Newsletter servizio Unicoperlimpresa n. 9 in data 05.05.2019

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Gruppo di lavoro Attività Produttive di Centro Studi

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Agricoltura

Varie

La REGIONE approva il LOGO delle fattorie sociali

Regione

L'art. 2 della Legge regionale n. 14 del 28 giugno 2013 "Disposizioni in materia di agricoltura sociale" definisce FATTORIE SOCIALI le imprese agricole, come definite dall’articolo 2135 del codice civile o dall’articolo 1 del decreto legislativo 155 del 24 marzo 2006, ed i soggetti di cui all’articolo 1, comma 5, della legge n. 328 del 8 novembre 2000, che svolgono le attività dell’agricoltura sociale, coniugando l’utilizzo delle risorse dell’agricoltura con le attività sociali finalizzate a generare benefici inclusivi, a favorire percorsi abilitativi e riabilitativi, a sostenere l’inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate o a rischio di marginalizzazione nonché a promuovere lo sviluppo e la coesione sociale in ambito locale, e che sono iscritte in uno specifico elenco regionale .

L'art. 7 della L.R. 14/2013 prevede che le fattorie sociali, iscritte nell'elenco regionale (attualmente sono 24 le fattorie iscritte in tale elenco, delle quali almeno 5 sono in provincia di Treviso), si avvalgono di un logo, sulla base di un modello predefinito dalla Giunta regionale, da collocare all'esterno dell'azienda agricola e da utilizzare nella pubblicistica, recante la dicitura "Fattoria sociale del Veneto" e la denominazione dell'attività svolta.

Con DGR n. 420 del 09 aprile 2019, pubblicata nel BUR n. 44 del 30.4.2019, sono stati approvati il "Logo delle fattorie sociali del Veneto" ed il MANUALE d'uso (Allegato A) e il DISCIPLINARE d'uso (Allegato B) del logo stesso.

Si segnala in particolare il punto 6 del DISCIPLINARE, il quale prevede specifici adempimenti a carico ai COMUNI stabilendo che “Il corretto uso del logo e il rispetto della presente Disciplina d'uso sono soggetti al controllo dei Comuni nel cui territorio è ubicata la fattoria sociale cui si riferisce la violazione. Gli incaricati dei Comuni possono accedere nelle sedi delle ditte utilizzatrici in qualsiasi momento dell'orario di apertura e senza obbligo di preavviso. Il Comune applica le sanzioni di cui alla legge regionale n. 14/2013. In caso di applicazione delle sanzioni il Comune ne dà comunicazione anche alla Direzione Agroalimentare della Regione del Veneto.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura della DGR e relativi allegati.

Allegati:
DGR e ALLEGATI

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Artigianato

Il MISE ha pubblicato un MASSIMARIO dei pareri in materia di autoriparazione

Ministero

Il MISE ha pubblicato nel proprio sito un MASSIMARIO dei pareri, circolari ed altri atti interpretativi in tema di autoriparazione, aggiornato al 10 aprile 2019.

Nel MASSIMARIO vengono trattati 18 argomenti: Campo di applicazione, Soggetti, Requisiti morali, Immedesimazione, Univocità - Officine contigue, Associazione in partecipazione, Variazione legale rappresentante, Titoli di studio, Esperienza professionale maturata, Irretroattività data inizio attività e data nomina preposto, Trasferimento/conferimento d'azienda, Legge n. 25 del 5 gennaio 1996, Meccatronica (Legge n. 224/2012), Sanzioni, Ricorsi, Officine presso Enti Pubblici, Incompatibilità, Impresa iscritta al RIA.

I pareri e le circolari raccolte sono numerosi e coprono un periodo che va dal 19 giugno 1992 al 05 febbraio 2019.

Per approfondimenti si rinvia alla lettura dell'allegato MASSIMARIO.

Allegati:
MASSIMARIO

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Commercio fisso

L'ANCI in audizione alla X Commissione della Camera dei Deputati dichiara di essere favorevole ad una regolamentazione degli orari di apertura nel commercio fisso

ANCI

Come noto, la lettera d-bis del comma 1 dell'art. 3 del DL 223/2006 stabilisce che le attività commerciali sono svolte senza i limiti e prescrizioni di “.. rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonche' quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio”.

La X Commissione Attività produttive, commercio e turismo, della Camera dei Deputati ha audito l’ANCI nazionale in data 10 aprile 2019 su una “proposta di legge che disciplina gli orari di apertura degli esercizi commerciali”.

Nel corso dell'audizione è stato consegnato un documento nel quale l'Anci precisa che:

  • è favorevole ad una disciplina degli orari e delle chiusure degli esercizi commerciali al dettaglio, ma a condizione che essa sia introdotta con un provvedimento legislativo che identifichi una cornice di riferimento e dei limiti flessibili, entro cui i Comuni possano prevedere regole tali da adattarsi alle esigenze dei singoli territori e degli operatori;
  • è importante che la regolamentazione del settore sia rimessa ai Comuni, il livello istituzionale più prossimo all’impresa, anche se con limiti certi e ragionevoli e con parametri di riferimento chiari;
  • il commercio è elemento vitale e caratterizzante per la vita dei Comuni e pertanto occorre lasciare un margine di intervento all’ente locale per tarare meglio le politiche in materia in base ai diversi contesti territoriali;
  • devono essere definiti – all’interno dei previsti Piani regionali – degli ambiti territoriali specifici che tengano conto delle peculiarità dei territori, immaginando aree omogenee di intervento su cui poi innestare le politiche commerciali dei singoli Comuni;
  • una pianificazione per aree territoriali omogenee permetterebbe di evitare dinamiche concorrenziali fra Comuni limitrofi, molto pericolose in una fase di crisi del settore del commercio.
  • la liberalizzazione degli orari ha comportato una serie di modificazioni nelle abitudini quotidiane, nell’organizzazione del lavoro, dei trasporti, che hanno inciso profondamente sul funzionamento e la vivibilità delle città.;
  • fondamentale per i Sindaci è rivitalizzare i centri storici delle piccole, delle medie e delle grandi città, rilanciando le attività commerciali sia attraverso agevolazioni sul pagamento delle imposte locali per i negozianti che, a livello regionale, puntando sui distretti regionali del commercio.

Per ulteriori dettagli si rinvia alla lettura del documento ANCI, allegato alla presente.

Allegati:
DOCUMENTO ANCI

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Veneto Agricoltura avvia la campagna informativa 2019 su commercializzazione funghi

Altro

Con circolare prot. 9793 in data 19.4.2019, indirizzata a tutti i Comuni del Veneto, l’Agenzia Veneta per l’innovazione nel settore primario, VENETO AGRICOLTURA, ha avviato la campagna informativa 2019 sulla “commercializzazione dei funghi freschi spontanei e dei porcini secchi sfusi” e in particolare:

  • ricorda che la Legge Regionale n. 23 del 19.8.1996 stabilisce che chiunque intenda vendere funghi deve ottenere “l’idoneità al riconoscimento tramite il superamento di un esame, che ha lo scopo di verificare la conoscenza delle specie fungine commercializzate”;
  • informa che per il 2019 sono fissate due sessioni di esame: il 02 luglio 2019 e il 19 settembre 2019;
  • fornisce utili indicazioni su: modalità di presentazione della domanda per fare l’esame, Ente a cui indirizzare la domanda, alcuni riferimenti di pubblicazioni utili alla preparazione all’esame, recapiti dove chiedere eventuali chiarimenti;
  • chiede infine ai Comuni di divulgare adeguatamente la suddetta Circolare anche mediante pubblicazione della stessa nel sito istituzionale.

Per un approfondimento, si rinvia alla lettura dell’allegata Circolare.

Allegati:
CIRCOLARE

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Varie

Il Consiglio di Stato precisa che quando non viene offerto servizio al tavolo, non c'è somministrazione, ma semplice commercio al dettaglio

Consiglio di Stato

Con sentenza n. 2280 del 21.03.2019, pubblicata il 08 aprile 2019, il Consiglio di Stato ha esaminato il seguente caso:

  • il Comune di Roma emette nel 2017 una determina dirigenziale con la quale dispone la cessazione dell’attività di somministrazione di alimenti e bevande abusivamente intrapresa da una società titolare di un laboratorio di gastronomia ed esercizio di vicinato, in quanto nel corso di un sopralluogo a novembre 2016 veniva accertato un arredo (6 piani di appoggio laterali e n. 1 piano piano di appoggio centrale con accostati 22 sgabelli) considerato coincidente con le attrezzature tipiche della somministrazione ai fini del consumo dei pasti da parte degli avventori;
  • la società ricorre al TAR per violazione falsa ed errata interpretazione ed applicazione dell’art. 7 comma 3 del d.lgs. n. 114/98 (ora art. 3 comma 1 lett. F-bis) e dell’art. 4 comma 2 bis del d.l. n. 223/2006 conv. con modifiche nella l. n. 248/96, per eccesso di potere per difetto di motivazione, contraddittorietà e mancanza di presupposti e illogicità manifesta;
  • il TAR con sentenza n. 2147/2018 respinge il ricorso in quanto il concreto assetto dei luoghi consentiva di desumere “la possibilità che ivi si effettuasse servizio ai tavoli” ;
  • la società ricorre al CDS per ottenere la riforma della sentenza del TAR per vari motivi (eccesso di potere per difetto di istruttoria, difetto di motivazione, travisamento dei presupposti in fatto e in diritto, illogicità, arbitrarietà, contraddittorietà, per violazione e falsa applicazione dell’art. 1 del d.l. 1/12, violazione dell’art. 117, quarto comma della Costituzione, violazione del principio del legittimo affidamento, violazione degli artt. 19, terzo comma e 21 nonies della l. 241/90).

Il CDS ha accolto il ricorso, riformando la sentenza del TAR e accogliendo quindi il ricorso iniziale,  compensando le spese di lite, in particolare per le seguenti ragioni:

  • in assenza di un vero e proprio servizio al tavolo da parte di personale impiegato nel locale, il mero consumo in loco del prodotto acquistato, sia pure servendosi materialmente di suppellettili ed arredi – anche dedicati – presenti nell’esercizio commerciale, non comporta un superamento dei limiti di esercizio dell’attività di vicinato;
  • la mera presenza, sui tavoli, di stoviglie e sottopiatti (così come, in ipotesi, di tovaglie o altri accessori atti a preservare l’igiene e la pulizia degli arredi) non fornisce un univoco indice dell’attualità di un servizio al tavolo ad opera del gestore del locale, presupposto ineludibile perché possa esorbitarsi dal contesto dell’esercizio di vicinato;
  • è irrilevante quindi che nel negozio o nel panificio siano presenti tavoli, panche, sedie, mensole d'appoggio, fisse o mobili, e siano disponibili attrezzature per il consumo sul posto, come piatti e stoviglie, monouso o meno; la loro presenza è lecita e non trasforma il negozio o panificio in un esercizio di somministrazione, cioè in un bar, un ristorante, un'osteria, una trattoria, un fast-food, o similari. 

Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Formazione

Due giornate di studio in materia di Manifestazioni e Spettacoli

Centro Studi Amministrativi MT

Si ricorda che il Centro Studi Amministrativi della Marca Trevigiana organizza, presso la sala consiliare della provincia di Treviso, due interessanti incontri sul tema MANIFESTAZIONI E SPETTACOLI, con relatori alcuni funzionari del Gruppo di Lavoro Attività Produttive, l'ing. Luca Taffarello (libero professionista e componente di CCVLPS), il p.i. Mauro Canal (consulente e componente di CCVLPS) e l'avv. Cristiano Bruno (Commissario di PL di Treviso) :

  • primo incontro mercoledì 08 maggio 2019, in cui si tratterà la “progettazione degli eventi”, con indicazioni amministrative e documentazione, ecc.;

  • secondo incontro martedì 04 giugno 2019, in cui si tratterà la “organizzazione e gestione operativa degli eventi”, con indicazioni su installazione impianti e attrezzature, safety e security, gestione spazi, ecc. .

I destinatari di tali incontri sono, oltre a funzionari comunali degli uffici attività produttive, suap e polizia locale, anche tecnici ed enti di volontariato, che organizzano eventi.

Per i Comuni che hanno aderito al Progetto UNICO PER L'IMPRESA 2019 con il pacchetto aggiuntivo di tre giornate di formazione, la partecipazione ad una o a entrambe queste iniziative potrà avvenire utilizzando rispettivamente una o due di queste.

L'iscrizione va effettuata nella sezione formazione sul sito https://www.comunitrevigiani.it/corsi.

Per maggiori dettagli, si allegano i folder informativi di entrambe le giornate, nei quali vengono dettagliate le quote di iscrizione differenziate per tipologia di partecipanti.

Allegati:
PRIMA GIORNATA
SECONDA GIORNATA

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Uffici Attività Produttive

La REGIONE concede contributi per la riduzione rifiuti prodotti nelle sagre e nelle feste

Regione

Nel BUR n. 40 del 26 aprile 2019 è stata pubblicata la DGR n. 470 del 23 aprile 2019, avente ad oggetto “L.R. 11 novembre 2011, n. 25 "Interventi regionali per la riduzione della produzione e della nocività dei rifiuti da attività di ristorazione presso mense, feste e sagre". Annualità 2019. Pubblicazione del bando per la concessione di contributi”.

Con il BANDO approvato con la delibera in questione (vedi allegato A alla DGR), la Giunta regionale intende attivare concretamente, anche nel 2019, un'azione di sostegno a favore degli organizzatori di feste e sagre incentivando l'attuazione di sistemi diretti alla riduzione della produzione di rifiuti e alla raccolta differenziata (utilizzo stoviglie riutilizzabili o biodegradabili, ecc.).

I soggetti, singoli o associati, organizzatori di sagre e feste pubbliche o aperte al pubblico, che siano promotori, nel territorio regionale, di almeno un evento con cadenza annuale, possono presentare domanda alla Regione tramite PEC o Raccomandata a.r. entro il 26 maggio 2019 utilizzando il modulo allegato B alla DGR, e potranno beneficiare di un contributo massimo di euro 1.000,00.

Si invitano i Comuni ad informare gli organizzatori locali di feste o sagre paesane dell'opportunità in questione.

Per approfondimenti si rinvia alla consultazione della sopracitata DGR e relativi allegati.

Allegati:
DGR e ALLEGATI

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Polizia amministrativa

L'Agenzia delle Dogane e Monopoli sospende le scommesse su competizioni nelle quali partecipano esclusivamente i minori di età

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI

Con Determinazione n. 66054 in data 16.4.2019, pubblicata il 17.4.2019 sul proprio sito internet, l'AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI ha stabilito la sospensione – a partire dal 01 giugno 2019 – della “accettazione delle scommesse sulle competizioni riservate esclusivamente ai minori di età”.

Il suddetto provvedimento è stato assunto anche in base alla Convenzione del Consiglio d'Europa sulla manipolazione di competizioni sportive, la cui ratifica ed esecuzione sono state approvate con legge approvata definitivamente in Parlamento il giorno 11 aprile 2019, ed è stato adottato per motivi di ordine pubblico in quanto le scommesse su avvenimenti riservati a minori di età possono comportare il rischio di manipolazione degli avvenimenti stessi e pertanto si è ritenuto necessario “garantire in misura rafforzata la categoria dei minori dal rischio di commissione di illeciti della specie”.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegata Determinazione.

Allegati:
DETERMINAZIONE

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Per la Corte di Cassazione il gestore di pubblico esercizio è responsabile per “inquinamento acustico” se tollera che i propri clienti provochino rumori atti a disturbare la quiete pubblica

Corte di Cassazione

La Corte di Cassazione, Sesta sezione Penale, con sentenza n. 8315 del 14.02.2019, pubblicata il 25 febbraio 2019, ha esaminato il ricorso presentato dai gestori di un ristorante che chiedevano l'annullamento del provvedimento del giudice civile con il quale erano stati ritenuti responsabili di emissioni idonee a disturbare le occupazioni ed il riposo di un numero indeterminato di persone ed era stato intimato loro di non svolgere, nello spazio adibito a parcheggio e nel fondo di loro proprietà di pertinenza del ristorante, attività comportanti un aumento del livello di rumorosità.

La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso, condannando i ricorrenti al pagamento delle spese processuali, in particolare per le seguenti ragioni:

  • i gestori sono stati ritenuti responsabili di avere determinato una situazione di inquinamento acustico prodotto non nell'esercizio o nell'impiego di una sorgente fissa o mobile connessi ad un'attività o un mestiere rumoroso, bensì a cagione delle emissioni sonore originate dagli autoarticolati dei clienti del ristorante da loro gestito e che essi lasciavano parcheggiare nell'area prospicente al locale
  • sui gestori grava l'obbligo giuridico di controllare che la frequenza del locale da parte degli utenti “non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica”;
  • l'esposizione ad immissioni intollerabili può determinare una lesione del diritto della persona al riposo notturno ed alla vivibilità della propria abitazione e dare conseguentemente luogo ad un danno alla salute.

Per approfondimenti, si rinvia alla lettura dell'allegata sentenza.

Allegati:
SENTENZA

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Turismo e strutture ricettive

Varie

La Regione aggiorna la modulistica in materia di Marina Resorts

Regione

Con Decreto del DIRETTORE DELLA DIREZIONE TURISMO n. 99 in data 17 aprile 2019, pubblicato nel BUR n. 40 del 26 aprile 2019, è stato approvato il nuovo modello regionale che, a seguito della riallocazione in capo alla Regione a partire dal 01 aprile 2019 delle competenze in materia di turismo, deve essere utilizzato per la SCIA da presentare al Comune e alle Unità Organizzative Regionali, tramite il SUAP, per strutture ricettive all'aperto Marina Resort, e contestualmente è stato revocato il precedente modello di SCIA; dal 01 aprile 2019 tale SCIA non deve più essere comunicata anche alla Città Metropolitana/Provincia competente per territorio.

 Per ulteriori dettagli, si rinvia alla lettura dell'allegato DDR.

Allegati:
DDR

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La Regione ha approvato il Piano Turistico Annuale per il 2019

Regione

Come riportato nella Newsletter n. 4 del 24.02.2019, con deliberazione del Consiglio Comunale n. 19 del 29.01.2019 è stato approvato il nuovo Piano Strategico Regionale del Turismo, come previsto dalla L.R. n. 11/2013.

Con DGR n. 400 in data 02.4.2019, pubblicata nel BUR n. 40 del 26.4.2019, la REGIONE ha deliberato, ai sensi dell'articolo 7 della L.R. n. 11 del 14 giugno 2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto":

  • di adottare il Piano Turistico Annuale P.T.A 2019 - relativamente alle iniziative a carattere promo-commerciale da attivare nel corrente anno - quale strumento programmatico regionale e di indirizzo e riferimento per gli ambiti di operatività degli Enti locali, finalizzato alla promozione, valorizzazione e qualificazione delle risorse turistiche, allo sviluppo dei prodotti turistici e della gamma di offerta delle destinazioni turistiche, nonché per incrementare la conoscenza della domanda e dell'offerta  turistica;

  • di stabilire che le iniziative, le misure da intraprendere e le attività, ivi compresi i mercati di riferimento e le procedure di operatività, sono quelle indicate all'Allegato A alla delibera stessa. 

Per dettagli e approfondimenti si rinvia alla lettura dell'allegata DGR e relativo allegato.

Allegati:
DGR

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Altre categorie

Per la Corte Costituzionale il DM che definisce criteri e modalità di attuazione dei “distretti del cibo” deve essere emanato previa intesa con la Conferenza delle Regioni

Corte Costituzionale

Con sentenza n. 72 del 20.02.2019, pubblicata il 05.4.2019, la Corte Costituzionale, ha esaminato il seguente caso:

  • l’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sostituisce integralmente, a decorrere dal 1° gennaio 2018, l’art. 13 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228 (Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell’articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57), con l'istituzione dei cosiddetti «distretti del cibo»;

  • la Regione Veneto impugna innanzi alla Corte Costituzionale la norma suddetta per violazione del principio di leale collaborazione in quanto tale norma – nel devolvere ad un successivo decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, la definizione di criteri, modalità e procedure per l’attuazione degli interventi indicati nel comma 4 dell’art. 13 del d.lgs. n. 228 del 2001 – prevede che, a questo scopo, la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano venga soltanto «sentita», e non sia invece necessario il raggiungimento di un’apposita intesa; inoltre la norma impugnata sarebbe riconducibile alla materia «agricoltura» di competenza regionale residuale e alla materia di competenza concorrente «alimentazione».

La Corte Costituzionale ha accolto il ricorso dichiarando quindi l’illegittimità costituzionale dell’art. 1, comma 499, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, in particolare per i seguenti motivi:

  • in un caso in cui “la legge statale interviene in un ambito caratterizzato da inscindibile sovrapposizione o intreccio di competenze è ineludibile …. la predisposizione, da parte della legge statale, di un’adeguata modalità di coinvolgimento delle Regioni, con l’obiettivo di contemperare le ragioni dell’esercizio unitario delle competenze in questione con la garanzia delle funzioni costituzionalmente attribuite alle autonomie”;

  • è costituzionalmente illegittimo l’art. 1, comma 499, della legge n. 205 del 2017, nella parte in cui, sostituendo l’art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 228 del 2001, stabilisce che il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali dallo stesso previsto sia adottato «sentita la» Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, anziché «previa intesa in sede di» detta Conferenza.

Allegati:
SENTENZA

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Varie

Il Ministero ha aggiornato le norme di prevenzione incendi per varie attività

Ministero

Con D.M. in data 12 aprile 2019, pubblicato nella G.U. N. 95 del 23.4.2019, il MINISTERO DELL'INTERNO ha aggiornato le norme di prevenzione incendi per progettazione, alla realizzazione e all'esercizio delle attività di cui all'allegato I del DPR n. 151 del 01.8.2011, individuate con i numeri: 9 (officine e laboratori con saldatura e taglio metalli, ecc.); 14 (officine e laboratori per verniciatura, ecc.); da 19 a 40 (stabilimenti, fabbriche, impianti, zuccherifici, pastifici, depositi, ecc); da 42 a 47 (laboratori, stabilimenti, depositi, ecc.); da 50 a 54 (stabilimenti, officine, ecc.); 56; 57; 63; 64 (centri informatici); 66 (alberghi e strutture ricettive varie), ad esclusione delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta e dei rifugi alpini; 67 (scuole), ad esclusione degli asili nido; da 69 a 71 (locali per commercio con superficie superiore a 400 mq, depositi, ecc.); 73; 75 (autorimesse, ecc.); 76 (tipografie, ecc.), in precedenza contenute nel DM 03.8.2015.

Con questo Decreto, che entrerà in vigore il 20 ottobre 2019, viene attuata l'azione di “semplificazione e razionalizzazione dell'attuale corpo normativo relativo alla prevenzione degli incendi, mediante l'utilizzo di un nuovo approccio metodologico piu' aderente al progresso tecnologico e agli standard internazionali”.

Per maggiori dettagli, si rinvia alla lettura degli allegati DPR e Decreto Ministeriale.

Allegati:
DECRETO MINISTERIALE
DPR

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