’attività ex art. 4, comma 2, e art. 5, comma 5, della legge n. 175 del 1992 in quanto "come segnalato ... dall'Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri .... l'ambulatorio odontoiatrico, .... aveva diffuso, tramite il quotidiano .... un annuncio che pubblicizzava l’attività della struttura senza indicare il nominativo del direttore sanitario...".

La società ricorrente contesta il provvedimento del Comune per varie ragioni (violazione di legge, erroneità dell'istruttoria,eccesso di potere, incostituzionalità, ecc.) e in particolare perché:

  • l'art. 5, comma 5, della L. n. 175/1992 non sarebbe più vigente in ragione della sua implicita abrogazione ad opera della sopravvenuta disciplina in materia di pubblicizzazione delle attività professionali;
  • l’art. 5, comma 5, della L. n. 175/1992 violerebbe gli artt. 3, 41 e 97 Cost. in quanto sarebbe in contrasto con i canoni costituzionali di congruità, proporzionalità e coerenza interna (art. 3), sarebbe ingiustamente lesiva della libertà di iniziativa economica (art. 41) e contrasterebbe con i principi di adeguatezza dell’azione amministrativa (art. 97).

Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:

  • come chiarito dal Consiglio di Stato con la sentenza n. 3467 del 2018, le norme di cui all’articolo 4 della legge n. 175 del 1992, non possono ritenersi abrogate implicitamente dalle successive norme di liberalizzazione che hanno riguardato la pubblicizzazione delle attività professionali;
  • il Consiglio di Stato, ha, inoltre, evidenziato che “…Resta ferma, poi, la previsione di cui all’art. 4, comma 2, secondo cui “È in ogni caso obbligatoria l'indicazione di nome, cognome e titoli professionali del medico responsabile della direzione sanitaria”. Tale disposizione non contrasta affatto con i principi di liberalizzazione introdotti dalla normativa del 2006, ma intende definire alcuni contenuti minimi del messaggio pubblicitario;
  • la prospettata questione di legittimità costituzionale appare manifestamente infondata posto che la libera iniziativa economica privata deve svolgersi - ex art. 41 Cost. - nell’ambito dei controlli che la legge appresta al fine di assicurarne l’esercizio nel rispetto dei diritti fondamentali dell’individuo, tra cui rientra il diritto alla salute (art. 32 Cost.);
  • l’obbligatorietà dell’indicazione, nel caso di pubblicità dell’attività delle strutture sanitarie, del nominativo del medico responsabile della direzione sanitaria della struttura è stata prevista dal legislatore, considerata la posizione di rilevo in sede organizzativa e i relativi poteri del direttore sanitario, quale strumento di tutela della trasparenza e correttezza della scelta degli utenti in relazione alla struttura cui rivolgersi per le prestazioni sanitarie, in modo che gli utenti possano consapevolmente orientare la propria scelta, avendo a disposizione anche le informazioni relative al soggetto che, nell’ambito della struttura, riveste una posizione di coordinamento e controllo;
  • la sanzione prevista dal legislatore all’art. 5, comma 5, della legge n. 175/1992 non appare incongrua o sproporzionata rispetto alla finalità di tutela del diritto fondamentale alla salute che la sottende. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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Polizia amministrativa

Spettacoli viaggianti

Il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attrazioni dello spettacolo viaggiante

Ministero

Con Decreto in data 18.7.2019, pubblicato nella G.U. n. 188 del 12.8.2019, il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali ha aggiornato l'elenco delle attivita' spettacolari, dei trattenimenti e delle attrazioni di cui all'art. 4 della legge 18 marzo 1968 n. 337 con l'inserimento della seguente nuova attrazione:

  • «Sezione I - Medie attrazioni (Ottovolante con vetture girevoli (Compact spinning coaster)). - "Strutture metalliche di diversa altezza collegate fra loro che sostengono un percorso multiforme su binario o rotaia con salite, discese e curve, sottopassaggi. Le vetture, a piu' posti, sono dotate di carrello con ruote snodate-portanti-direzionali e di sicurezza. Le vetture singole o collegate sono libere di ruotare su se stesse; sono spinte al punto piu' alto del percorso tramite ruote gommate motorizzate ed effettuano la discesa per inerzia o per mezzo di ruote motorizzate posizionate lungo il percorso. L'altezza massima da terra del binario non deve essere superiore ai 6 metri"».

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale.

Allegati:
DECRETO MINISTERIALE

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Varie

Per la Corte di Cassazione il gestore di pubblico esercizio commette un reato se non impedisce gli schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Terza sezione Penale, con sentenza n. 28570 del 09.5.2019, pubblicata il 02.7.2019, ha esaminato il ricorso presentato da due esercenti di un locale di pubblico spettacolo avverso la sentenza del 3 luglio 2018 con la quale il Tribunale di Firenze li aveva condannati per il reato di cui agli artt. 110, 81 capoverso e 659, comma 1, del Codice penale, per aver diffuso musica in mancanza di adeguata insonorizzazione e per non aver impedito assembramenti rumorosi di persone.

I ricorrenti contestano la sentenza per vari motivi e in particolare perché:

  • dalla compiuta istruttoria era emersa l'insussistenza del turbamento della tranquillità pubblica, atteso che dall'esterno del locale non si percepiva la musica, né erano state riscontrate anomalie degne di rilievo;
  • quanto al contestato omesso impedimento degli schiamazzi all'esterno del locale, non vi era in merito alcun potere di vigilanza né di intervento.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la contravvenzione di cui all'art. 659, comma primo, cod. pen., è reato che si può consumare anche con un'unica condotta rumorosa o di schiamazzo recante, in determinate circostanze, un effettivo disturbo alle occupazioni o al riposo delle persone, in quanto non è necessaria la prova che il rumore abbia concretamente molestato una platea più diffusa di persone, essendo sufficiente l'idoneità del fatto a disturbare un numero indeterminato di individui;
  • risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati degli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne;
  • la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Strutture non alberghiere

La Regione ha corretto la tempistica necessaria per ottenere la classificazione dei rifugi alpini

Regione

Con DGR n. 1127 del 30.7.2019, pubblicata nel BUR n. 97 DEL 27.8.2019, la REGIONE VENETO ha modificato la DGR n. 109/2019, con la quale erano stati approvati “Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione unica delle strutture ricettive complementari: rifugi alpini. …..”, ed ha corretto la disciplina della tempistica necessaria per ottenere la classificazione dei rifugi alpini.

In base a quanto stabilito dalla DGR 1127, i titolari di rifugi già classificati in vigenza della legge regionale n. 33/2002 come rifugi alpini o come rifugi escursionistici, devono presentare alla REGIONE la domanda di nuova classificazione entro il 21 dicembre 2019 per ottenere la classificazione entro il 19 febbraio 2020.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della DGR.

Allegati:
DGR

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Varie

La Regione aggiorna la modulistica in materia di AGENZIE DI VIAGGIO

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 13 del 30.6.2019, con DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 768 del 04 giugno 2019, avente ad oggetto "Direttive regionali in materia di obblighi assicurativi, di pubblicità ed informativi delle agenzie di viaggio e turismo e degli altri organizzatori di viaggi. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11 articoli 37 e seguenti. Deliberazione n. 25/CR del 19 marzo 2019", pubblicata nel BUR n. 65 del 18 giugno 2019, sono state approvate le direttive disciplinanti gli obblighi assicurativi, l’importo del massimale e il contenuto minimo obbligatorio dell’assicurazione a cui sono tenuti le agenzie di viaggio e gli altri organizzatori di viaggi, nonché le direttive disciplinanti l’assicurazione o garanzia per la protezione del viaggiatore in caso di insolvenza o fallimento dell’agenzia di viaggio .

In attuazione di quanto previsto dalla DGR suddetta, con Decreti del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 172, 173,174, 175, 176, 177 e 178 in data 14 agosto 2019, pubblicati nel BUR n. 98 del 30 agosto 2019, sono stati quindi abrogati i vecchi modelli regionali e approvati i seguenti nuovi modelli regionali obbligatori per le agenzie di viaggio e turismo operanti nel Veneto:

  • SCIA per l’apertura della sede principale;
  • comunicazione di apertura di sede secondaria;
  • comunicazione di variazione di dati contenuti nella SCIA/Autorizzazione;
  • richiesta di prenotazione di denominazione per apertura agenzia di viaggio;
  • comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede principale;
  • comunicazione di chiusura definitiva/temporanea della sede secondaria. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dei DDR sopracitati e dei relativi allegati.

Allegati:
DDR

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Altre categorie

Varie

Il TAR Lombardia precisa che l'omesso preavviso di rigetto può essere causa di illeggittimità di un diniego se la mancata partecipazione al procedimento ha impedito di acquisire elementi che potevano incidere sul provvedimento finale

TAR

Con sentenza n. 1926 in data 19.6.2019, pubblicata il giorno 28.8.2019, il TAR LOMBARDIA- Milano ha esaminato il ricorso di una società che chiedeva l'annullamento del provvedimento del Comune di DESIO in data 18.3.2015 con il quale era stata rigettata la istanza di "rilascio autorizzazione all'installazione ed esercizio di impianto di distribuzione di carburante ad uso privato", in quanto l'impianto stesso risultava già installato e la documentazione prodotta era comunque carente.

La società ricorrente contesta il provvedimento del Comune per varie ragioni e in particolare per:

  • violazione e mancata applicazione art. 10-bis della L. 241/90 per omessa previa comunicazione alla richiedente dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza,
  • violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della L. n. 241/90. Eccesso di potere per illogicità, perplessità, incongruità ed irragionevolezza della motivazione.

Il TAR ha respinto il ricorso, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:

  • la parte ricorrente non ha indicato in qual modo e in che misura la mancata partecipazione procedimentale abbia in concreto precluso la introduzione di deduzioni in grado di sostanzialmente incidere sulle determinazioni della Amministrazione comunale;
  • è ontologicamente impossibile autorizzare, in via postuma, opere eseguite senza titolo e, dunque, concretanti una condotta antigiuridica perdurante nel tempo ed insuscettibile di qualsivoglia sanatoria.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura della sentenza allegata.

Allegati:
SENTENZA

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Nota del MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI su competenze e pareri in materia di conferenza di servizi e procedimenti di VIA o VAS

Ministero

Con email in data 22.8.2019 l'ANCI ha trasmesso a tutti i Comuni la nota prot. nota 7093 in data 20.8.2019 del Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MIBAC) con la quale vengono fornite precisazioni in materia di competenze e pareri riguardo a conferenze di servizi e a procedimenti in materia ambientale (VIA e VAS).

Nella nota suddetta il MIBAC chiarisce quanto segue:

  • richiama il DPCM n. 76 del 19.6.2019, pubblicato nella G.U. n. 184 del 07.8.2019, entrato in vigore il 22.8.2019, con il quale sono state ridefinite le competenze degli ex Segretariati regionali per i beni e le attività culturali;
  • richiama la circolare n. 21 del 13.8.2019 con la quale la Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio (DGABAP) adotta alcune disposizioni transitorie;
  • precisa che le istanze che coinvolgono più sovrintendenze devono essere inviate al DGABAP mentre le altre vanno inviate alla sovrintentenza di competenza. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura del DPCM, della Circolare e della Nota ministeriali.

Allegati:
NOTA
CIRCOLARE
DPCM

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