Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 14 in data 22.07.2019

Stampa newsletter

Buona consultazione
Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

Argomenti newletter

Commercio aree pubbliche

Varie

Per la Corte Costituzionale spetta alle Regioni disciplinare lo svolgimento delle attività di commercio in forma itinerante

Corte Costituzionale

La Regione Calabria con propria legge n. 24/2018 ha disciplinato il commercio su aree pubbliche prevedendo - in particolare - che "i limiti di sosta e gli obblighi di spostamento per l'esercizio del commercio in forma itinerante non trovino applicazione, laddove sul medesimo punto non si presenti altro operatore".

Il GOVERNO ha impugnato innanzi alla Corte Costituzionale la legge regionale suddetta in quanto la ritiene in contrasto con l’art. 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione, poiché tale norma:

  • realizzerebbe di fatto un’equiparazione tra l’esercente il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e l’esercente il commercio con posteggio;
  • sarebbe fortemente anticoncorrenziale laddove, esonerando l’esercente ambulante dai limiti spaziali e temporali naturalmente connessi all’esercizio del commercio in forma itinerante, pregiudicherebbe i commercianti in sede fissa, i quali, invece, per conseguire la stabilità data dalla disponibilità di un posteggio, debbono non solo possedere i requisiti richiesti dalla legge, ma anche assoggettarsi alla procedura selettiva per il rilascio dell’autorizzazione e della concessione del posteggio;
  • attenuerebbe le differenze tra le due forme di esercizio del commercio su aree pubbliche, la cui diversità si incentrerebbe proprio sulla disponibilità o meno di un posteggio in concessione, sul carattere fisso o itinerante dell’attività, nonché sul tempo e sulle modalità di svolgimento della stessa. 

La Corte Costituzionale con sentenza n. 164 del 21.5.2019, pubblicata il 04.7.2019, ha respinto il ricorso del GOVERNO, confermando quindi la normativa regionale sul commercio in aree pubbliche, per i seguenti particolari motivi:

  • la normativa regionale attiene alla disciplina del commercio, di competenza residuale regionale, e non alla materia della tutela della concorrenza, di esclusiva spettanza statale;
  • anche a seguito della disposizione impugnata gli esercenti il commercio itinerante, diversamente da quelli in sede fissa, non potranno mai vantare una sicurezza sul “dove” e “quando” poter svolgere la propria attività, rimanendo invero sempre soggetti alla condizione del “se” e “quando” si presenterà un altro esercente nel luogo in cui essi operano;
  • la garanzia della disponibilità del luogo e del tempo in cui poter svolgere l’attività rimane esclusivo appannaggio dell’esercente con posto fisso, il quale potrà sempre contare sulla titolarità e disponibilità dell’area a lui assegnata. Similmente, la clientela potrà contare sulla presenza del commerciante su una determinata area pubblica solo se questi esercita l’attività con posteggio assegnato;
  • il legislatore regionale dunque non ha introdotto elementi anticoncorrenziali attraverso la clausola che rende più flessibili i vincoli dallo stesso imposti al commercio ambulante nella previgente disposizione, non ravvisandosi in essa indebite assimilazioni tra i differenti operatori economici, i quali continuano a esercitare l’attività in posizione diversa. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura dell’allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

Torna agli argomenti

Commercio fisso

Medie e grandi strutture

La Regione Veneto con L.R. 24/2019 stabilisce che l’onere di sostenibilità dovuto per grandi strutture di vendita ubicate fuori dai centri storici sia calcolato sulla superficie lorda di pavimento e sia versato direttamente alla Regione

Regione

Con LEGGE REGIONALE n. 24 del 28.06.2019, pubblicata nel BUR n. 69 del 02.7.2019 ed entrata in vigore il 03 luglio 2019, la REGIONE VENETO ha approvato  modifiche alle normative in materia di "tartuficoltura, usi civici, agricoltura, caccia, commercio e piccole e medie imprese".

Come reso noto ai Comuni dalla Regione con nota prot. 294552 del 04.7.2019, con la legge regionale suddetta è stato modificato anche il testo dell’art. 13 della legge regionale n. 50/2012 relativa a “Politiche per lo sviluppo del sistema commerciale del Veneto”, con l’aggiunta delle parti di seguito evidenziate in corsivo e grassetto:

“Art. 13 - Sostenibilità territoriale e sociale.

  1. Al fine di perseguire gli obiettivi di sostenibilità territoriale e sociale, gli interventi relativi alle grandi strutture di vendita non ubicate all’interno dei centri storici sono subordinati alla corresponsione di onere aggiuntivo calcolato sulla superficie lorda di pavimento, in una percentuale non superiore al 30 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria, posto a carico del soggetto privato in fase di rilascio dell’autorizzazione commerciale, con vincolo di destinazione alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio di cui al presente Capo.
  2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per la determinazione e la corresponsione dell’onere di cui al comma 1, nonché i criteri di riparto fra comune e Regione. La quota regionale è corrisposta direttamente alla Regione.”.

Pertanto, dal 03 luglio 2019 l’onere di sostenibilità dovrà essere calcolato sulla superficie lorda di pavimento e dovrà essere versato direttamente alla Regione e non più ai Comuni. 

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura della legge e della nota regionale allegata.

Allegati:
LEGGE REGIONALE
NOTA REGIONE

Torna agli argomenti

Varie

Il Ministero dell'Interno fornisce alcune indicazioni sulla compravendita di prodotti pirotecnici

Ministero

Con Circolare n. 557 del 10.7.2019, dal titolo “Decreto legislativo 29 luglio 2015, n. 123, recante: 'Attuazione della direttiva 2013/29/UE, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici' - Limitazioni alla vendita – Direttive", il Ministero dell’Interno analizza la disciplina degli articoli pirotecnici ed evidenzia in particolare che:

  • è vietata la vendita di fuochi artificiali e prodotti pirici ai minori di 14 anni;
  • per alcune tipologie di fuochi artificiali e prodotti pirotecnici è vietata la vendita anche ai minori di 18 anni;
  • per alcune tipologie di fuochi artificiali e prodotti pirotecnici è vietata la vendita anche a persone maggiorenni se non sono in possesso delle "autorizzazioni di polizia" previste e indicate nell'Allegato B alla circolare;
  • per alcune tipologie di fuochi artificiali e prodotti pirotecnici è previsto un obbligo di registrazione delle operazioni di vendita o cessione;
  • è vietata la vendita per corrispondenza (anche online) di alcuni articoli pirotecnici, come individuati dall'art. 5, comma 8, del d.to lgs 123/2015;
  • l'acquisto di articoli pirotecnici provenienti dall'estero è consentita solo a chi è in possesso di licenza ex art. 47 TULPS e secondo precise procedure;
  • è necessario avviare una azione di controllo per verificare che gli operatori economici osservino i divieti di vendita per corrispondenza anche online, e a tal fine seguiranno indicazioni sulle metodologie da adottare.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Circolare Ministeriale.

Allegati:
CIRCOLARE

Torna agli argomenti

Polizia amministrativa

Giochi leciti, sale giochi

Per il Tar Toscana il rispetto della distanza minima tra "luoghi sensibili" e "sale giochi" deve essere reciproco

TAR

Con sentenza n. 830 in data 23 maggio 2019, pubblicata il 04 giugno 2019, il TAR TOSCANA ha esaminato il ricorso di una società che chiedeva l’annullamento :

  • del provvedimento adottato dal SUAP di una UNIONE DEI COMUNI in data 28.12.2018, con il quale era stato comunicato il rigetto dell’istanza presentata dalla ricorrente in data 23.10.2018 per ottenere il rilascio di autorizzazione per attività di discoteca, in quanto il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito approvato dal Consiglio dell’Unione il 26.11.2018 stabilisce che tra le attività di sale giochi e discoteche sale da ballo deve sussistere una distanza non inferiore a 500 mt.;
  • del Regolamento per l’esercizio del gioco lecito, approvato il 26.11.2018 con deliberazione del Consiglio dell’Unione. 

La ricorrente contesta il provvedimento del SUAP in particolare per le seguenti ragioni:

  • il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito non sarebbe applicabile alle attività di pubblico spettacolo ed intrattenimento di cui agli artt. 69 e 80 T.U.L.P.S.;
  • il Regolamento individua tra i “luoghi sensibili”, in modo irragionevole e in difetto di una congrua istruttoria e di un’adeguata motivazione, le “discoteche”, che sono locali di pubblico spettacolo a frequentazione totalmente indifferenziata e, perciò, dei pubblici esercizi aperti alla libera fruizione della generalità degli avventori.

Il TAR ha respinto il ricorso, compensando le spese di lite, per le seguenti particolari ragioni:

  • l’art. 5, comma 3, del Regolamento ha escluso dal suo campo di applicazione “le forme di intrattenimento .... autorizzate a norma dell’art. 69 del TULPS ......”;
  • l’art. 69 del TULPS, e quindi anche l'art. 5, comma 3 del Regolamento, fa riferimento ai pubblici intrattenimenti mediante forme di spettacolo in cui lo spettatore assiste passivamente ;
  • l’attività di DISCOTECA rientra invece tra le attività previste dall’art. 68 del TULPS, il quale riguarda quelle attività in cui lo spettatore partecipa attivamente e che sono svolte in forma imprenditoriale in luogo pubblico o aperto al pubblico;
  • l’Amministrazione ha correttamente evidenziato che il Regolamento per l’esercizio del gioco lecito è volto alla tutela della salute delle fasce deboli, la quale verrebbe lesa dalla prossimità delle sale gioco rispetto ai luoghi maggiormente frequentati da soggetti potenzialmente al rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo; per non eludere la finalità della disciplina, il rispetto della distanza minima tra i predetti luoghi deve essere reciproco, e quindi dovuto anche da parte di una nuova attività, aggregativa di soggetti potenzialmente vulnerabili, che pretenda d’insediarsi all’interno della fascia di rispetto;
  • si ritiene che l’inclusione delle discoteche nell’elenco dei luoghi sensibili di cui al Regolamento impugnato sia giustificata, coerente col dettato legislativo e ragionevole, in quanto le discoteche costituiscono un luogo di aggregazione dei giovani, i quali peraltro vi consumano anche bevande alcoliche, essendo poi note le correlazioni tra l’assunzione di alcol e il minor controllo degli impulsi e quindi il maggior rischio di dipendenza dal gioco d’azzardo.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

Torna agli argomenti

Per il Consiglio di Stato è proporzionata e legittima la scelta di un COMUNE di limitare ad un massimo di 8 ore l'orario di apertura di una sala giochi o di funzionamento degli apparecchi da gioco

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 4509 in data 24.01.2019, pubblicata il 01.7.2019, il CONSIGLIO DI STATO, III Sezione, si è pronunciato sul seguente ricorso:

  • il Comune di CASTELNUOVO DEL GARDA emette in data 09 marzo 2016 una ordinanza sindacale con la quale determina gli orari di esercizio sale giochi e di funzionamento apparecchi da gioco;
  • una società ottiene in data 17 maggio 2017 dalla Questura di Verona la licenza ex art. 88 TULPS, nella quale viene richiamato l'obbligo a rispettare gli orari stabiliti dal Comune;
  • la società ricorre al TAR Veneto in data 20.11.2017 impugnando la licenza della Questura, limitatamente alla parte della licenza in cui richiama obblighi sugli orari, per motivi di incompetenza, violazione di legge ed eccesso di potere, nonché l'ordinanza comunale;
  • il Tar con sentenza n. 1190/2017 respinge in ricorso in particolare perchè anche con precedenti sentenze era stato ritenuta legittima una limitazione a 8 ore dell'apertura delle sale scommesse;
  • la società ricorre quindi al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR, sostenendone l'erroneità per svariate ragioni.

Il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso, compensando le spese, in particolare per le seguenti ragioni:

  • l'appello è infondato nel merito alla stregua della costante giurisprudenza del CDS;
  • il gioco d'azzardo non è un'attività economica ordinaria, dati i suoi possibili effettivi negativi per la salute e a livello sociale, quali il gioco compulsivo, la criminalità organizzata, il riciclaggio di denaro e la manipolazione degli incontri sportivi;
  • le amministrazioni regionali e locali hanno adottato legittimamente, in assenza di una normativa di coordinamento di ambito statale, propri regolamenti in materia;
  • esiste un vero e proprio obbligo a porre in essere, da parte dell'amministrazione comunale, interventi limitativi nella regolamentazione delle attività di gioco, ispirati alla tutela della salute, che rischia di essere gravemente compromessa per i cittadini che siano giocatori e quindi clienti delle sale gioco;
  • con l'adozione di ordinanze restrittive degli orari apertura delle sale da gioco, le Amministrazioni hanno realizzato un ragionevole contemperamento degli interessi economici degli imprenditori del settore con l'interesse pubblico a prevenire e contrastare i fenomeni di patologia sociale connessi al gioco compulsivo,
  • il contenimento dell’orario di apertura di una sala giochi entro il limite di 8 ore giornaliere, è rispettoso del principio di proporzionalità, in funzione del quale i diritti e le libertà dei cittadini possono essere limitati solo nella misura in cui ciò risulti indispensabile per proteggere gli interessi pubblici. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

Torna agli argomenti

Varie

Dopo 2 anni di esenzione, viene reintrodotta la licenza fiscale di esercizio a carico di numerose attività produttive

Legislazione

Con legge 28 giugno 2019, n. 58, pubblicata nella G.U. n. 151 del 29.6.2019, di conversione del decreto legge n. 34 del 30 aprile 2019 recante "Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi", è stato aggiunto l'art. 13bis al decreto stesso, con il quale viene reintrodotto l'obbligo di denuncia fiscale per la vendita di alcolici a carico di alcune attività produttive che dal 2017 ne erano state esentate.

La legge annuale per il mercato e la concorrenza (124/2017) aveva infatti escluso l'adempimento, in un'ottica di semplificazione, per gli esercizi pubblici, di intrattenimento pubblico, gli esercizi ricettivi, i rifugi alpini, le mense aziendali e gli spacci annessi ai circoli privati.

L'agenzia delle Dogane aveva successivamente chiarito che l'esonero riguardava tutte le situazioni di vendita dei prodotti alcolici al consumatore finale, a prescindere dalla modalità di commercializzazione, incluse quindi anche le attività temporanee di vendita all'interno di sagre, fiere, mostre (Nota RU 113015 del 9 ottobre 2017 dell'Agenzia delle Dogane, allegata alla presente), mentre l'obbligo di denuncia all'Agenzia doganale e di licenza fiscale rimaneva in capo a coloro che vendono all'ingrosso o che gestiscono i depositi.

Per una puntuale presa visione, si rinvia alla lettura del testo del decreto legge, come integrato con la legge di conversione, allegato alla presente.

Allegati:
DECRETO LEGGE CONVERTITO
NOTA AGENZIA DOGANE 2017

Torna agli argomenti

Somministrazione alimenti e bevande

Varie

Per la Corte di Cassazione le opere edilizie stagionali necessitano di permesso a costruire

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Terza sezione penale, con sentenza n. 22598 in data 10.4.2019, pubblicata il 23 maggio 2019, ha esaminato il seguente caso:

  • una impresa individuale risulta titolare dell'autorizzazione all'occupazione temporanea dell'area demaniale marittima finalizzata al posizionamento di un veicolo attrezzato per lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande;
  • il Giudice del Tribunale di LECCE dispone il sequestro del veicolo e delle attrezzature utilizzate dal titolare dell'impresa individuale in quanto è stata riscontrata l'esecuzione di alcune opere senza il necessario permesso di costruire;
  • il titolare dell'impresa inoltra al Tribunale di LECCE la richiesta di riesame del provvedimento del Giudice, sostenendo che le opere edilizie - stante la loro precarietà - non necessitano di permesso a costruire poiché sono destinate ad un uso temporaneo in quanto l'attività viene esercitata solo per brevi periodi nell'anno;
  • il Tribunale con Ordinanza del 06.11.2018 ha rigettato l'istanza di riesame;
  • il ricorrente presenta quindi ricorso in cassazione per ottenere l'annullamento dell'Ordinanza.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali, in particolare per le seguenti ragioni:

  • le opere realizzate, in aggiunta al posizionamento del veicolo, per la loro caratteristica intrinseca sono funzionali ad un uso non meramente temporaneo e, come tali, necessitavano di permesso a costruire e rilascio di autorizzazione paesaggistica in quanto ricadenti su bene tutelato paesaggisticamente;
  • le opere stagionali sono diverse da quelle precarie, le quali, per la loro stessa natura e destinazione, non comportano effetti permanenti e definitivi sull’originario assetto del territorio tali da richiedere il preventivo rilascio di un titolo abilitativo;
  • l’opera stagionale, diversamente da quella precaria, non è destinata a soddisfare esigenze contingenti ma ricorrenti, sia pure soltanto in determinati periodi dell’anno e, per tale motivo, è soggetta a permesso di costruire. 

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

Torna agli argomenti

Turismo e strutture ricettive

Varie

Il Ministero ha aggiornato la REGOLA TECNICA di prevenzione incendi per alcune tipologie di strutture ricettive

Ministero

Con D.M. in data 02 luglio 2019, pubblicato nella G.U. N. 162 del 12.7.2019, in vigore dal 13.7.2019, il MINISTERO DELL'INTERNO ha aggiornato le disposizioni del DM 28 febbraio 2014 in materia di regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, la costruzione e l’esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta (campeggi, villaggi turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone.

Al decreto è allegata la “Regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio delle strutture turistico-ricettive in aria aperta quali campeggi, villaggi turistici e simili con capacità ricettiva superiore a 400 persone” che sostituisce integralmente l’allegato al decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014.

Il DM 02.7.2019 non comporta adempimenti per le strutture in regola con quanto già stabilito dal decreto del Ministro dell’interno del 28 febbraio 2014 o per le strutture che abbiano pianificato interventi di adeguamento alle disposizioni contenute in quest'ultimo decreto.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato Decreto Ministeriale.

Allegati:
DECRETO

Torna agli argomenti

Altre categorie

Varie

Il Consiglio Regionale ha approvato il PDL 242/2019 con il quale viene introdotta la possibilità di regolarizzare gli adempimenti e rimuovere gli effetti sanzionatori relativi a violazioni di norme regionali

Regione

Nel sito del Consiglio Regionale del Veneto è stato pubblicato in data 09 luglio 2019 un COMUNICATO STAMPA sull’approvazione da parte del Consiglio stesso del PdL n. 242 "Norme per introdurre l'istituto della regolarizzazione degli adempimenti o rimozione degli effetti nell'ambito dei procedimenti di accertamento di violazioni di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative”.

Come evidenziato  nel COMUNICATO e come precisato nel testo del PDL:

  • con questa Legge viene introdotto il principio in base al quale, nei procedimenti di accertamento per violazione di disposizioni normative sanzionati in via amministrativa, con riferimento alle materie di competenza esclusiva della Regione, nessun provvedimento sanzionatorio possa essere irrogato se prima non è stata consentita la regolarizzazione degli adempimenti o la rimozione degli effetti della violazione da parte del soggetto interessato;
  • il Progetto di legge nasce dalla constatazione della complessità del quadro normativo vigente che non sempre consente il corretto adeguamento alle norme da parte dei soggetti interessati, in particolare commercianti e artigiani;
  • entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale assumerà, sentita la competente Commissione consiliare, i provvedimenti atti a individuare la tipologia della violazione e gli adempimenti che la regolarizzazione o la rimozione degli effetti della violazione comportano;
  • la regolarizzazione non potrà essere applicata per un comportamento che ne è già stato oggetto nei 5 anni precedenti alla data di accertamento della violazione.

 Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del COMUNICATO STAMPA e del PDL.

Allegati:
PDL

Torna agli argomenti

La Conferenza Unificata Regioni-province autonome istituisce un Gruppo di Lavoro per attuare lo Sportello Unico Digitale Europeo (Single Digital Gateway -SDG) 

Conferenza Unificata

Come riportato nel sito della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in data 10.7.2019, il recente Regolamento UE 2018/1724 ha dato il via al “Single Digital Gateway” (SDG), Sportello Unico Digitale Europeo, con cui si punta ad uniformare a livello europeo l’accesso ai servizi attraverso informazioni di qualità e canali di assistenza effettiva per tutti i cittadini dell’Unione.  In particolare, si punta su 21 servizi individuati dalla Direttiva europea, le cui procedure dovranno poter essere interamente eseguite online in tutti i paesi UE entro i prossimi 4 anni. Si tratta di un’occasione importante anche per ridisegnare e semplificare questi servizi coinvolgendo i Responsabili della Transizione Digitale degli enti e sviluppando e praticando azioni coordinate di semplificazione/digitalizzazione.

Per dare attuazione a quanto previsto dal Regolamento UE 2018/1724, la Conferenza Unificata delle Regioni e delle Province Autonome ha designato un Gruppo di Lavoro (GdL) e con Provvedimento n. 19/124/CR9b/C14 in data 03.7.2019 ha approvato  le modalità di organizzazione interna per il gruppo di lavoro prevedendo il coinvolgimento di tutte le Commissioni interessate ed in particolare la Commissione Attività produttive (per l’interesse delle imprese rispetto alle attività dello "sportello unico").

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura del Provvedimento, allegato alla presente.

 

Allegati:
PROVVEDIMENTO

Torna agli argomenti

Pubblicato in G.U. l'Accordo del 17.4.2019 della Conferenza Unificata Regioni-province autonome in materia di MODULISTICA UNIFICATA

Conferenza Unificata

E' stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 162 del 12 luglio 2019 l'Accordo 17 aprile 2019 tra il Governo, le regioni e gli enti locali concernente l’adozione di moduli unificati e standardizzati per la presentazione delle segnalazioni, comunicazioni e istanze (Repertorio atti n. 28/CU), ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

Come già riferito nella Newsletter n. 8 del 23.4.2019, con tale Accordo sono stati approvati nuovi moduli relativi a:

  • SCIA per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali;
  • DOMANDA di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande all’interno di associazioni e circoli non aderenti a enti o organizzazioni nazionali aventi finalità assistenziali e che hanno natura di enti non commerciali in zone tutelate;
  • SCIA per strutture ricettive alberghiere;
  • SCIA per strutture ricettive all’aria aperta.

Con gli articoli 2, 3, 4, 6, 7 e 8 dell'ACCORDO in questione è stata modificata anche la modulistica approvata con precedenti accordi del 04.5.2017, 06.7.2017 e 22.02.2018 e relativa a:

  • DOMANDA di autorizzazione per somministrazione di alimenti e bevande;
  • SCIA per somministrazione di alimenti e bevande;
  • DOMANDA di autorizzazione per media o grande struttura di vendita;
  • SCIA per attività di acconciatore o estetista;
  • SCIA per vendita per corrispondenza e altri sistemi di comunicazione compreso il commercio on line;
  • SCIA per l'esercizio di attività di somministrazione di alimenti e bevande nelle scuole, negli ospedali, nelle comunità religiose, in stabilimenti militari o nei mezzi di trasporto pubblico;
  • SCIA per l'esercizio dell'attività di pulizie, disinfezione, disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione.

Con l'art. 5 dell'ACCORDO in questione è stata integrata la modulistica approvata con precedente accordo del 04.5.2017 e relativa a:

  • SCIA per esercizio di vicinato;
  • DOMANDA di autorizzazione per media o grande struttura di vendita.

Si ricorda che gli Enti locali hanno l’obbligo di pubblicare sul loro sito istituzionale entro e non oltre il 28 agosto 2019 i nuovi moduli unificati e standardizzati per le attività commerciali e assimilate; tale obbligo può essere assolto attraverso il rinvio alla piattaforma telematica SUAP di riferimento o rinvio alla modulistica adottata dalla Regione, successivamente all’accordo, e pubblicata sul sito istituzionale della Regione stessa.

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'ACCORDO pubblicato in G.U., allegato alla presente.

Allegati:
ACCORDO
ALLEGATO PRIMA PARTE
ALLEGATO SECONDA PARTE

Torna agli argomenti



Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana
Via Cal di Breda n. 116 – Treviso
tel. 0422-383338 e 0422/491855 – fax 0422/300022 – www.comunitrevigiani.it – e-mail: info@comunitrevigiani.it