Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 16 in data 18.08.2019

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Commercio aree pubbliche

Varie

Il Tar Veneto conferma che senza DURC regolare non è possibile chiedere una autorizzazione per commercio su aree pubbliche

TAR

Con sentenza n. 893 in data 10.7.2019, pubblicata il giorno 26.7.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una persona che chiedeva l’annullamento del provvedimento del Comune di CHIOGGIA in data 14.4.2014 con il quale era stata comunicata l'esclusione dalla partecipazione alle procedure di rilascio di autorizzazioni commercio su aree pubbliche in forma itinerante su demanio marittimo "... per non aver dimostrato il possesso del requisito della regolarità contributiva, richiesto dalla normativa regionale, dal regolamento comunale e dall'avviso pubblico per la presentazione delle domande".

Il ricorrente contesta la legittimità del provvedimento per violazione di legge e per eccesso di potere.

Il Tar ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese di lite per i seguenti motivi:

  • dal D.U.R.C. depositato dal Comune risulta che il ricorrente non ha regolarizzato la propria posizione contributiva, e tale circostanza impedisce il rilascio della richiesta autorizzazione poichè l’art. 4 –bis della legge regionale veneta n. 10/2001, nonché gli artt. 42,comma 2°, e 42 bis del regolamento comunale per il “commercio in forma itinerante sulle aree demaniali e marittime” subordinano l’autorizzazione al commercio sulle spiagge alla regolarità contributiva dei commercianti ambulanti.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Commercio fisso

Varie

Per la Regione l'attività di vendita in locali con destinazione non commerciale è possibile solo se effettuata nei luoghi di produzione o adiacenti oppure nelle fiere/mostre

Regione

In data 24 luglio 2019 il Comune di MOGLIANO VENETO ha formulato alla Regione un quesito in materia di COMMERCIO FISSO chiedendo informazioni e chiarimenti su una tipologia particolare di attività di vendita e precisamente “…. Una ditta che produce ... opere in vetro, non impresa artigiana ma s.p.a., chiede di poter effettuare delle vendite temporanee in locali a destinazione produttiva (non commerciale) adiacenti al magazzino che possiede nel nostro comune. L'accesso ai locali avviene solo su invito, pertanto non c'è alcuna forma di pubblicità e l'accesso è riservato. - .. questa tipologia "su invito" si sta diffondendo, e alcune grandi ditte organizzano presso alberghi, sale convegni o locali a diversa detinazione, questi "eventi" della durata di 2/3 giorni. ... ”.

La REGIONE VENETO con mail in data 30.7.2019 ha risposto al quesito suddetto precisando in particolare che:

  • l'attività di vendita svolta dalle imprese industriali, al pari delle imprese artigiane, nei locali di produzione o in quelli adiacenti, oppure effettuata durante fiere campionarie e mostre dei prodotti nei confronti dei visitatori, purché riguardino le sole merci oggetto delle manifestazioni e non si protraggano oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse, non rientra nell'ambito della disciplina del settore commercio; tali attività di vendita possono essere svolte in locali che non abbiano la destinazione d'uso commerciale;
  • diversamente, l'attività di vendita, sia essa permanente o temporanea, richiede l'osservanza delle disposizioni in materia di commercio di cui alla L.R. 28.12.2012, n. 50 e al D.to Lgs n. 114 del 1998, ivi compresa pertanto la necessità della destinazione d'uso commerciale dei locali;
  • secondo gli articoli 3, comma 1, lettera i) e 24, comma 1 della L.R. n. 50/2012, che disciplinano la forma di vendita al dettaglio temporanea svolta nei temporary stores, è consentito l'utilizzo temporaneo dei locali anche da parte delle aziende produttive ai fini della vendita diretta al consumatore e alla promozione del proprio marchio, a condizione del rispetto delle norme relative alla destinazione d'uso dei locali;
  • per quanto concerne la prospettata diffusione di attività di vendita su invito svolte temporaneamente in locali non aventi destinazione d'uso commerciale, non risultano ulteriori disposizioni normative che legittimino tali iniziative.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nota regionale di risposta, allegata alla presente.

Allegati:
RISPOSTA REGIONE

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Formazione

Uffici Attività Produttive

Iniziative formative per Uffici Attività Produttive/SUAP previste nel secondo semestre 2019 dal Centro Studi Amministrativi Marca Trevigiana

Centro Studi Amministrativi MT

Con nota prot. 270 del 02.8.2019, il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana ha informato i Comuni sulle iniziative formative programmate per il SECONDO SEMESTRE 2019 per gli Uffici Attività Produttive e SUAP dei Comuni.

Oltre al consueto incontro autogestito, le iniziative di formazione previste riguardano materie che spaziano dal contrasto alla ludopatia, alle manifestazioni sportive, al commercio su aree pubbliche, agli eventi ed attività organizzate dal terzo settore.

Come riportato nella nota suddetta, i Comuni sono invitati a segnalare eventuali fabbisogni formativi al fine di migliorare ulteriormente il servizio offerto.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della nota sopracitata, allegata alla presente.

Allegati:
NOTA CENTRO STUDI

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Noleggio veicoli

NCC e TAXI

La Regione Veneto chiede ai Comuni i dati sulle licenze TAXI e sulle autorizzazioni NCC per un aggiornamento della propria banca dati

Regione

Come noto, con legge n. 12 in data 11/02/2019, pubblicata nella G.U. n. 36 del 12.02.2019,  di conversione del DL 135/2018 recante “Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione”,  sono state introdotte importanti modifiche alla legge quadro n. 21 del 15/01/1992 relativa all'attività di taxi e noleggio con conducente.

Tra le varie novità introdotte dalla legge 12/2019 c'è l'istituzione - entro il 15 dicembre 2019 - presso il Centro elaborazione dati del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di un Registro Informatico pubblico nazionale delle imprese titolari di licenza di TAXI e di NCC, con le modalità da stabilirsi mediante decreto del Ministero stesso; fino alla piena operatività di tale archivio non sarà consentito il rilascio di nuove autorizzazioni per l’espletamento del servizio di noleggio con conducente.

La REGIONE VENETO, con nota prot. 356645 del 09.8.2019, integrata con successive note prot. 357243 del 09.8.2019 e 358804 del 12.8.2019, ha richiesto ai COMUNI - al fine di aggiornare la propria banca dati - di comunicare entro il 30 settembre 2019 i dati relativi alle licenze di taxi e alle autorizzazioni di noleggio autovettura con conducente, utilizzando allo scopo uno specifico file excel.

I dati da comunicare alla Regione sono la ragione sociale, la partita iva, il codice fiscale ed il numero del titolo per ciascuna licenza o autorizzazione attiva al 31 dicembre 2018, il numero totale di licenze e autorizzazioni attive, il numero di autorizzazioni extra-contingente e l'indicazione di eventuali procedure/bandi di assegnazione in corso.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura della nota regionale e relativi allegati.

Allegati:
NOTA REGIONE ED ALLEGATI

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Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Per il Tar Veneto un'ordinanza contingibile e urgente deve avere sempre un termine finale di durata dei propri effetti

TAR

Con sentenza n. 872 in data 10.7.2019, pubblicata il giorno 24.7.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società titolare di autorizzazione per SALA GIOCHI, che chiedeva l’annullamento dell'Ordinanza contingibile e urgente adottata dal Sindaco del Comune di Bovolone in data 18.4.2019, con la quale, ai sensi dell’art. 54, comma 4 del D.lgs. n. 267/2000, era stata disposta "la limitazione degli orari di apertura della sala giochi gestita dalla ricorrente, imponendo la chiusura dell’esercizio e la cessazione di tutte le attività alle ore 22.00 di tutti i giorni della settimana, nonché il rispetto degli orari di funzionamento degli apparecchi di gioco così come stabiliti dall’ordinanza sindacale n. 57 del 15.4.2016".

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento per violazione di legge in quanto l’ordinanza è priva di un termine finale di durata dei propri effetti ed inoltre è stata omessa la comunicazione dell’avvio del procedimento, eccesso di potere per carenza ed erroneità del presupposto, non sussistendo le ragioni di pericolo per la pubblica incolumità e la sicurezza urbana, il difetto di istruttoria non essendo stata compiuta una attenta analisi della situazione di fatto.

Il Tar ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, con conseguente annullamento dell'Ordinanza sindacale, in particolare per il seguente principale motivo:

  • il presupposto indefettibile per l'adozione delle ordinanze sindacali contingibili e urgenti è la necessità di intervenire urgentemente con misure eccezionali di carattere "provvisorio" e a condizione della "temporaneità dei loro effetti";
  • la mancata individuazione di un termine finale di durata degli effetti del provvedimento assunto dal Sindaco configura una violazione dei presupposti per l’adozione dell’ordinanza contingibile ed urgente. 

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Varie

Approvata dalla Regione Veneto la legge sul CONTROLLO DI VICINATO

Regione

In data 31.7.2019  è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale del Veneto (CRV) il PdL n.  394 finalizzato al riconoscimento e al sostegno del controllo di vicinato e, come riportato in un COMUNICATO STAMPA pubblicato nel sito del CRV, questa nuova legge ha lo scopo di promuovere "..la collaborazione tra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana e integrata...". 

Nel COMUNICATO STAMPA viene precisato in particolare che:

  • la Giunta regionale potrà promuovere la stipula di accordi e protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo, e potrà altresì sostenere il controllo di vicinato, ad esempio specificando le modalità operative della comunicazione delle segnalazioni, assegnando contributi a Enti Locali, singoli e associati, o definendo linee guida per le iniziative di informazione e formazione nell’ambito dei Protocolli d’Intesa;
  • i controlli di vicinato non dovranno sostituirsi alle forze dell’ordine, in un contesto di corretto trattamento dei dati personali e in un quadro in cui prim’attore deve essere il Comune anche nella fase della verifica delle attività svolte;
  • la proposta intende essere una ‘raod map’ per approcciare in maniera corretta questa modalità di sicurezza partecipata, un’esigenza manifestata da numerose amministrazioni comunali in funzione di azioni coordinate tra amministrazioni locali, prefetture e volontari: il campo è quello non solo della ‘security’, ma del ‘safety’, non solo sicurezza quindi, ma un canale attraverso il quale veicolare segnalazioni e informazioni al Comune per attivare in maniera efficace ed efficiente i diversi uffici. 

La legge regionale è la n. 34 del 08.8.2019, pubblicata nel BUR n. 89 del 09 agosto 2019, e stabilisce in particolare quanto segue:

  • è definito controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all’attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio;
  • il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell’Ordine, Polizia Locale e con l’organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nuova legge e del  Comunicato Stampa.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Per il Tar Veneto è competenza esclusiva del SINDACO adottare provvedimenti di limitazione degli orari dei pubblici esercizi

TAR

Con sentenza n. 911 in data 10.7.2019, pubblicata il giorno 30.7.2019, il TAR VENETO ha esaminato il ricorso di una società titolare di attività di BAR, che chiedeva l’annullamento del provvedimento del SUAP del Comune di PADOVA in data 18 aprile 2019, con il quale era stata disposta la "limitazione alle 24.00 dell'orario serale di chiusura del pubblico esercizio ....., nelle serate del mercoledì e del venerdì fino al 31/08/2019" adottato per far fronte ad una situazione di grave disagio e pregiudizio della quiete pubblica e disturbo per la vivibilità della zona e la qualità della vita dei cittadini ivi residenti.

La ricorrente contesta la legittimità del provvedimento per vari motivi ed in particolare per incompetenza , violazione di legge, difetto di motivazione, in quanto l’art. 20 della L.R. 29/2007, attribuirebbe al Sindaco il potere in questione, inoltre l’atto impugnato non risulterebbe essere stato adottato per far fronte ad una situazione contingente o urgente.

Il Tar ha accolto il ricorso, compensando le spese di lite, con conseguente annullamento del provvedimento comunale, in particolare per i seguenti motivi:

  • il provvedimento impugnato rientra nelle competenze del Sindaco in quanto l'art. 20 della L.R. 29/2007 prevede che ".. il Sindaco può disporre con atto motivato rivolto a persone determinate, in via permanente o per situazioni contingenti, limitazioni agli orari";
  • anche l’art. 50 del D. lgs. 267/2000 attribuisce sempre al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, una serie di poteri in materia di disciplina degli orari degli esercizi commerciali.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Varie

Approvata dalla Regione la nuova legge sul cicloturismo e sull'istituzione del logo Venice Bike Lands

Regione

Nella Newsletter n. 13 del 30.6.2019 era stato riferito che la Sesta Commissione consiliare permanente del Consiglio Regionale del Veneto aveva approvato il PdL n. 331 su"Promozione del cicloturismo e istituzione del logo Venice Bike Lands".

In data 31.7.2019 è stato definitivamente approvato dal Consiglio Regionale del Veneto (CRV) il PdL in questione, e come riportato in un COMUNICATO STAMPA pubblicato nel sito del CRV, questa nuova legge "...promuove il cicloturismo e istituisce un apposito logo che renderà riconoscibili le iniziative e i luoghi collegati a questa forma di turismo. Un’iniziativa che permetterà di scoprire e apprezzare ulteriormente le bellezze del nostro Veneto".

La legge regionale è la n. 35 del 08.8.2019, pubblicata nel BUR n. 89 del 09 agosto 2019, e stabilisce in particolare quanto segue:

  • la Regione promuove il turismo in bicicletta, di seguito denominato cicloturismo, quale strumento di diversificazione dell'offerta turistica eco-sostenibile, nel rispetto dell'ambiente e del paesaggio rurale del territorio regionale, attraverso la valorizzazione di percorsi cicloturistici e lo sviluppo di nuovi prodotti turistici in bicicletta;
  • per il perseguimento delle finalità suddette, viene previsto lo strumento del Piano regionale di sviluppo del cicloturismo;
  • emtro il 05 febbraio 2020 la Giunta Regionale istituirà il Registro regionale dei percorsi cicloturistici del Veneto, al quale possono essere iscritti i percorsi cicloturistici che possiedono i requisiti stabiliti dalla legge regionale;
  • è prevista la possibilità di costituzione di Consorzi di gestione dei percorsi cicloturistici, secondo le modalità che verranno stabilite dalla Giunta Regionale;
  • lungo i percorsi cicloturistici possono essere realizzati punti di sosta e di ristoro, per il riparo e la sicurezza dei cicloturisti e ciclisti e per servizi di riparazione ed assistenza al mezzo;
  • è istituito il logo "Venice bike lands", utilizzabile dalle strutture ricettive per il cicloturismo, delle attività turistiche connesse al settore primario e di qualsiasi altra attività connessa al settore "bike";
  • è prevista una specifica formazione degli operatori del settore turistico;
  • è istituito l'Elenco regionale degli accompagnatori cicloturistici.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della nuova legge e del Comunicato Stampa.

Allegati:
LEGGE REGIONALE

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Altre categorie

Varie

Per il Tar Marche è legittimo l'esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente a fronte di fenomeni di inquinamento acustico derivanti dallo svolgimento di attività industriale

TAR

Con sentenza n. 435 in data 20.3.2019, pubblicata il giorno 26 giugno 2019, il TAR MARCHE ha esaminato il seguente caso:

  • il Comune di San Benedetto del Tronto, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 19 aprile 2000, adotta il piano di zonizzazione acustica ed inquadra come classe IV (area di intensa attività umana) l'area in cui è insediata in particolare una specifica attività industriale svolta da una società;
  • a seguito di rilievi dell'Arpa, con provvedimento del 24.6.2015 il Comune diffida la società a mettere in atto ogni intervento utile a determinare il rientro del rumore prodotto nei limiti di legge e a presentare una relazione tecnica ed un piano di risanamento acustico, redatti e sottoscritti da un tecnico competente in acustica ambientale;
  • con nota del 03.9.2015 la società trasmette al Comune una relazione tecnica e chiede al Comune di rivedere il Piano di zonizzazione acustica;
  • a seguito di nuovi rilievi dell'Arpa, con provvedimento del 06.9.2018 il Comune diffida la società ad adempiere a varie prescrizioni ed in particolare a "non utilizzare i macchinari dalle 22.00 alle 6.00..; a realizzare..interventi di risanamento acustico..";
  • la società chiede una proroga al Comune per poter adempiere alle prescrizioni date ma il Comune con Ordinanza in data 01.10.2018 ai sensi dell’art. 9 della Legge n. 447/1995 – ordina alla società di adempiere alle prescrizioni;
  • la società ricorre al TAR per ottenere in particolare l'annullamento dell'Ordinanza per "violazione dell’art. 9, comma 1, della legge n. 447 del 1995 e incompetenza, per la mancanza dei presupposti prescritti dalla legge .... per l’esercizio del potere di ordinanza contingibile e urgente e, conseguentemente, incompetenza del sindaco ad adottare l’atto, dovendosi piuttosto ritenere che la competenza in materia spetti al dirigente" e per "eccesso di potere per travisamento, difetto di istruttoria e manifesta illogicità, violazione dell’art. 4 della legge n. 447 del 1995".

Il Tar ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, in particolare per i seguenti motivi:

  • è fondata l’eccezione di tardività del ricorso nella parte in cui ha ad oggetto l’impugnazione della delibera del Consiglio comunale n. 39 del 19 aprile 2000 in quanto, come per le regole di un piano urbanistico che disciplinano la zonizzazione e la localizzazione vi è l’onere di immediata impugnazione, altrettanto è a dirsi per le norme che stabiliscono la zonizzazione e la classificazione acustica del territorio;
  • l'esercizio del particolare potere di ordinanza contingibile e urgente delineato dall'art. 9 della legge 26 ottobre 1995 n. 447 deve ritenersi "normalmente" consentito allorquando gli appositi accertamenti tecnici effettuati dalle competenti agenzie Regionali di Protezione Ambientale rivelino la presenza di un fenomeno di inquinamento acustico, che rappresenta una minaccia per la salute pubblica.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Pubblicato nel sito della Conferenza STATO-REGIONI l'Accordo del 25 luglio 2019 in materia di MODULISTICA UNIFICATA

Conferenza Unificata

Nel sito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stato pubblicato l'ACCORDO n. 73/CU del 25.7.2019 con il quale la Conferenza (vedi Newsletter n. 15 del 04.8.2019) ha adottato i seguenti tre nuovi moduli in materia di attività commerciali: SCIA per apertura Autoscuole, SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone non tutelate), DOMANDA autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti e non aderenti che hanno natura commerciale (in zone tutelate).

Per ulteriori dettagli , si rinvia alla lettura dell'ACCORDO, allegato alla presente. 

Allegati:
ACCORDO

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Pubblicato nel sito della Conferenza STATO-REGIONI l'Accordo del 25 luglio 2019 sul PATTO PER LA SEMPLIFICAZIONE

Conferenza Unificata

Nel sito della Conferenza Permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome è stato pubblicato l'ACCORDO n. 74/CU del 25.7.2019 di approvazione del PATTO PER LA SEMPLIFICAZIONE (vedi Newsletter n. 15 del 04.8.2019) con il quale "il Governo, le Regioni, le Province, le Città metropolitane e i Comuni si impegnano per una politica di riforma della burocrazia fondata su semplificazione e digitalizzazione, razionalizzando l'insieme dei procedimenti nella prospettiva di ridurre i tempi e i costi complessivi per il destinatario".

Per ulteriori dettagli , si rinvia alla lettura dell'ACCORDO, allegato alla presente.

Allegati:
ACCORDO

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